Regolamento Viario

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sezione dedicata al nuovo regolamento viario

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2 min

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Documenti di pianificazione

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​​​​Con Deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 26 marzo 2018 è stato approvato il nuovo Regolamento Viario del Comune di Brescia.​

Il nuovo Regolamento Viario è strutturato in schede tecniche suddivise per ambiti ed argomenti.

​Le Disposizioni Generali del nuovo Regolamento Viario indicano la disciplina, la classificazione stradale in accordo con quanto specificato nel PGT, l'operatività dello strumento e le modalità per apportare le modifiche al Regolamento stesso.

Le tematiche affrontate in modo più approfondito riguardano la tutela degli utenti deboli della strada, le isole ambientali, l'accessibilità dei percorsi pedonali e delle fermate bus, le caratteristiche degli attraversamenti pedonali e ciclabili ed i relativi raccordi tra percorso pedonale e carreggiata, gli elementi di moderazione del traffico e quelli per l'attraversamento dei ciclisti nelle intersezioni.

Ultimo aggiornamento

31/03/2022, 14:12

Dies Fasti 2022

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Dal 2 al 7 aprile

Data:

31 marzo 2022

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2 min

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​​Dopo due anni di non svolgimento, causa pandemia, da sabato 2 a giovedì 7 aprile, ritorna al Calini “Dies fasti", tradizionale appuntamento dello storico liceo scientifico cittadino, giunto alla sua ventunesima edizione.

Il tema di quest'anno scelto dagli studenti sarà “La vita imperfetta", insieme alla frase di Leonard Cohen “C'è una crepa in ogni cosa ed è da lì che entra la luce". Questa decisione si riferisce ai tempi che stiamo vivendo ed è un invito a pensieri di saggezza e di cura per gli aspetti di fragilità, spesso trascurati, legati all'affettività.

Gli eventi avranno luogo in regime di sospensione dell'attività didattica ordinaria, con una particolare attenzione al rispetto della normativa anticovid.

La manifestazione comprenderà una vasta offerta di iniziative che interesseranno materie scientifiche, artistiche e umanistiche. ​

Informazioni (link www.liceocalini.edu.it)​


Ultimo aggiornamento

31/03/2022, 14:06

Facciamoci un corto

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Concorso di corti teatrali

Data:

12 gennaio 2023

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2 min

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​​​​Dopo due anni di sospensione, causa pandemia, torna “Facciamoci un corto", concorso di corti teatrali organizzato dall'Assessorato alle Politiche Giovanili e rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado della città di Brescia e ai giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni.

Il concorso metterà in gara spettacoli della durata massima di 15 minuti che potranno essere a tema libero, di autori contemporanei o classici, scritti dagli studenti stessi, editi o inediti.

Tre saranno le categorie delle rappresentazioni: i corti realizzati dai giovani tra i 18 e i 30 anni, quelli delle scuole secondarie di secondo grado e quelli delle scuole secondarie di primo grado.

Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro il 10 aprile 2022 e le finali si svolgeranno a maggio. Il Direttore artistico del concorso è il drammaturgo Patrizio Pacioni.​


Ultimo aggiornamento

31/03/2022, 13:44

Informazioni utili

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Orari, indirizzi, contatti

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1 min

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Anagrafe e stato civile

Descrizione

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​​Per le informazioni principali sugli uffici (orari, indirizzi, contatti) visita la pagina sotto riportata.
 

Ultimo aggiornamento

13/03/2023, 14:44

Rilevazioni e notifiche

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Casa Comunale di Brescia – Settore Servizi Demografici – Servizio Rilevazioni e Notifiche sita in Palazzo Broletto (Piazza Paolo Sesto, 28 angolo Vicolo Sant'Agostino)

Il Servizio Rilevazioni e notifiche del Comune di Brescia si occupa di:
- Notifiche di atti amministrativi curando la consegna di atti emessi dal Comune e da altri enti pubblici (es. verbali, ingiunzioni di pagamento, avvisi di accertamento).
- Rilevazioni e accertamenti sul territorio effettuando sopralluoghi e verifiche per conto del Servizio Anagrafe.
Il servizio assicura quindi la corretta esecuzione delle notifiche e delle rilevazioni per conto dell’Amministrazione Comunale, svolgendo un ruolo chiave nella gestione dei procedimenti amministrativi e nell’applicazione delle disposizioni normative.

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2 min

Aree tematiche
Anagrafe e stato civile

Descrizione

Descrizione

Casa Comunale di Brescia – Settore Servizi Demografici – Servizio Rilevazioni e Notifiche sita in Palazzo Broletto. (Piazza Paolo Sesto, 28 angolo Vicolo Sant'Agostino)

Il Comune di Brescia mette a disposizione un servizio di prenotazione appuntamenti allo sportello per il ritiro di atti notificati e depositati dal messo comunale. Se avete ricevuto uno di questi avvisi 

               

            

prendete appuntamento cliccando sul tasto PRENOTA avendo cura di selezionare RITIRO ATTI DEPOSITATI (art. 140 c.p.c.) - Servizio Rilevazioni e Notifiche - Palazzo Broletto Piazza Paolo Sesto. 

 

Modalità di ritiro

È necessario presentarsi muniti di un documento di identità valido.
In caso di ritiro da parte di una persona delegata, è obbligatorio produrre:

  • delega (predisposta sull'avviso recapitato presso l’abitazione);
  • fotocopia del documento di identità dell’intestatario dell’atto.

 

Contatti e informazioni

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare gli uffici ai seguenti recapiti:

? Telefono: 030 297.8837 - 7793 - 8838

? Orari di apertura al pubblico:

Dal lunedì al venerdì: 09:00 – 12:30 e 14:00 – 15:30

? E-mail: rilevazionienotifiche@comune.brescia.it

? Pec: rilevazionienotifiche@pec.comune.brescia.it

   Siamo qui!     (Piazza Paolo Sesto, 28 angolo Vicolo Sant'Agostino)

Dove

Piazza Paolo VI, 28, Brescia, BS, Italia - 25121
Ultimo aggiornamento

01/04/2025, 16:38

Convivenze di fatto - Legge 76 2016

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Legge 20 maggio 2016 n. 76 “regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e la disciplina delle convivenze”

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10 min

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Anagrafe e stato civile

Descrizione

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​​In data 5 giugno 2016  è entrata in vigore la Legge 20 maggio 2016 n. 76 recante la “regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e la disciplina delle convivenze”, con la quale il Legislatore introduce nell’ordinamento giuridico i nuovi istituti della “unione civile” e della “convivenza di fatto”.

CONVIVENZE DI FATTO

I commi dal n. 36 al n. 65 dell’art. 1 della Legge 76/2016 contengono la disciplina della c.d. “convivenza di fatto” che può riguardare due persone, di qualunque sesso, purché siano maggiorenni, coabitanti, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità, adozione, matrimonio o unione civile.

Ai conviventi di fatto si estendono:

  • i diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario;
  • il diritto reciproco di visita, assistenza e di accesso alle informazioni personali in caso di malattia o di ricovero;
  • i poteri di rappresentanza nelle scelte mediche e, in caso di morte, per le scelte relative alla donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie;
  • il diritto per il convivente superstite, in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza, di continuare ad abitarvi per un periodo massimo di 5 anni. La Legge n. 76/2016 prevede anche i casi in cui tale diritto viene meno;
  • la facoltà per il convivente superstite di succedere nel contratto di locazione stipulato dall’altro convivente;
  • l’equiparazione del rapporto di convivenza di fatto a quello di coniugio ai fini di eventuali titoli o cause di preferenza nella formazione delle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare;
  • il diritto, a favore del convivente di fatto che presta stabilmente la propria opera nell’impresa del partner, di partecipare agli utili in maniera commisurata al lavoro prestato;
  • il diritto per il convivente di fatto di poter essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno nel caso in cui l’altra parte venga interdetta o inabilitata;
  • l’equiparazione della convivenza di fatto al rapporto coniugale ai fini del risarcimento del danno derivante da fatto illecito.

 

CONTRATTO DI CONVIVENZA

I conviventi di fatto possono anche disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune attraverso la sottoscrizione di un contratto di convivenza, redatto in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato. Il regime patrimoniale scelto nel contratto di convivenza può essere sempre modificato nel corso della convivenza.

Ai fini dell’opponibilità ai terzi, il professionista che ha ricevuto l’atto in forma pubblica o che ne ha autenticato la sottoscrizione ha l’obbligo di trasmetterne copia, entro 10 giorni, al comune di residenza  dei conviventi per l’iscrizione all’anagrafe.

Il contratto di convivenza di fatto si risolve per:

  • accordo tra le parti;
  • recesso unilaterale;
  • matrimonio od unione civile tra i conviventi di fatto o tra uno dei conviventi ed un’altra persona;
  • morte di uno dei contraenti.

In tutti i casi di risoluzione del contratto di convivenza il professionista deve comunicarlo all’Anagrafe.  

Con Circolare del Ministero dell’Interno n. 7 del 1 Giugno 2016 sono state definite le prime indicazioni riguardanti gli adempimenti anagrafici in materia di convivenze di fatto, di registrazione dell’eventuale contratto di convivenza e rilascio delle relative certificazioni.

 

ISCRIZIONE E REGISTRAZIONE DELLE CONVIVENZE DI FATTO

L’iscrizione anagrafica delle convivenze di fatto deve essere eseguita secondo le procedure già previste dall’ordinamento anagrafico e disciplinate dagli artt. 4 e 13 del DPR 223/1989 (c.d. “Regolamento Anagrafico”).

Prima iscrizione anagrafica o cambio di indirizzo: due persone di identico o di diverso sesso che intendono dichiarare all’Anagrafe del Comune di Brescia, all’atto della prima iscrizione o di un cambio di indirizzo, che esse convivono e sono legate da vincoli affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale devono utilizzare il modello pubblicato in calce alla presente pagina (dichiarazione di convivenza di fatto).  Tale modello, debitamente compilato, deve essere presentato allo sportello al momento della richiesta di iscrizione oppure trasmesso al Settore Servizi Demografici (via PEC: demografici.anagrafe@pec.comune.brescia.it – posta raccomandata: Settore Servizi Demografici – Palazzo Broletto – Piazza Paolo Sesto – 25121 Brescia) unitamente al modello ministeriale da utilizzare per la dichiarazione di residenza (c.d. “residenza in tempo reale”).

Registrazione della convivenza di fatto di persone già residenti: il modello di dichiarazione di convivenza di fatto può essere spedito, nelle forme di cui sopra, o presentato agli sportelli del Settore Servizi Demografici, anche nel caso in cui i dichiaranti siano già residenti allo stesso indirizzo nel Comune di Brescia ed intendano effettuare la registrazione della loro convivenza di fatto.

In entrambi i casi sopra descritti, il Settore Servizi Demografici procede alla registrazione dei dichiaranti come conviventi di fatto, entro 2 giorni dalla ricezione della dichiarazione, aggiornando le loro schede anagrafiche. Successivamente effettua, ai sensi della vigente normativa anagrafica, gli accertamenti dei requisiti di legge con particolare riguardo alla stabile convivenza e coabitazione. L’esito degli accertamenti viene comunicato ai dichiaranti.

     

REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI CONVIVENZA

I conviventi di fatto che abbiano registrato in Anagrafe il loro stato di stabile convivenza possono stipulare, di fronte ad un notaio o ad un avvocato,  il contratto di convivenza per disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune.

Ai fini della opponibilità ai terzi il contratto deve essere trasmesso in copia al Settore Servizi Demografici (PEC: demografici.anagrafe@pec.comune.brescia.it), a cura del professionista che lo ha ricevuto in forma pubblica o che ne ha autenticato la sottoscrizione, entro i successivi dieci giorni dalla stipulazione. Il Settore Servizi Demografici provvede a registrare, nella scheda individuale e nella scheda di famiglia dei conviventi, la data ed il luogo della stipula e la data e gli estremi della comunicazione da parte del professionista. Assicura, inoltre, la conservazione della copia trasmessa agli atti dell’ufficio.

Le medesime operazioni di cui sopra vengono effettuate anche nel caso in cui il professionista comunichi l’avvenuta risoluzione del contratto di convivenza.

 

CERTIFICAZIONE ANAGRAFICA

Nella certificazione anagrafica (certificato di convivenza di fatto) vengono riportati i dati relativi all’eventuale contratto di convivenza conservato in Anagrafe, così come registrati nelle schede individuali e nella scheda di famiglia dei conviventi di fatto.

Si ricorda che ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 183/2011 i certificati anagrafici non possono essere prodotti agli organi della Pubblica Amministrazione od ai privati gestori di pubblici servizi.

Ultimo aggiornamento

01/10/2024, 11:49

Iscrizione AIRE

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In questa pagina sono contenute le modalità per l'iscrizione dei cittadini italiani all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.)

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5 min

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Residenza

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DESCRIZIONE
Il trasferimento riguarda i cittadini italiani già iscritti all’anagrafe della popolazione residente a Brescia.
I cittadini italiani che intendono trasferire la residenza all’estero, per un periodo superiore a 12 mesi, possono trasferirsi all'estero ed ottenere l’iscrizione all’AIRE (Anagrafe dei cittadini Italiani Residenti all'Estero) in due diversi modi:

  1. recandosi, entro 90 giorni dalla data dell'emigrazione, al Consolato italiano all’estero che provvederà ad inviare la pratica al Comune affinché possa procedere all’iscrizione all’AIRE;
  2. denunciando, prima di espatriare, il trasferimento all’Anagrafe del Comune di Brescia indicando l’esatto indirizzo estero; anche in questo caso, successivamente alla denuncia all'Anagrafe, è necessario dichiarare il trasferimento presso l'Ufficio Consolare.
    Quest'ultimo provvederà all'invio della conferma al Comune dell’avvenuto trasferimento, alla cui notizia si procederà all'iscrizione all'AIRE.

REQUISITI
Aver trasferito all'estero la propria dimora abituale con intenzione di permanervi per un periodo non inferiore a 12 mesi.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
Modulo “ Dichiarazione di trasferimento di residenza all’estero” e relativi allegati.

Il modulo può essere alternativamente:

  1.   presentato allo sportello del Settore Servizi Demografici - Ufficio A.I.R.E. - Palazzo Broletto;
  2. spedito per raccomandata all’indirizzo: Comune di Brescia – Settore Servizi Demografici – Piazza Paolo Sesto– Palazzo Broletto – 25121 Brescia;
  3. spedito per via telematica esclusivamente all’indirizzo: demografici.aire@pec.comune.brescia.it. Eventuali spedizioni effettuate ad altri indirizzi PEC del Comune di Brescia saranno considerate non ricevute.

Si ricorda che la trasmissione telematica è consentita ad una delle seguenti condizioni:

  • che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
  • che l’autore sia identificato dal sistema informatico con l’uso della carta d’identità elettronica, della carta nazionale dei servizi o comunque con strumenti che consentano l’individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
  • che la dichiarazione sia trasmesso attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
  • che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d’identità del dichiarante siano acquisiste mediante scanner e trasmesse mediante posta elettronica semplice.

Si ricorda che il modulo di dichiarazione di residenza sarà considerato irricevibile nei seguenti casi:

  • quando il modulo e/o la documentazione ad esso allegata risulta parzialmente o totalmente illeggibile;
  • quando non sono compilati i campi obbligatori contrassegnati da un solo asterisco(*);
  • quando il modello non è sottoscritto dal richiedente o dai soggetti maggiorenni;
  • quando non è stato allegato il documento d’identità del richiedente o del maggiorenne.
 

CONTRIBUZIONE
Nessuna.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • Legge n. 470 del 27.10.1988: Anagrafe e censimento degli italiani all’estero.
  • D.P.R. 323 del 06.09.1989: Approvazione del regolamento per l’esecuzione della legge del 27.10.1989 sull’anagrafe e sul censimento degli italiani all’estero.
  • Legge n. 104 del 27.05.2002: Disposizioni per il completamento e l'aggiornamento dei dati per la rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero e modifiche alla Legge n. 470/1988.
  • Decreto Legge n. 5 del 09.02.2012 convertito con modifiche dalla Legge n. 35 del 04.04.2012.

PUNTI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

  • Consolato Italiano all'estero (entro 90 giorni dalla data di emigrazione).
  • Settore Servizi Demografici - Ufficio A.I.R.E. - Palazzo Broletto.

INFORMAZIONI
Settore Servizi Demografici - Ufficio A.I.R.E. - Palazzo Broletto.
Orari di apertura al pubblico: da lunedì a venerdì dalle 08,15 alle 12,30 e martedì pomeriggio dalle 13,45 alle 16,15.

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31/03/2022, 13:29

Diritto di ingresso e soggiorno dei cittadini dell'unione europea e loro familiari

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modalità di iscrizione anagrafica dei cittadini dell'Unione Europea e dei loro familiari e modalità di rilascio delle attestazioni di soggiorno

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18 min

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Residenza

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Dall'11 aprile 2007 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n.30 del 6 febbraio 2007 che prevede nuove modalità di soggiorno per tutti i cittadini e familiari dei paesi membri dell'Unione Europea.

Le disposizioni del Decreto Legislativo 30/2007 si applicano anche nei confronti dei cittadini e familiari di Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera e San Marino.

Per familiari si intendono:

  • il coniuge o l'unito civilmente;
  • i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge;
  • gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge;
  • ogni altro familiare a carico o convivente o che deve essere assistito per motivi di salute dal cittadino UE, qualunque sia la sua cittadinanza.


SOGGIORNO FINO A TRE MESI 

Il cittadino dell'Unione Europea e i suoi familiari hanno diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo non superiore a tre mesi senza alcuna condizione o formalità, salvo il possesso di un documento d'identità valido per l'espatrio secondo la legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza.
I familiari con cittadinanza NON dell'Unione Europea devono essere in possesso di passaporto e in regola con le modalità di ingresso.

SOGGIORNO PER UN PERIODO SUPERIORE A TRE MESI

Il cittadino dell'Unione Europea  e i suoi familiari che intendono soggiornare per un periodo superiore a tre mesi, devono iscriversi all'anagrafe della popolazione residente e produrre la documentazione (indicata di seguito) attestante il motivo del soggiorno secondo quanto previsto dal nuovo Decreto Legislativo (art. 9 D.Lgs 30/2007) per ottenere l'attestazione di regolare soggiorno.

DICHIARAZIONE DI RESIDENZA

Modalità di accesso al servizio:

  • Accesso telematico diretto al portale nazionale ANPR con l’identità digitale (SPID; CIE; CNS – TS) nella sezione dedicata ai Servizi per i cittadini europei.
  • Compilazione del modello di dichiarazione di residenza, da presentare all’Anagrafe comunale con le seguenti modalità alternative:

a) trasmissione del modello e relativi allegati all’indirizzo di posta elettronica certificata demografici.anagrafe@pec.comune.brescia.it utilizzando per la trasmissione anche una semplice casella e-mail;

b) trasmissione del modello e relativi allegati per raccomandata all’indirizzo postale Comune di Brescia, Settore Servizi demografici, p.zza Paolo VI, Palazzo Broletto, 25121 Brescia.

c) presentazione degli interessati agli sportelli anagrafici di Palazzo Broletto o delle quattro Anagrafi decentrate, previa prenotazione di appuntamento attraverso i servizi di prenotazione Online dell’Ente, Servizi demografici, Anagrafe, scegliendo il servizio (residenza), il luogo, il giorno e l’orario della prenotazione: https://prenotazionidemografici.comune.brescia.it/

Documentazione da presentare per iscriversi in anagrafe:

  • I documenti d’identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente;
  • la documentazione che comprova il titolo giuridico di disponibilità dell’immobile, come ad esempio l’atto di compravendita, il contratto di locazione, o comodato, l’atto d’assegnazione dell’alloggio in edilizia residenziale pubblica; il titolo di usufrutto; la dichiarazione di assenso da parte del proprietario/detentore dell’alloggio nel caso di occupazione ad altro titolo
  • per coloro che provengono da uno Stato estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia, deve essere allegata la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti;
  • nel caso di cittadini non italiani l’ufficiale d’anagrafe è tenuto a verificare anche la condizione di regolarità del soggiorno. Tale verifica presenta modalità e contenuti diversi a seconda che l’iscrizione anagrafica riguardi il cittadino di Stato appartenete all’Unione europea o il cittadino di Stato non appartenente all’Unione europea. L’articolo 9 del D.Lgs. 30/2007 prevede che il cittadino UE per l’iscrizione anagrafica, oltre al requisito della dimora abituale, deve dimostrare il possesso dei requisiti definiti dall’articolo 7 del medesimo decreto, che consentono il soggiorno sul territorio nazionale per un periodo superiore a 3 mesi. Quindi per i cittadini di Stati appartenenti all’Unione europea, sono necessari anche i seguenti documenti, in relazione alla corrispondente situazione:
  • CITTADINO LAVORATORE SUBORDINATO O AUTONOMO:

a) copia di un documento di identità valido per l'espatrio in corso di validità rilasciato dalle competenti autorità del Paese di cui possiede la cittadinanza;

b) documentazione comprovante la qualità di lavoratore subordinato o autonomo;

c) copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia.

  • CITTADINO TITOLARE DI RISORSE ECONOMICHE SUFFICIENTI AL SOGGIORNO (NON LAVORATORE):

a) copia di un documento di identità valido per l'espatrio in corso di validità rilasciato dalle competenti autorità del Paese di cui si possiede la cittadinanza;

b) autodichiarazione del possesso di risorse economiche sufficienti per non diventare un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato. La somma di riferimento corrisponde all’importo dell'assegno sociale determinato annualmente. Ai fini dell'iscrizione anagrafica è valutata anche la situazione complessiva personale dell'interessato.

c) copia di un’assicurazione sanitaria che copra i rischi sanitari sul territorio nazionale, valida per almeno un anno, oppure copia di uno dei seguenti formulari rilasciati dallo Stato di provenienza: E106, E120, E121 (o E33), E109 (o E37). La TEAM (Tessera europea di assicurazione malattia) è utilizzabile da chi non intende trasferire la residenza in Italia e consente l’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea.

d) copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia.

  • CITTADINO STUDENTE (NON LAVORATORE):

a) copia di un documento di identità valido per l'espatrio in corso di validità rilasciato dalle competenti autorità del Paese di cui si possiede la cittadinanza;

b) documentazione attestante l’iscrizione presso un istituto scolastico o di formazione professionale;

c) autodichiarazione del possesso di risorse economiche sufficienti per non diventare un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato. La somma di riferimento corrisponde all’importo dell'assegno sociale rideterminato annualmente. Ai fini dell'iscrizione anagrafica è valutata anche la situazione complessiva personale dell'interessato;

d) copertura dei rischi sanitari: per lo studente che chiede l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente, copia di un’assicurazione sanitaria che copra i rischi sanitari sul territorio nazionale e valida per almeno un anno o almeno pari al corso di studi o di formazione professionale, se inferiore all’anno o formulario comunitario; per lo studente che chiede l’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea, TEAM rilasciata dallo Stato di appartenenza o formulario comunitario;

e) copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia.

  • FAMILIARE UE DI CITTADINO DI CUI AI PUNTI PRECEDENTI:

a) copia di un documento di identità valido per l'espatrio in corso di validità rilasciato dalle competenti autorità del Paese di cui si possiede la cittadinanza;

b) copia degli atti originali, in regola con le norme sulla traduzione e la legalizzazione, di soggiorno (ad es. certificato di matrimonio per il coniuge, certificato di nascita con paternità e maternità per l’ascendente o il discendente).

L’iscrizione anagrafica del familiare presuppone che il cittadino dell’Unione sia un lavoratore ovvero disponga per sé stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti al soggiorno secondo i criteri di cui all'art. 29, c. 3, lett. b), del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, rivalutati annualmente.

Per familiare di cittadino dell’Unione europea s’intende: il coniuge o l’unito civilmente; i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge; gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge (art.2 del D.lgs. n.30/2007). Per tutti gli ascendenti e per i discendenti ultra-ventunenni, dichiarazione di vivenza a carico resa dal cittadino dell’Unione in possesso di autonomi requisiti di soggiorno.

  • CITTADINO DI STATO NON APPARTENENTE ALL’UNIONE, FAMILIARE DI CITTADINO DELL’UNIONE EUROPEA:

a) copia del passaporto;

b) carta di soggiorno di familiare di cittadino dell’Unione, oppure ricevuta della richiesta di rilascio di carta di soggiorno.

La regolarità del soggiorno dei cittadini non appartenenti UE è disciplinata dal D.Lgs. n. 286/1998 e dal relativo regolamento di attuazione (d.P.R. n. 394/1999).

All’articolo 15, il regolamento di attuazione specifica che le iscrizioni e le variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate nei casi e secondo i criteri previsti dalla L. n. 1228/1954 e dal d.P.R. n. 223/1989. Ciò significa che la regolarità del soggiorno del cittadino di Stato non appartenete all’Unione europea costituisce una condizione di ricevibilità e di procedibilità della dichiarazione anagrafica.

L'ufficio, per definire la pratica di iscrizione, può richiedere ogni altro documento ritenuto necessario.

LE ATTESTAZIONI DI SOGGIORNO DEL CITTADINO DI STATO APPARTENENTE ALL’UNIONE EUROPEA ISCRITTO IN ANAGRAFE

Attestazione di regolare soggiorno

Una volta che il cittadino dell’Unione europea è iscritto in anagrafe può richiedere il rilascio dell’ATTESTAZIONE DI SOGGIORNO, che può essere rilasciata dall’ufficiale d’anagrafe:

a) in occasione del procedimento d’iscrizione anagrafica;

b) in qualsiasi altro momento successivo all’iscrizione anagrafica.

L’attestazione di soggiorno ha validità a tempo indeterminato e serve ad attestare che alla data in cui è stata rilasciata il cittadino risultava in possesso dei requisiti di soggiorno in Italia.

Attestazione di soggiorno permanente

Il cittadino dell’Unione europea che ha soggiornato legalmente ed in via continuativa per 5 anni nel territorio nazionale ha diritto al soggiorno permanente e può richiedere il rilascio dell’ATTESTAZIONE DI SOGGIORNO PERMANENTE.

L’accertamento delle condizioni che comportano l’acquisizione del diritto di soggiorno permanente per il cittadino Ue e per i familiari aventi cittadinanza dell’Unione europea è svolto dal Comune di residenza attuale e si formalizza con il rilascio dell’attestazione di soggiorno permanente.

Per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato dell’Unione europea, l’accertamento dei requisiti è di competenza della Questura e viene finalizzato con il rilascio della carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei.

I minori possono essere inseriti nelle attestazioni del genitore (o dei genitori), oppure possono avere un attestato autonomo. La scelta dell’una o dell’altra soluzione è indifferente e viene rimessa alla valutazione del richiedente. In ogni caso anche qualora un minore sia stato inserito nell’attestato del genitore (o dei genitori), è sempre possibile richiedere successivamente il rilascio di un’attestazione autonoma. 23

L’attestazione di iscrizione anagrafica o di regolare soggiorno ha la funzione di comprovare l’avvenuta iscrizione anagrafica del cittadino dell’Unione, nonché il possesso dei requisiti di soggiorno.

L’attestazione di soggiorno permanente ha invece la funzione di certificare la maturazione del diritto di soggiorno permanente

In caso di smarrimento, furto o deterioramento dell’attestazione di iscrizione anagrafica o di regolare soggiorno o dell’attestazione di soggiorno permanente può essere richiesto il rilascio di un DUPLICATO

MODALITA’ DI ACCESSO AL SERVIZIO

  • Invio della richiesta e relativi allegati via PEC a demografici.anagrafe@pec.comune.brescia.it;
  • trasmissione della richiesta e relativi allegati per raccomandata all’indirizzo postale Comune di Brescia, Settore Servizi demografici, p.zza Paolo VI, Palazzo Broletto, 25121 Brescia;
  • accesso personale agli sportelli dell’Anagrafe mediante prenotazione di un appuntamento dedicato, scegliendo l’apposito servizio (residenze e attestazioni Ue), il luogo, giorno e l’ora dell’appuntamento attraverso il portale dedicato alle prenotazioni dei Servizi Demografici, Anagrafe, https://prenotazionidemografici.comune.brescia.it

Documenti necessari

Per il rilascio dell’attestazione di regolare soggiorno è necessario compilare apposita istanza di rilascio, contenete le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti prescritti dall’art. 7 del D.lgs. n. 30/2007, corredata dai documenti sopra indicati in relazione alla corrispondente situazione

Per il rilascio dell’attestazione di soggiorno permanente è necessario compilare apposita istanza di rilascio contenete le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di soggiorno legale in via continuativa per 5 anni nel territorio dello Stato, corredata dalla documentazione atta a provare la maturazione del diritto di soggiorno permanente sul territorio nazionale, unitamente ad un documento d’identità in corso di validità, ai sensi degli artt. 14 e 15 del D.lgs. n. 30/2007.

Per il rilascio del DUPLICATO è necessario compilare apposita istanza.

L'ufficio, per definire la pratica di iscrizione, può richiedere ogni altro documento ritenuto necessario.

COSTO E MODALITA’ DI PAGAMENTO

Sulle domande (istanze) di rilascio delle attestazioni di soggiorno e di soggiorno permanente e sui rispettivi attestati è dovuta l’imposta di bollo prevista dal d.P.R. n. 642/1972 (attualmente corrispondente ad euro 16,00). Sulle attestazioni sono dovuti i diritti di segreteria che spettano al Comune, in ottemperanza alla L. n. 604/1962, tabella D, art. 40 (attualmente corrispondenti ad euro 0,52).

Per il rilascio del DUPLICATO dell’attestazione sono dovuti i soli diritti di segreteria che spettano al Comune, in ottemperanza alla L. n. 604/1962, tabella D, art. 40 (attualmente corrispondenti ad euro 0,52)

Il pagamento avviene con sistemi elettronici, previa emissione di avviso di pagamento tramite circuito PagoPa; allo sportello può avvenire anche attraverso contanti.

NORMATIVA DI RIFERIMENT​O

  • Direttiva 2004/38/CE;
  • Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 recante "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri";
  • Circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - n. 19 del 6 aprile 2007.

 

Ultimo aggiornamento

14/05/2025, 15:29

Casi particolari di iscrizione anagrafica dei cittadini stranieri extra-comunitari

Dettagli della notizia

Descrizione breve
Elenco della documentazione da esibire allo sportello o da inviare in copia a corredo del modulo di dichiarazione di residenza.

Tempo di lettura:

6 min

Aree tematiche
Residenza

Descrizione

Descrizione

Si ricorda che il modulo di dichiarazione di residenza sarà considerato irricevibile nei seguenti casi:

  • quando il modulo e/o la documentazione ad esso allegata risulta parzialmente o totalmente illegibile;
  • quando non sono compilati i campi obbligatori contrassegnati da un solo asterisco (*);
  • quando il modello non è sottoscritto dal richiedente o dai soggetti maggiorenni;
  • quando non è stato allegato il documento d'identità del richiedente o del maggiorenne;
  • quando non è stata allegata copia del titolo registrato che dà diritto ad occupare l’immobile: contratto di proprietà, comodato, usufrutto, locazione (quest’ultimo accompagnato dal documento comprovante l’eventuale rinnovo – modello F24)  oppure quando non è stata compilata la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà riportata in calce alla pagina;
  • quando mancano i documenti specificati nei punti sotto elencati.
    Si precisa che sono obbligatori tutti i documenti contrassegnati da un asterisco (*) mentre quelli contrassegnati da due asterischi (**) sono necessari per la registrazione nell'anagrafe del rapporto di parentela e per il rilascio della certificazione.

A) Cittadini stranieri extracomunitari in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità.

  1. passaporto (o documento equipollente in corso di validità (*));
  2. titolo di soggiorno in corso di validità (*);
  3. copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia (**).

B) Iscrizione anagrafica dei cittadini stranieri extracomunitari in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno (Circolare Ministero dell'Interno n. 42 del 17/11/2006).

  1. passaporto (o documento equipollente in corso di validità (*));
  2. fotocopia permesso di soggiorno scaduto (*);
  3. ricevuta rilasciata dall'ufficio postale attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno (*);
  4. copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia (**).

C) Prima iscrizione cittadini stranieri extracomunitari per motivi di lavoro subordinato (Circolare Min.Interno n.16 del 02/04/2007).

  1. passaporto (o documento equipollente in corso di validità (*));
  2. copia del contratto di soggiorno stipulato presso lo Sportello Unico dell'Immigrazione (*);
  3. ricevuta rilasciata dall'ufficio postale attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno (*);
  4. domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata allo Sportello Unico dell'Immigrazione (*);
  5. copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia (**).

D) Prima iscrizione cittadini stranieri extracomunitari per motivi di ricongiungimento familiare (Circolare Min.Interno n.43 del 02/08/2007).

  1. passaporto (o documento equipollente in corso di validità (*));
  2. ricevuta rilasciata dall'ufficio postale attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno (*);
  3. fotocopia non autenticata del nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico dell'Immigrazione (*);
  4. copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia (**).

E) Prima iscrizione cittadini stranieri discendenti da cittadini per nascita italiani che intendono avviare in Italia la procedura di riconoscimento della cittadinanza "jure sanguinis" (circolare Min.Interno n.32 del 13/06/2007).

A decorrere dal 29/05/2007 è entrata in vigore la legge recante: "Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio".

L' art.1 della legge prevede che per i soggiorni di durata inferiore a 3 mesi non è richiesto il permesso di soggiorno ma è invece necessaria una dichiarazione di presenza formulata dagli interessati:

1) cittadini non appartenenti all'area Schengen:

dichiarazione di presenza formulata all'Autorità di frontiera al momento dell'ingresso

o

apposizione del timbro "SCHENGEN" sul documento di viaggio sempre a cura dell'Autorità di frontiera;

2) cittadini appartenenti all'area Schengen:

dichiarazione di presenza formulata dagli interessati al Questore di Brescia entro otto giorni dall'ingresso.

 Documentazione necessaria per la domanda di riconoscimento di cittadinanza italiana "jure sanguinis" visita la pagina cittadinanza.

Ultimo aggiornamento

04/06/2024, 16:23

Autentica di firma per passaggi di proprietà di beni mobili registrati

Dettagli della notizia

Descrizione breve
Nel caso di cessione di un bene mobile registrato la firma sul documento di vendita può essere autenticata anche presso gli uffici anagrafici

Tempo di lettura:

3 min

Aree tematiche
Certificazioni

Descrizione

Descrizione

​Nel caso di cessione di un bene mobile registrato (autoveicoli, motocicli, barche, velivoli ecc), la firma sul documento di vendita può essere autenticata anche presso gli uffici anagrafici (Decreto Legge n. 223/2006).

L'autentica della firma viene effettuata presso l'Anagrafe quando il venditore non può recarsi insieme all'acquirente per espletare tutta la pratica (compresa l'autentica di firma) presso il Pubblico registro automobilistico (Pra) o presso una delegazione Aci o presso un'agenzia di pratiche auto.


Modalità di richiesta

Il venditore del bene deve presentarsi all'anagrafe con un documenti di identità in corso di validità,  il certificato di proprietà (o, in sua assenza, con il foglio complementare) e una marca da bollo.

Il certificato di proprietà dovrà essere compilato correttamente indicando il prezzo di vendita, i dati esatti dell’acquirente (cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale).

 

La firma del venditore dovrà essere effettuata solo alla presenza dell'ufficiale di anagrafe e non prima

Attenzione! Per il passaggio di proprietà del veicolo: (intestazione del veicolo, trascrizione e pagamento delle relative imposte)  è necessario rivolgersi al Pubblico registro automobilistico (Pra) o presso gli uffici provinciali dell'Aci oppure presso un'agenzia di pratiche auto.

 

Il servizio è disponibile presso la sede centrale e presso le anagrafi decentrate previo appuntamento


Costo
- 0,52 cent. per diritti di segreteria
- portare una marca da bollo di euro 16,00


Informazioni utili
Se il certificato di proprietà compilato e autenticato non viene portato al PRA per la registrazione, il veicolo rimane intestato al vecchio proprietario.

 

Ultimo aggiornamento

03/03/2023, 11:32