Cittadinanza italiana

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Descrizione breve
Norme per l'acquisto della cittadinanza italiana

Tempo di lettura:

7 min

Aree tematiche
Anagrafe e stato civile

Descrizione

Descrizione

​La cittadinanza italiana si acquisisce:

  • per nascita
  • per adozione
  • per matrimonio
  • per beneficio di legge
  • per naturalizzazione a seguito di Decreto del Presidente della Repubblica

Per maggiori informazioni accedi al sito del Ministero dell'Interno.

Cittadinanza per matrimonio o per residenza (c.d. naturalizzazione)

I cittadini stranieri che intendono acquisire la cittadinanza italiana per matrimonio o per residenza (c.d. "naturalizzazione") devono seguire le indicazioni fornite dalla Prefettura di Brescia.

Giuramento per chi ha ottenuto il Decreto di cittadinanza

Perchè la cittadinanza conferita con Decreto abbia efficacia, l'interessato deve prestare giuramento "di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato" dinnanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 91/1992. La cittadinanza ha effetto dal giorno successivo al giuramento.

A seguito del giuramento, anche i figli minori conviventi con il genitore che ha giurato diventano italiani previa attestazione del Sindaco. L'Ufficio di Stato Civile procede a verificare la condizione di convivenza. Alla maggiore età i figli potranno rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altre cittadinanze.

Per richiedere di rendere il giuramento, occorre prenotare un appuntamento con l'Ufficio di Stato Civile - Ufficio Cittadinanza.

Dichiarazione di elezione di cittadinanza dei diciottenni nati in Italia

I ragazzi stranieri nati in Italia, residenti legalmente in Italia sin dalla nascita in età tra i 18 e i 19 anni, che intendono assumere la cittadinanza italiana, devono prenotare un appuntamento con l'Ufficio di Stato Civile - Ufficio Cittadinanza del Comune di residenza, per la verifica delle condizioni richieste dalla legge (art. 4 Legge n. 91/1992).

Riconoscimento cittadinanza italiana "jure sanguinis"

I cittadini stranieri di antico ceppo italiano ed i discendenti di persone nate e già residenti nei territori appartenenti all'impero austro-ungarico possono ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis, presentando domanda al Comune italiano di residenza, oppure all'Autorità Consolare in caso di residenza all'estero, ai sensi delle circolari del Ministero dell'Interno n. K.28.1 dell'8.4.1991 e n. K.78 del 19.2.2001.

Il modulo si trova in fondo alla pagina.

Per l'avvio dell'istruttoria, occorre prenotare un appuntamento con l'Ufficio di Stato civile - Ufficio Cittadinanza.

Possesso ininterrotto della cittadinanza italiana

Le cittadine italiane coniugate con cittadini stranieri dopo il 1° gennaio 1948, che hanno perso la cittadinanza italiana per effetto della Legge n. 555 del 13.6.1912, possono ottenere che venga loro riconosciuto il mantenimento ininterrotto della cittadinanza italiana, presentando domanda al Comune italiano di residenza, oppure all'Autorità Consolare in caso di residenza all'estero, ai sensi della circolare del Ministero dell'Interno n. K.60.1 dell'8.1.2001. 

Il modulo si trova in fondo alla pagina.

Per l'avvio dell'istruttoria, occorre prenotare un appuntamento con l'Ufficio di Stato Civile - Ufficio Cittadinanza.

Dichiarazione di volontà di riacquisto della cittadinanza italiana

L'art. 13 della Legge n. 91/1992 prevede i casi di riacquisto della cittadinanza italiana per gli ex-connazionali. In particolare riacquista la cittadinanza italiana colui che dichiara di volerla riacquistare ed ha stabilito o stabilisce, entro un anno dalla dichiarazione, la residenza nel territorio della Repubblica. L'effetto del riacquisto è comunque automatico dopo un anno dalla data in cui l'ex-connazionale ha stabilito la residenza nel territorio della Repubblica, salvo non faccia una dichiarazione di rinuncia entro lo stesso termine.

Per l'avvio dell'istruttoria, occorre prenotare un appuntamento con l'Ufficio di Stato Civile - Ufficio Cittadinanza.

Dichiarazione di espressa rinuncia della cittadinanza

Per rinunciare all'effetto automatico di riacquisto della cittadinanza italiana dopo un anno di residenza in Italia, come previsto sopra, l'ex-connazionale deve fare una espressa dichiarazione presso l'Ufficio di Stato Civile - Ufficio Cittadinanza.
La dichiarazione di rinuncia resa davanti all'Ufficiale dello Stato Civile sarà iscritta nei registri pubblici e annotata sull'atto di nascita.

Per l'adempimento è necessario prenotare un appuntamento con l'Ufficio di Stato Civile - Ufficio Cittadinanza.

Per informazioni, appuntamenti e comunicazioni, gli interessati devono contattare l'Ufficio di Stato Civile - Ufficio Cittadinanza di questo Comune, presso il Settore Servizi Demografici (Piazza Paolo VI - Palazzo Broletto, piano terra).

Orario di apertura al pubblico: Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì mattina dalle ore 8,15 alle ore 12,30; il Martedì pomeriggio dalle ore 13,45 alle ore 16,15 - SABATO CHIUSO.

Telefono 030 297.7769 - fax 030 297.7758
Indirizzo di posta elettronica:
Posta elettronica: ufficiocittadinanza@comune.brescia.it  
Posta elettronica certificat​a: demografici.statocivile@pec.comune.brescia.it

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • Legge 5 febbraio 1992, n. 91, Nuove norme sulla cittadinanza;
  • D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572, Regolamento di esecuzione;
  • D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, Regolamento dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana.

 

Ultimo aggiornamento

13/03/2023, 14:05