Certificazione di nascita

Dettagli della notizia

Descrizione breve
Rilascio di certificato, estratto e copia integrale dell'atto di nascita

Tempo di lettura:

6 min

Aree tematiche
Nascita

Descrizione

Descrizione

​L'ufficio nati è delegato al rilascio di:

  • certificato di nascita
  • estratto per riassunto dell'atto di nascita
  • copia integrale dell'atto dinascita

CERTIFICATO DI NASCITA

Il certificato di nascita è un certificato di Stato Civile che serve a dimostrare il luogo e la data di nascita.
Può essere rilasciato se l'atto di nascita è registrato presso il Comune di Brescia.
Il certificato può essere richiesto da chiunque ne abbia interesse.
Quando la documentazione deve essere presentata dalla Pubblica Amministrazione ed ai gestori di pubblici servizi, l'interessato può sostituire il certificato con l'autocertificazione.
I privati possono consentire ad accettare l'autocertificazione ma non sono obbligati.
E' vietato alle Pubbliche Amministrazioni ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi richiedere ai cittadini e alle imprese la produzione di certificati/estratti.

Requisiti per la richiseta

  • Può richiedere un certificato di nascita chiunque vi abbia interesse, ossia l'intestatario oppure altra persona purchè conosca i dati identificativi dell'intestatario.
  • Per ottenere il certificato di nascita occorre che l'atto di nascita dell'intestatario sia registrato nei registri di Stato Civile del comune di Brescia.
  • Il certificato e l'estratto dell'atto di nascita possono essere autocertificati (vedi modulistica in fondo alla pagina)

Normativa di riferimento

  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 03.11.2000: Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato Civile, a norma dell'art. 2 comma 12 della legge 127/97.
  • Decreto del Presidente della Repuibblica n. 445 del 28.12.2000: Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.


ESTRATTO DI NASCITA

L'estratto di nascita è un certificato di Stato Civile che serve a dimostrare il luogo, la data di nascita ed eventuali annotazioni (ad esempio il matrimonio).
L'estratto di nascita può essere rilasciato se l'atto di nascita è registrato presso il Comune di Brescia
L'estratto può essere richiesto da chiunque ne abbia interesse, ha validità 6 mesi dalla data di rilascio.

Quando la documentazione deve essere presentata alla Pubblica Amministrazione ed ai gestori di pubblici servizi, l'interessato può sostituire l'estratto con l'autocertificazione

I privati possono consentire ad accettare l'autocertificazione ma non sono obbligati.

Requisiti

  • Può richiedere un estratto di nascita chiunque vi abbia interesse, ossia l'intestatario oppure altra persona purchè conosca i dati identificativi dell'intestatario.
  • Per ottenere l'estratto di nascita occorre che l'atto di nascita dell'intestatario sia registrato nei registri di Stato Civile del Comune di Brescia.
  • Il certificato e l'estratto dell'atto di nascita possono essere autocertificati (per la modulistica vedi in fondo alla pagina)

Normativa di riferimento

  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 03.11.2000: Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato Civile a norma dell'art. 2 comma 12 della legge 127/97 - art. 106 e seguenti;
  • Decreto del Presidente della Repubblica del 28.12.2000: Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - art.41 e seguenti.


COPIA INTEGRALE DELL'ATTO DI NASCITA

La copia integrale dell'atto di nascita è una fotocopia dell'atto di nascita nella quale sono riportate tutte le annotazioni del relativo registro di Stato Civile.
La copia integrale su indicata può essere richiesta se l'atto di nascita è registrato mediante "iscrizione" presso il Comune di Brescia.
Per ulteriori informazioni rivolgersi presso l'Ufficio Nascite (tel. 030/2977771).

Normativa di riferimento

  • Decreto del Presidente della Repubblica del 03.11.2000: Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato Civile, a norma dell'art. 2 comma 12 della legge 15 maggio 1997 n. 127.
  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28/12/2000: Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
  • Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196: Codice in materia di protezione dei dati personali.



Ultimo aggiornamento

31/03/2022, 12:29

Adozione e affidamento

Dettagli della notizia

Descrizione breve
Norme per il rilascio della certificazione

Tempo di lettura:

1 min

Aree tematiche
Nascita

Descrizione

Descrizione

​L'Ufficio nascite è competente al rilascio della certificazione di nascita, nella forma della copia integrale dell'adottato, previa autorizzazione richiesta dall'interessato al Tribunale per i minorenni competente.

 

Ultimo aggiornamento

13/03/2023, 14:31

Provvedimenti per fissazione obiettivi specifici

Dettagli della notizia

Amministrazione trasparente
Provvedimenti

Descrizione

Descrizione

​​​​​​Si rimanda ai provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate - ai sensi dell'art. 19, c. 7, d. lgs. n. 175/2016​.

 

Allegati

Ultimo aggiornamento

30/07/2025, 10:12

Certificazione di morte

Dettagli della notizia

Descrizione breve
Certificato, estratto, e copia integrale dell'atto di morte

Tempo di lettura:

5 min

Aree tematiche
Morte

Descrizione

Descrizione

L'Ufficio decessi è delegato al rilascio di:

  • certificato di morte
  • estratto di morte
  • copia integrale dell'atto di morte

 

CERTIFICATO DI MORTE

Il certificato di morte ha validità illimitata e serve a dimostrare l'avvenuto decesso, il luogo e la data di morte.
Il certificato di morte può essere rilasciato se l'atto di morte è registrato presso il Comune di Brescia (morte avvenuta a Brescia, morte avvenuta altrove ma trascritta  nei registri di Stato Civile del Comune di Brescia in quanto il deceduto al momento della morte era residente a Brescia).

Può essere richiesto da chiunque abbia interesse.

Quando la documentazione deve essere presentata alla Pubblica Amministrazione ed ai gestori o esercenti pubblici servizi, il certificato di morte può essere sostituito con l'autocertificazione.

Requisiti

Decesso avvenuto nel Comune di Brescia oppure altrove ma il deceduto in quel momento risiedeva nel Comune di Brescia.

E' neccessaria la conoscenza certa dei dati identificativi dell'intestatario.

Il certificato e l'estratto di morte possono essere autocertificati (vedi modulistica in fondo alla pagina)

Normativa di riferimento

  • Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000 n. 396: Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato Civile, a norma dell'art. 2 comma 12, della legge 127/1997.
  • Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445: Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

ESTRATTO DI MORTE

L'estratto di morte ha validità illimitata e serve a dimostrare l'ora, il luogo e la data di morte ed eventuali annotazioni.
L'estratto può essere rilasciato se la morte è avvenuta a Brescia ed è quindi stata registrata, mediante iscrizione, presso i registri dello Stato Civile di Brescia

E' vietato alle Pubbliche Amministrazioni ed ai gestori di servizi pubblici richiedere ai cittadini ed alle imprese la produzione di certificati/estratti.

Requisiti

La morte della persona di cui si richiede l'estratto deve essere avvenuta a Brescia.
Conoscenza certa dei dati identificativi dell'intestatario.

Il certificato e l'estratto dell'atto di morte possono essere autocertificati (vedi modulistica in fondo alla pagina).

Normativa di riferimento

  • Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000 n. 396: Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato Civile a norma dell'art. 2 comma 12, della legge 127/97 - art. 106 e seguenti.
  • Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445: Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - art. 41 e seguenti.

COPIA INTEGRALE DELL'ATTO DI MORTE

La copia integrale dell'atto di morte è una fotocopia dell'atto di morte.
Ha validità illimitata e può essere richiesta nel Comune in cui è avvenuto l'evento.

Requisiti

La copia integrale dell'atto di morte può essere richiesta solo dalla moglie e dai figli del deceduto.

Normativa di riferimento

  • Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000 n. 396: Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato Civile, a norma dell'art. 2 comma 12 della legge 15 maggio 1997 n. 127.
  • Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445: Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
  • Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196: Codice in materia di protezione dei dati personali.
Ultimo aggiornamento

31/03/2022, 12:12

Denuncia di morte

Dettagli della notizia

Descrizione breve
Denuncia dell'atto di morte

Tempo di lettura:

3 min

Aree tematiche
Morte

Descrizione

Descrizione

                                                                   AVVISO AGLI UTENTI


                                                                    MARTEDI’ 17/2/2026

LE DICHIARAZIONI DI NASCITA E LE DENUNCE DI MORTE VERRANNO RICEVUTE PRESSO GLI SPORTELLI DI VIA QUERINI N. 13 ESCLUSIVAMENTE

                                                      DALLE ORE 8,15 ALLE ORE 12,30

PER CONSENTIRE L’ESECUZIONE DEGLI ADEMPIMENTI RELATIVI AL SUBENTRO DEL COMUNE DI BRESCIA NELL’ARCHIVIO NAZIONALE INFORMATIZZATO DEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE (A.N.S.C.).

 

 

​La denuncia di morte, da effettuarsi presso l'ufficio di Stato Civile, riguarda i decessi avvenuti nel Comune di Brescia o avvenuti in altri Comuni o all'estero di persone residenti a Brescia.

La denuncia deve essere presentata entro 24 ore dall'evento al fine di ottenere il rilascio del permesso  di seppellimento della salma.

Se il decesso è avvenuto in abitazione, all'espletamento della denuncia può provvedere la famiglia del defunto o suo delegato.

Se il decesso è avvenuto in ospedale, casa di cura, casa di riposo, etc., alla denuncia di morte ed alle relative certificazioni provvederà l'amministrazione ospedaliera competente.

Se il decesso è stato causato da incidenti o da reati, è necessario il nulla osta della Procura della Repubblica.

Per i decessi avvenuti in abitazione, deve presentarsi un familiare o un suo delegato con un documento d'identità;
Per i decessi avvenuti in ospedale, casa di cura, etc., è il direttore o altro delegato di tale Amministrazione a dover trasmettere avviso della morte all'Ufficiale dello Stato Civile;

La documentazione da presentare all'Ufficiale dello Stato Civile è:

  • il certificato di decesso che attesta l'avvenuto decesso e la causa di morte, compilato dal medico curante;
  • il certificato di accertamento di morte compilato dal medico necroscopo.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 285/90: Regolamento di polizia mortuaria.
  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 396/00: Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato Civile.
Ultimo aggiornamento

11/02/2026, 11:47

Separazione, divorzio e annullamento dell'atto di matrimonio

Dettagli della notizia

Descrizione breve
Procedura e modulistica

Tempo di lettura:

13 min

Aree tematiche
Matrimonio, separazione e divorzio

Descrizione

Descrizione

Separazione, divorzio e annullamento dell'atto di matrimonio davanti al Giudice

L'Autorità Giudiziaria italiana (Tribunale o Corte) pronuncia provvedimenti di omologa di separazione consensuale, sentenze di separazione personale, di divorzio (cioè di scioglimento del matrimonio civile ovvero di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario), di annullamento di matrimonio civile, di delibazione di sentenze ecclesiastiche di annullamento di matrimonio (annullamento Sacra Rota).

Il divorzio acquista validità a tutti gli effetti di legge con l'annotazione del provvedimento giudiziale, da parte dell'Ufficio di Stato Civile, sul relativo atto di matrimonio. Il provvedimento giudiziale deve essere trasmesso all’Ufficiale dello Stato Civile competente, direttamente dalla Cancelleria del Tribunale o Corte che l’ha emessa, quando sia passata in giudicato.

Le sentenze di divorzio possono essere pronunciate da Autorità straniere e pervengono agli Uffici di Stato Civile del Comune di celebrazione o trascrizione di matrimonio, ai fini della trascrizione, per il tramite dell'Autorità Diplomatica Consolare ovvero da parte dell'interessato.

 

Separazione e divorzio consensuali assistiti dall’Avvocato

I coniugi, al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione o di divorzio, possono concludere una convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte.

Per proporre domanda di divorzio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno 12 mesi nella procedura di separazione personale e da 6 mesi nel caso di separazione consensuale.

L’accordo raggiunto con l’assistenza degli avvocati è trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente il quale, quando non ravvisi irregolarità, ovvero quando ritenga che l’accordo risponda all’interesse dei figli, comunica agli avvocati il nulla osta, ovvero autorizza l’accordo, ai fini degli adempimenti successivi.

Gli avvocati delle parti sono obbligati a trasmettere, entro il termine di 10 giorni, all’Ufficiale dello Stato Civile competente, copia autentica dell’accordo, munito delle attestazioni e certificazioni previste per legge, per le trascrizioni ed annotazioni nei registri di Stato Civile.

Per la trasmissione al Comune della convenzione di negoziazione assistita, gli avvocati devono utilizzare il modello predisposto dal Ministero dell'Interno d'intesa con il Consiglio Nazionale Forense e l'Istat, disponibile in calce alla pagina.

L’accordo raggiunto dai coniugi a seguito di convenzione assistita, produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali in materia.

Tra il Comune di Brescia, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, l'Ordine degli Avvocati di Brescia e l'A.I.A.F. (Associazione Italiana Avvocati per la Famiglia ed i Minori) è stato sottoscritto un protocollo d'intesa a carattere sperimentale, volto a individuare prassi operative codificate e condivise tra le diverse autorità chiamate a gestire la procedura di negoziazione assistita, al fine di garantire la massima tutela in materia. Il protocollo e i relativi allegati si trovano in fondo alla pagina.

   

 Separazione e divorzio consensuali innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile

I coniugi possono concludere personalmente, davanti all’Ufficiale dello Stato Civile:

  1. di residenza di uno di loro, oppure 
  2. del Comune dove è stato celebrato il matrimonio con rito civile o religioso (concordatario o di altri culti religiosi), oppure
  3. del Comune dove è stato trascritto il matrimonio celebrato all’estero (di solito Comune di residenza o di iscrizione A.I.R.E.),

un accordo consensuale di separazione o di divorzio,  nonchè di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, con l’assistenza facoltativa di un avvocato (per il quale è escluso il potere di rappresentanza),

SOLO ed ESCLUSIVAMENTE SE SI TROVINO nelle SEGUENTI CONDIZIONI:

  1. non abbiano figli minori;
  2. se hanno figli maggiorenni, gli stessi devono essere economicamente autosufficienti e capaci di agire, cioè non sottoposti agli istituti della tutela, curatela, amministrazione di sostegno e non devono essere portatori di handicap grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3 della Legge n. 104 del 5.02.1992.

Per proporre domanda di divorzio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno 12 mesi nella procedura di separazione personale e da 6 mesi nel caso di separazione consensuale.

L’accordo consensuale di separazione o di divorzio, nonchè di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, concluso davanti all’Ufficiale dello Stato Civile:

  1. NON PUO’ CONTENERE PATTI di TRASFERIMENTO PATRIMONIALE PRODUTTIVI di EFFETTI TRASLATIVI DI DIRITTI REALI (come ad es.: l’uso della casa coniugale); non rientra nel divieto la previsione di un obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico, sia nel caso di separazione consensuale (c.d. assegno di mantenimento), sia nel caso di richiesta congiunta di cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio (c.d. assegno divorzile).  Le parti possono richiedere, sempre congiuntamente, la modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio già stabilite, ed in particolare possono chiedere l'attribuzione di un assegno periodico (di separazione o di divorzio) o la sua revoca o la sua revisione quantitativa. Non può invece costituire oggetto di accordo la previsione della corresponsione, in unica soluzione, dell'assegno periodico di divorzio (c.d. liquidazione una tantum) in quanto si tratta di attribuzione patrimoniale (mobiliare o immobiliare).
  2. E' SOTTOPOSTO al PAGAMENTO di UN DIRITTO FISSO, corrispondente ad € 16.00​, da effettuarsi secondo le modalità indicate nell'avviso di pagamento generato dalla piattaforma PagoPa che viene rilasciato al momento della prenotazione dell'appuntamento.

 

DIRITTO al RIPENSAMENTO

L'accordo consensuale di separazione o di divorzio concluso davanti all'Ufficiale dello Stato Civile, prevede altresì il DIRITTO al RIPENSAMENTO: l'Ufficiale dello Stato Civile, dopo aver ricevuto le dichiarazioni dei coniugi, li invita a comparire di fronte a sé non prima di 30 giorni, per la conferma dell’accordo. Nel caso in cui i coniugi non adempiano all’obbligo di comparizione nella data fissata per la conferma dell’accordo, la mancata comparizione equivale a mancata conferma dell’accordo e della stessa viene dato conto nei registri di Stato Civile. Nel periodo intercorrente la data dell’atto e quella fissata per la conferma, l’Ufficiale dello Stato Civile svolgerà idonei controlli, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai coniugi circa l’assenza di figli comuni, ovvero per quanto attiene l’eventuale incapacità giuridica dei figli maggiorenni. Il DIRITTO al RIPENSAMENTO non si applica alle dichiarazioni di modifica delle condizioni di separazione o divorzio.

L’Ufficiale dello Stato Civile, dopo la conclusione dell'accordo di modifica delle condizioni di separazione o divorzio, nonchè dopo la conferma dell’atto da parte degli interessati, comunica l’avvenuta iscrizione alla Cancelleria del Tribunale presso il quale sia stata iscritta la causa concernente la separazione o il divorzio, ovvero a quella del Giudice davanti al quale furono stabilite le condizioni di divorzio o di separazione oggetto di modifica.

L’accordo concluso dai coniugi innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali in materia.

Per ACCEDERE al SERVIZIO E' NECESSARIO:

  1. PRENOTARE un APPUNTAMENTO con L'UFFICIO di STATO CIVILE - UFFICIO MATRIMONI, compilando la scheda di prenotazione con tutti i dati richiesti specificando chiaramente nello spazio note il Comune di celebrazione di matrimonio(visita la pagina del portale servizi - prenotazioni);
  2. Presentarsi il giorno dell’appuntamento fissato muniti della seguente documentazione:
    • MODULO di ACCORDO  di SEPARAZIONE, di DIVORZIO o di MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE O DI DIVORZIO interamente compilato e sottoscritto dalle parti (vedi moduli allegati a piè pagina);
    • Copia autentica del provvedimento di omologa di separazione consensuale ovvero della sentenza di separazione giudiziale, ovvero di divorzio, in caso di modifica dello stesso;
    • Documento d’identità in corso di validità, per entrambe le parti.

Gli appuntamenti si ricevono ogni mercoledì mattina escluse le giornate festive.

Per informazioni: Comune di Brescia Settore Servizi Demografici Ufficio Matrimoni (Piazza Paolo Sesto - Palazzo Broletto). Orario di apertura al pubblico:  Lunedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì dalle ore 08,15 alle ore 12,30;  Martedì dalle ore 8,15 alle ore 12,30 e dalle ore 13,45 alle ore 16,15; Sabato dalle ore 8,15 alle ore 12,15. Telefono 030 297.7776 – 030 297.7777; indirizzo di posta elettronica: ufficiomatrimoni@comune.brescia.it oppure demografici.statocivile@pec.comune.brescia.it

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • Legge n. 898 dell’1 dicembre 1970 e successive modificazioni: Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio;
  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 3 novembre 2000: Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile a norma dell'art. 2 comma 12 della Legge n. 127/1997;
  • Legge n. 218 del 30 maggio 1995: Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato;
  • Decreto-Legge. n. 132 del 12 settembre 2014, n. 132 convertito con modificazioni in Legge n. 162 del 10 novembre 2014: Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile;
  • Decreto del Ministero dell'Interno 9 dicembre 2014;
  • Legge n. 55 del 6 maggio 2015: Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonchè di comunione tra i coniugi;
  • Circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per i Servizi Demografici n. 16 dell’1 ottobre 2014;
  • Circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per i Servizi Demografici n. 19 del 28 novembre 2014;
  • Circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per i Servizi Demografici n. 21 del 10 dicembre 2014;
  • Circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per i Servizi Demografici n. 6 del 24 aprile 2015;
  • Circolare del Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale della Giustizia Civile del 29 luglio 2015.

 

Allegati

Ultimo aggiornamento

13/03/2023, 14:43

Scelta del regime patrimoniale

Dettagli della notizia

Descrizione breve
Comunione legale dei beni, separazione dei beni

Tempo di lettura:

2 min

Aree tematiche
Matrimonio, separazione e divorzio

Descrizione

Descrizione

​Il regime patrimoniale della comunione legale dei beni si instaura automaticamente con il matrimonio.
La scelta del regime di separazione dei beni generalmente avviene al momento della celebrazione del matrimonio, mediante apposita dichiarazione al celebrante (Ufficiale di Stato Civile, Parroco o altro Ministro di Culto).
Se all'atto del matrimonio gli sposi non hanno scelto la separazione dei beni, possono farlo anche successivamente con atto notarile. La variazione sarà comunicata dal Notaio all'Ufficiale dello Stato Civile, il quale provvederà alla dovuta annotazione a margine dell'atto di matrimonio. Per informazioni specifiche rivolgersi ad un notaio.
La scelta del regime patrimoniale: comunione legale dei beni, separazione dei beni, convenzioni matrimoniali modificative del regime patrimoniale legale è subordinato ad apposita annotazione da riportare sull'atto di matrimonio. Così come gli eventi che determinano lo scioglimento della comunione legale vengono annotati sull'atto di matrimonio sulla base di apposita comunicazione inviata dal Tribunale. Tale annotazione vale per l'opponibilità da parte di chiunque abbia interesse.
E', infatti, dalla data dell'annotazione sull'atto di matrimonio che si producono gli effetti rispetto ai terzi.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • Codice Civile: Articoli da 150 a 230, così come modificati dalla Legge n. 151/1975 (Riforma del Diritto di Famiglia)
  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 396/2000: Regolamento per la revisione e semplificazione dell'ordinamento dello stato civile a norma dell'art. 2 della Legge 15 maggio 1997 n. 127.
Ultimo aggiornamento

13/03/2023, 14:43

Pubblicazione di matrimonio

Dettagli della notizia

Descrizione breve
Informazioni sulla pubblicazione di matrimonio e sulle modalità di richiesta

Tempo di lettura:

6 min

Aree tematiche
Matrimonio, separazione e divorzio

Descrizione

Descrizione


La pubblicazione di matrimonio è il procedimento con il quale l'Ufficiale di Stato Civile accerta l'insussistenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio. L'affissione all'albo pretorio vale come pubblicità-notizia ai fini di eventuali opposizioni.

La pubblicazione deve essere richiesta all'Ufficio di Stato Civile del Comune dove ha la residenza uno dei futuri sposi, anche nel caso di matrimonio religioso, ed è fatta nei comuni di residenza degli sposi.

Nel procedimento anzidetto si possono distinguere tre fasi:

  1. avvio della pratica di matrimonio: inizia con la richiesta della pubblicazione, effettuata da entrambi gli sposi che devono presentarsi personalmente all'Ufficio di Stato Civile. In tale sede verranno rese le dichiarazioni e firmato l'apposito "processo verbale". Qualora gli sposi intendano contrarre matrimonio religioso, devono essere muniti della richiesta del Parroco.
    Non è richiesta la presenza di testimoni.
    ATTENZIONE! L’ appuntamento con l’Ufficiale dello Stato Civile per la richiesta delle pubblicazioni deve essere prenotato attraverso il portale dei servizi online.
    Eventuali informazioni possono essere richieste all’Ufficio Matrimoni (tel. 030/297.7776 - 030/297.7777).
  2. istruttoria: durante questa fase l'ufficiale di stato civile acquisisce d'ufficio la documentazione necessaria a comprovare l'esattezza dei dati dichiarati utili alla celebrazione, presso i Comuni di nascita e residenza.
  3. esposizione delle pubblicazioni: completata l'acquisizione della documentazione necessaria, l'Ufficiale di Stato Civile provvede all'esposizione delle pubblicazioni all'Albo Pretorio, e/o a richiedere analoga esposizione al Comune di residenza dell'altro sposo, se diverso da Brescia.

Le pubblicazioni devono rimanere affisse all'Albo Pretorio per almeno otto giorni interi.
Il matrimonio deve essere celebrato entri i sei mesi (180 giorni) successivi alla pubblicazione in qualsiasi Comune italiano.
Nel caso di matrimonio religioso i futuri sposi, trascorsi i termini di legge, ritireranno il nulla osta alla celebrazione, per la consegna al Parroco o al Ministro di culto.
Nel caso di matrimonio civile da celebrarsi in Comune diverso da quello di residenza degli sposi, dovrà essere richiesta apposita delega.

REQUISITI

Maggiore età.
I minori devono essere in possesso dell'autorizzazione del Tribunale per i minorenni. 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

  • Nel caso di matrimonio civile: richiesta di pubblicazione da parte dei due futuri sposi;
  • nel caso di matrimonio religioso: richiesta di pubblicazione da parte del parroco o del ministro di culto;
  • nel caso di straniero che vuole sposarsi in Italia: nulla osta al matrimonio previsto dall'art. 116 del Codice Civile,  rilasciato dall'autorità diplomatico-consolare straniera in Italia ovvero dal competente ufficio individuato ai sensi della legge del paese di provenienza.

CONTRIBUZIONE

L'atto di pubblicazione è soggetto al pagamento dell'imposta di bollo pari ad euro 16,00 (euro 32,00 se uno degli sposi non è residente a Brescia, euro 48,00 se matrimonio per delega).

La somma dovuta va pagata presso gli sportelli del Settore Servizi Demografici al momento della pubblicazione​. Il pagamento può essere effettuato su piattaforma PagoPA tramite POS, ovvero in contanti.

N.B.: A decorrere dal 1° marzo 2021 la Pubblica Amministrazione accetta pagamenti elettronici per il solo tramite della piattaforma di Agid - Agenzia per l’Italia Digitale “Pago PA” -, come da «Linee guida per l'effettuazione dei pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi». (Determina Agid n. 209/2018 - GU Serie Generale n.152 del 03-07-2018). Per ulteriori chiarimenti consultare l'allegato informativo in fondo alla pagina.​​

 

TEMPI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Il certificato di eseguite pubblicazioni/nulla osta al matrimonio religioso può essere rilasciato a partire dal quarto giorno successivo al compiuto termine di otto giorni della pubblicazione.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396: Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile a norma dell'art. 2 comma 12 della legge 15 maggio 1997 n. 127
  • Codice Civile artt. 84 e seguenti


 

Ultimo aggiornamento

17/12/2024, 10:29

Matrimonio del cittadino straniero in Italia

Dettagli della notizia

Descrizione breve
Le regole per la celebrazione del matrimonio dello straniero

Tempo di lettura:

3 min

Aree tematiche
Matrimonio, separazione e divorzio

Descrizione

Descrizione

​I cittadini stranieri possono contrarre matrimonio in Italia secondo il rito civile italiano oppure con rito religioso valido agli effetti civili, in base ai culti ammessi nello Stato.
La celebrazione deve essere preceduta dalle pubblicazioni, salvo il caso di nubendi entrambi stranieri non residenti in Italia.

Il nulla osta al matrimonio previsto dall'art. 116 del Codice Civile

Affinchè il cittadino straniero possa contrarre matrimonio in Italia, è necessario il nulla osta rilasciato dall'autorità del paese di origine. Il nulla osta deve attestare che non esistono impedimenti al matrimonio secondo le leggi del paese di appartenenza e può essere rilasciato dall'autorità diplomatico-consolare straniera in Italia ovvero dal competente ufficio individuato ai sensi della legge del paese di provenienza.

Per informazioni rivolgersi all'Ufficio Matrimoni (tel. 030/2977776 - 030/2977777)

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

  1. passaporto o documento di identità personale in corso di validità
  2. nulla osta al matrimonio
  3. nel caso dello straniero residente in Italia, l'Amministrazione comunale competente provvede d'ufficio a richiedere i documenti necessari, relativamente alla residenza.

Se ambedue gli sposi sono cittadini stranieri, e non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti da un interprete al momento della presentazione dei documenti ed all'atto dell'eventuale richiesta di pubblicazioni e celebrazione del matrimonio.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • Codice Civile art. 116
  • Legge n. 1195 del 13 ottobre 1965: Scambio di note tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America relativo ai matrimoni celebrati in Italia da cittadini degli Stati Uniti d'America
  • Legge n. 950 del 19 novembre 1984: Convenzione relativa al rilascio di un certificato di capacità matrimoniale adottata a Monaco il 5 settembre 1980
  • Legge n. 218 del 30 maggio 1995: Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato art. 27
  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 3 novembre 2000: Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile a norma dell'art. 2 comma 12 della legge n. 127 del 15 maggio 1997
Ultimo aggiornamento

13/03/2023, 14:42

Regolamenti

Dettagli della notizia

Descrizione breve
Regolamenti per l'erogazione degli interventi e dei servizi sociali alla persona, di provvidenze e aiuti economici a sostegno del reddito

Tempo di lettura:

1 min

Aree tematiche
Contributi ed Agevolazioni

Descrizione

Descrizione

​In allegato:

  • ​Regolamento relativo all'erogazione degli interventi e dei servizi sociali alla persona
  • Regolamento per l'erogazione di provvidenze e aiuti economici a sostegno del reddito
  • Delibera n. 513 del 06/12/2023, relativa alla determinazione delle tariffe dei servizi sociali e delle quote di compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini, nonchè delle soglie e dei valori di riferimento per i contributi economici per l'anno 2024 e relativi allegati.
Ultimo aggiornamento

18/12/2023, 12:30