Coronavirus – Ecco come funzionano i controlli

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Scarica il modulo di autocertificazione.

Data:

17 marzo 2020

Tempo di lettura:

5 min

Descrizione

Il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, ha adottato la direttiva ai Prefetti per l’attuazione dei controlli nelle “aree a contenimento rafforzato”.

 

La direttiva prevede:

 

📌 La convocazione immediata, anche da remoto, dei Comitati provinciali per l’ordine e la sicurezza pubblica, per l’assunzione delle necessarie misure di coordinamento.

 

📌 Indicazioni specifiche per i controlli relativi alla limitazione degli spostamenti delle persone fisiche in entrata e in uscita e all’interno dei territori “a contenimento rafforzato”:

 

a) gli spostamenti potranno avvenire solo se motivati da esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute da attestare mediante autodichiarazione, che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia. Un divieto assoluto, che non ammette eccezioni, è previsto per le persone sottoposte alla misura della quarantena o che sono risultate positive al virus.

 

b) I controlli sul rispetto delle limitazioni della mobilità avverranno lungo le linee di comunicazione e le grandi infrastrutture del sistema dei trasporti. Per quanto riguarda la rete autostradale e la viabilità principale, la polizia stradale procederà ad effettuare i controlli acquisendo le prescritte autodichiarazioni. Analoghi servizi saranno svolti lungo la viabilità ordinaria anche dall’Arma dei carabinieri e dalle polizie municipali.

 

c) Per quanto concerne il trasporto ferroviario, la Polizia ferroviaria curerà, con la collaborazione del personale delle ferrovie dello Stato, delle autorità sanitarie e della Protezione civile, la canalizzazione dei passeggeri in entrata e in uscita dalle stazioni al fine di consentire le verifiche speditive sullo stato di salute dei viaggiatori anche attraverso apparecchi “termoscan”. Inoltre saranno attuati controlli sui viaggiatori acquisendo le autodichiarazioni.

 

d) Negli aeroporti delle aree dei territori “a contenimento rafforzato”, i passeggeri in partenza saranno sottoposti al controllo, oltre che del possesso del titolo di viaggio, anche della prescritta autocertificazione. Analoghi controlli verranno effettuati nei voli in arrivo nelle predette aree. Restano esclusi i passeggeri in transito.

 

e) Per i voli Schengen ed extra Schengen in partenza, le autocertificazioni saranno richieste unicamente per i residenti o domiciliati nei territori soggetti a limitazioni. Nei voli Schengen ed extra Schengen in arrivo, i passeggeri dovranno motivare lo scopo del viaggio all’atto dell’ingresso.

 

f) Analoghe controlli verranno adottati a Venezia per i passeggeri delle navi di crociera che non potranno sbarcare per visitare la città ma potranno transitare unicamente per rientrare nei luoghi di residenza o nei paesi di provenienza.

 

3) La veridicità dell’autodichiarazione potrà essere verificata anche con successivi controlli.

 

4) La sanzione per chi viola le limitazioni agli spostamenti è quella prevista in via generale dall’articolo 650 del codice penale (inosservanza di un provvedimento di un’autorità: pena prevista arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino 206 euro) salvo che non si possa configurare un’ipotesi più grave quale quella prevista dall’articolo 452 del Codice penale (delitti colposi contro la salute pubblica che persegue tutte le condotte idonee a produrre un pericolo per la salute pubblica)

 

5) Viene richiamata l’attribuzione del prefetto al monitoraggio dell’attuazione delle misure previste in capo alle varie amministrazioni. Per quanto concerne le prescrizioni finalizzate a uniformare gli interventi per contrastare l’epidemia sul resto del territorio nazionale.

Ultimo aggiornamento

17/03/2020, 16:02

Coronavirus - Sanificazione strade

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Avviata sabato 14 marzo

Data:

16 marzo 2020

Tempo di lettura:

4 min

Descrizione

Le squadre Aprica utilizzano gli automezzi dedicati ai lavaggi ordinari, impiegando per la sanificazione un liquido igienizzante diluito con l’acqua.

 

In particolare.

 

Sanificazione strade:

• Il lavaggio delle strade viene effettuato con un igienizzante (ipoclorito di sodio in soluzione acquosa allo 0,1%);

• L’attività è stata avviata questa mattina, partendo dalle aree i prossimità di ospedali e nelle principale arterie cittadine (ring, contro-ring, stazione, uscite metro ecc), nonché nel centro storico, e coprirà via via la maggior parte del territorio comunale (in totale 146 Km di viabilità strade);

• Non si esclude di ripetere l’operazione di igienizzazione successivamente: si valuterà l’opportunità e la possibilità con gli esperti, tenendo conto della disponibilità di personale e del prodotto;

• L’operazione viene attuata direttamente da Aprica, in collaborazione con la società CHIMIVER, che ha provveduto alla prima fornitura gratuita del sanificante;

• L’attività è stata concordata con l’Amministrazione Comunale, in coerenza con il contratto in essere tra Aprica e Comune di Brescia.

 

Sanificazione dei cassonetti:

• Dalla prossima settimana si provvederà, mediante il supporto di ditte specializzate, alla sanificazione dei cassonetti mediante atomizzatore, con il quale verrà nebulizzata una soluzione di sali quaternari di ammonio e perossido di idrogeno. Tale prodotto, una volta nebulizzato, ricadrà sulle superfici, avviando il processo di sanificazione;

• L’impegno sarà mantenuto per le prossime settimane compatibilmente alla disponibilità del prodotto e di personale;

• Si ribadisce che la sanificazione è una precauzione aggiuntiva. L’utilizzo della calotta non presenta rischi maggiori all’utilizzo di qualsiasi altro oggetto che si trovi in strada. Resta quindi confermata la necessità di adottare sistematicamente le precauzioni igieniche suggerite (frequente pulizia delle mani, eventuale utilizzo di guanti monouso, etc.)

• L’attività è stata concordata con l’Amministrazione Comunale, in aggiunta ai servizi istituzionalmente previsti.

 

Tutti gli interventi vengono eseguiti da personale qualificato Aprica, muniti di strumenti di sicurezza e attrezzature tecnologicamente all’avanguardia, utilizzando prodotti autorizzati e registrati dal Ministero della Salute.

 

Si conferma, infine, che i servizi di raccolta differenziata porta a porta proseguono regolarmente, nel rispetto dei consueti orari e giorni del calendario di raccolta.

Ultimo aggiornamento

16/03/2020, 16:46

Coronavirus, ulteriori limitazioni fino al 25 marzo

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Nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

Data:

13 marzo 2020

Tempo di lettura:

6 min

Descrizione

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con un nuovo decreto (http://bit.ly/DPCM_11_marzo), ha varato ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale, valide fino al 25 marzo.

📌 Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

📌 Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

📌 Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti), tranne lavanderie, tintorie, pompe funebri e attività connesse.

📌 Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

📌 Il Presidente della Regione può disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute può disporre, al fine di contenere l’emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.

📌 Fermo restando quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza, le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.

📌 In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che:
a) sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
c) siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
d) assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
e) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
f) per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni;

📌 In relazione a quanto disposto si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.

📌 Per tutte le attività non sospese si esorta al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.

Ultimo aggiornamento

13/03/2020, 15:34

Cornavirus: chiarimenti sugli spostamenti

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Alcuni chiarimenti sugli spostamenti - Ordinanza della Protezione Civile

Data:

13 marzo 2020

Tempo di lettura:

2 min

Descrizione

Un’ordinanza, firmata dal capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, chiarisce il primo punto del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri

📍evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovare esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza📍

 L’ordinanza precisa che:
📌 è esclusa ogni applicabilità della misura al transito e trasporto merci e a tutta la filiera produttiva da e per le zone indicate
📌 l’articolo non vieta alle persone fisiche gli spostamenti su tutto il territorio nazionale per motivi di lavoro, di necessità o per motivi di salute, nonché lo svolgimento delle conseguenti attività.
📌 l’articolo non prevede limitazioni all'attività degli uffici pubblici, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera r) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (modalità lavoro agile)
📌 le Regioni con propri provvedimenti danno applicazione alle disposizioni di cui alla presente ordinanza

Ultimo aggiornamento

13/03/2020, 15:26

Coronavirus, il nuovo decreto del Governo

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Misure attive fino al 3 aprile

Data:

13 marzo 2020

Tempo di lettura:

11 min

Descrizione

Il Governo ha varato un nuovo decreto con misure urgenti di contenimento del contagio (http://bit.ly/DPCM_8_marzo) nella regione Lombardia e nelle province di Parma, Piacenza, Rimini, Reggio-Emilia, Modena, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Alessandria, Verbano-Cusio-Ossola, Novara, Vercelli e Asti. È valido da oggi fino al 3 aprile.

📌 evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovare esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

📌 ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;

📌 divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena, ovvero risultati positivi al virus;

📌 sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti professionisti e atleti di categoria assoluta che partecipano ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico. In tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano.

📌 si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario o di ferie, fermo restando, quanto previsto dall’art. 2, comma 1, lettera r);

📌 sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;

📌 sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico
o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;

📌 sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunione degli organi collegiali in presenza. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti servizi educativi per l’infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi;

📌 l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, comprese quelle funebri;

📌 sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

📌 sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica; sono inoltre esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo, e quelli per il personale della protezione civile, i quali devono svolgersi preferibilmente con modalità a distanza o, in caso contrario, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

📌 sono consentite le attività di ristorazione e dei bar dalle 6 alle 18, con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;

📌 sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;

📌 sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale;

📌 sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di incontri o riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro ed evitando assembramenti;

📌 nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;

📌 sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.

📌 sono sospesi gli esami di idoneità di cui all’art 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, numero 285, da espletarsi presso gli uffici periferici della motorizzazione civile aventi sede nei territori di cui al presente articolo; con apposito provvedimento dirigenziale è disposta in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d’esame in ragione della sospensione, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del ddl 30 aprile 1992, numero 285.

Ultimo aggiornamento

13/03/2020, 15:25

Le disposizioni del Comune di Brescia per i parchi

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Data:

11 marzo 2020

Tempo di lettura:

3 min

Descrizione

A seguito delle disposizioni per contenere il contagio da coronavirus decise dal Governo sono stati affissi i cartelli nei 44 parchi cittadini per ricordare le regole di comportamento cui attenersi per frequentare le aree da gioco con accesso libero nei parchi. Non è possibile giocare in gruppo, occorre evitare il contatto ed è necessario stare ad almeno un metro di distanza gli uni dagli altri.

Ai trasgressori verranno applicate le sanzioni previste dalla legge.

 

CAMPI DA BASKET NEI PARCHI CITTADINI

1.         Parco Michelangelo – via Michelangelo

2.         Parco De Andre' – via Tiziano

3.         Parco Amicizia tra i popoli- via Raffaello

4.         Parco Avis – via Seriola Vescovada – Buffalora

5.         Parco Casotti – via Casotti

6.         Parco don Milani – via don Milani

7.         Parco Beato Palazzolo – via Pasinetti

8.         Parco Reggio – via Reggio Quartiere Casazza

9.         Parco Marco Biagi – via Monte Baldo

10.       Parco Grazzine – via Grazzine

11.       Parco Castelli;

12.       Parco Locatelli- via Palazzoli

13.       Parco delle Stagioni 2

14.       Parco John Lennon - Violino

15.       Viale Piave fronte scuole

16.       Sanpolino via L. Sandri

17.       Via delle Grazzine

18.       Parco via Venturi

19.       Via Fura Nord

20.       Parco Basaglia via Duca degli Abruzzi

21.       Passo Gavia - Maggiolino

22.       Via Galeazzo degli orzi nord

23.       Via Pertini

24.       Parco Gerre via Petrarca

25.       Parco XII Sereno

26.       Campo Marte – via Foscolo

27.       IX Prealpino

28.       Parco Scarella

 

CAMPI CON PORTE

 

1.         Campo Marte – Via Foscolo;

2.         Poggio dei mandorli – viale della Bornata;

3.         Parco Castelli;

4.         Via Svevo;

5.         Caduta Muro di Berlino – via Valentini;

6.         Via Tiziano Vicino Biblioteca;

7.         Giardini ex Pederzani- via Colle di Tenda;

8.         Parco Casazza- via Reggio

9.         Parco Zorat  – via Lottieri

10.       Strada Antica Mantovana Campo Rugby

11.       Pista Skateboard Via Cellini

12.       Pista Skateboard Parco delle Stagioni- via Collebeato

13.       Via Duca Degli Abruzzi

14.       Parco John Lennon

15.       Parco Ragnoli via Sabbioneta

16.       Parco Battisti via Boves

Ultimo aggiornamento

11/03/2020, 14:59

Nuove limitazioni per i mercati

Dettagli della notizia

Nuove limitazioni per i mercati

Data:

11 marzo 2020

Tempo di lettura:

1 min

Descrizione

​I mercati infrasettimanali sul territorio del Comune di Brescia possono restare aperti soltanto nella parte alimentare, mentre il mercato del sabato è annullato. Le disposizioni hanno validità dal 10 al 14 marzo e sono state decise per contribuire al contenimento del contagio.
Per gli appuntamenti successivi seguiranno comunicazioni.

Ultimo aggiornamento

11/03/2020, 14:02

Referendum costituzionale

Dettagli della notizia

Domenica 29 marzo

Data:

11 marzo 2020

Tempo di lettura:

1 min

Descrizione

Domenica 29 marzo si svolgerà il referendum costituzionale in materia di riduzione del numero dei parlamentari.

Informazioni

Ultimo aggiornamento

11/03/2020, 10:26

Consegna Farmaci a domicilio

Dettagli della notizia

Servizio gratuito attivo 24/24h

Data:

11 marzo 2020

Tempo di lettura:

1 min

Descrizione

“Pronto Farmaco” è il nome del servizio messo a disposizione dei residenti nel Comune di Brescia con oltre 75 anni di età o con disabilità, che si occupa della consegna a domicilio di farmaci. L’utente, in caso di necessità, dovrà chiamare il numero 030.3511811 e rivolgersi all’operatore, il quale provvederà alla consegna entro tre ore. L’assistenza è garantita dai militi della Croce Bianca di Brescia, tutti i giorni della settimana, 24 ore su 24 e non richiede costi aggiuntivi. Dalle 19 alle 8 la disponibilità è riservata alle richieste a carattere di urgenza.​

Ultimo aggiornamento

11/03/2020, 10:17

500enario di Raffaello

Dettagli della notizia

Prima tappa in Pinacoteca

Data:

10 marzo 2020

Tempo di lettura:

3 min

Descrizione

Ha preso il via, venerdì 6 marzo alla Pinacoteca Tosio Martinengo, la prima iniziativa del calendario di eventi dedicato al cinquecentenario della morte di Raffaello Sanzio che si snoderà durante tutto il 2020.

L'occasione è data dalla partenza del Redentore della collezione di Paolo Tosio per la grande mostra nazionale delle Scuderie del Quirinale, secondo la formula "Ptm Andata e Ritorno", che trasforma le richieste di prestito in "arrivi" di opere ospiti. Questa volta l'allestimento temporaneo non accoglierà un'opera d'arte antica ma uno spazio immersivo, curato da Roberta D'Adda e sviluppato assieme allo studio milanese camerAnebbia, che consentirà al visitatore di generare videoproiezioni delle più note opere del maestro urbinate, attraverso un touch screen. Il temporaneo trasferimento del Redentore a Roma consentirà inoltre di procedere al restauro della sua cornice antica, che resterà a Brescia, sostituita per la mostra da una cornice moderna. L'intervento è reso possibile grazie agli studenti del Liceo Gambara di Brescia, che hanno dato vita a una raccolta fondi spontanea.

Le iniziative dedicate a Raffaello proseguiranno in occasione del secondo compleanno della Pinacoteca Tosio Martinengo. Con Fuori Raffaello! le opere del maestro saranno proiettate sulla facciata della Pinacoteca. A rappresentare i capolavori del pittore di Urbino saranno ancora una volta le incisioni delle collezioni civiche.

La valorizzazione di questo patrimonio grafico avrà poi il suo culmine nella mostra che dal 26 settembre 2020 al 6 gennaio 2021 Fondazione Brescia Musei presenterà a Santa Giulia, esponendo incisioni, disegni, maioliche e dipinti che attestano la ininterrotta fortuna dei modelli raffaelleschi nelle arti e presso i collezionisti dal Cinquecento all'Ottocento, nonché la nascita di un vero e proprio 'mito del divino pittore', che raggiunge il suo massimo sviluppo nel XIX secolo, nel contesto della temperie culturale neoclassica e romantica. Entro questo quadro, la galleria e il cenacolo Tosio costituirono un vero e proprio punto di irraggiamento di rilievo nazionale.

Tutte le informazioni: https://www.bresciamusei.com/pinacoteca.asp

Ultimo aggiornamento

10/03/2020, 17:34