Mostra Altre Vedute - 21/01/2020

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Brescia dal cielo - una mostra per immagini

Tempo di lettura:

2 min

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Descrizione

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​​ALTRE VEDUTE - Brescia dal cielo

una mostra per immagini

L'idea della mostra nasce in occasione della pubblicazione del volume fotografico "ALTRE VEDUTE - Brescia dal cielo" realizzato da BAMS, a cura di Renato Corsini , Basilio Rodella, Matteo Rodella e Stefano Rodella e presentato a Palazzo Loggia il 23.12.2019.

 In esposizione, una carrellata delle più suggestive foto aeree della città di Brescia, alcune delle quali messe a confronto con le relative mappe tratte dal Catasto austriaco. Ad accompagnare le immagini (sia nel libro che nella mostra), alcuni testi, redatti da personalità del mondo culturale bresciano: Francesca Bazoli, Claudio Bragaglio, Roberto Cammarata, Brunella Cappa, Laura Castelletti, Paolo Corsini, Marco Fasser, Massimo Minini, Gianpiero Ribolla, Michela Tiboni, Ennio Zani.

La mostra, curata da Elena Pivato e Giovanni Chinnici, è stata inaugurata martedì 21 gennaio 2020 presso lo spazio Urban.Window di Urban Center Brescia.

 

 

 

 

 

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25/01/2024, 18:25

Congelate le procedure esecutive di sfratto

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Prosegue l’attività dell’assessorato alla casa per garantire interventi d’emergenza, se necessari

Data:

27 marzo 2020

Tempo di lettura:

2 min

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L’Assessorato alla Casa, in questa situazione d’emergenza, non fa mancare la sua attenzione riguardo al problema degli sfratti e ricorda che le procedure esecutive sono di fatto congelate.

Fortunatamente, al momento non si rilevano situazioni di particolare criticità all’interno dell’edilizia residenziale pubblica, dove è ancora attivo il monitoraggio per cogliere tempestivamente eventuali emergenze, seppur con i limiti imposti alla mobilità. Nel complesso, pur nella drammaticità del momento, la situazione è sotto controllo.

Le attività dell’Assessorato alla Casa hanno inevitabilmente subito dei rallentamenti e gli uffici sono chiusi al pubblico, tuttavia i funzionari comunali stanno lavorando da casa in modalità “lavoro agile” e possono garantire, in ogni caso, gli interventi di emergenza che dovessero rendersi necessari.

Si sta lavorando inoltre per consentire una rapida ripartenza a pieno regime, non appena possibile, di tutte le attività programmate in questo primo semestre dell’anno. Pur non essendo possibile ipotizzare, al momento, una data per l’apertura dei nuovi bandi di assegnazione degli alloggi pubblici (inizialmente prevista nel mese di aprile), e neppure per l’uscita di nuovi bandi di sostegno all’affitto, il lavoro preparatorio non è comunque interrotto e gli uffici si muoveranno con tempestività una volta terminata l’emergenza.

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27/03/2020, 14:57

Coronavirus. Nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

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Ulteriori limitazioni decise dal governo

Data:

27 marzo 2020

Tempo di lettura:

6 min

Descrizione

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull’intero territorio nazionale sono adottate le seguenti misure (https://bit.ly/DPCM_22_marzo) in vigore fino al 3 aprile 2020, che si aggiungono a quelle dei precedenti decreti:

📌 Sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 e salvo quanto di seguito disposto. Le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all’art. 1, punto 7, dpcm 11 marzo 2020. Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall’art. 87 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18. Resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal dpcm 11 marzo 2020 e dall’ordinanza del ministro della Salute del 20 marzo 2020.

📌 È fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati dal comune in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; conseguentemente all’articolo 1 comma 1 lettera a) del dpcm 8 marzo 2020 le parole “ E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza” sono soppresse;

📌 Le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera A possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;

📌 Restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è
ubicata l’attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti regionali di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa;
📌 Sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonchè servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146. Resta tuttavia ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice beni culturali, nonché dei servizi che riguardano l’istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto nei limiti attualmente consentiti;

📌 E’ sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza.

📌 Sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. In ogni caso, non è soggetta a comunicazione l’attività dei predetti impianti finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale;

📌 Sono consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive.

📌 Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.

📌 Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.

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27/03/2020, 14:56

Nuova autodichiarazione per spostamenti.

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Il modello in vigore dal 26 marzo

Data:

27 marzo 2020

Tempo di lettura:

1 min

Descrizione

Il Ministero degli Interni ha emanato il nuovo modello di autodichiarazione per gli spostamenti in vigore da oggi, giovedì 26 marzo.

Ultimo aggiornamento

27/03/2020, 14:54

Restiamo vicini

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Spazio virtuale dove incontrarsi – scuole dell’infanzia

Data:

27 marzo 2020

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1 min

Descrizione

Il settore Servizi per l’Infanzia del Comune di Brescia vuole essere vicino ai genitori e ai bambini dei propri servizi con il progetto "Restiamo vicini".
Il personale educativo e insegnante, con il supporto dei collaboratori tecnici e informatici, si è attivato per predisporre uno spazio istituzionale in cui scuole dell’infanzia, nidi e tempi per le famiglie potranno caricare alcuni contributi per essere vicini a tutti i bambini e ai genitori.

E'  on line la piattaforma virtuale, sul sito istituzionale del Comune, per ospitare i contenuti che si stanno costruendo.
Informazioni

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27/03/2020, 14:16

Italia Langobardorum

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Sospese prove concorsuali

Data:

27 marzo 2020

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1 min

Descrizione

​Lo scorso 18 marzo è scaduto il termine di iscrizione al bando per l'assunzione di un dipendente a tempo indeterminato part-time 24 ore, categoria D1, da parte dell’Associazione Italia Langobardorum.
In ottemperanza alle disposizioni del Dpcm del 1 marzo 2020 che prevedono la sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private in atto sul territorio nazionale, al momento non potranno essere svolte le procedure amministrative e i conseguenti colloqui con i candidati.
Non appena sarà possibile, verranno fornite le opportune comunicazioni.

Informazioni
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27/03/2020, 14:07

Maltempo ottobre 2018

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Domande contributi entro 24 marzo

Data:

26 marzo 2020

Tempo di lettura:

2 min

Descrizione

Regione Lombardia, per conto del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, ha emanato un secondo provvedimento (Decreto Regione Lombardia 1437 del 7/2/2020) per raccogliere le richieste di risarcimento dei danni subiti dai privati e dalle aziende produttive relativi agli eventi atmosferici del 29 e del 30 ottobre 2018.
Con la riapertura dei termini potranno inoltrare le domande coloro che non avevano presentato richiesta oppure che l’avevano presentata fuori termine.
I privati e le attività economico-produttive dovranno compilare il modello adeguato, reperibile sul sito del Comune di Brescia tra gli allegati alla pagina “Danni per eventi meteorologici ottobre 2018”.
Le domande, con la relativa documentazione, dovranno essere presentate entro il 24 marzo 2020 esclusivamente tramite la piattaforma “Bandi Regione Lombardia”, sul sito internet www.bandi.regione.lombardia.it  

Per informazioni telefonare al numero 0302978755/8562/8519 oppure scrivere all’indirizzo protezionecivile@comune.brescia.it

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26/03/2020, 17:21

Mostra Zehra Doğan

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Fino a domenica 8 marzo

Data:

26 marzo 2020

Tempo di lettura:

3 min

Descrizione

​Il Comune di Brescia e la Fondazione Brescia Musei, presentano per la prima volta in Italia, nella cornice del Museo di Santa Giulia, una personale dell’artista e giornalista curda Zehra Doğan (Diyarbakir, Turchia, 1989). 

“Avremo anche giorni migliori – Zehra Doğan. Opere dalle carceri turche” è un progetto originale curato da Elettra Stamboulis e costituisce la prima mostra di impianto critico curatoriale dedicata all’opera della fondatrice dell’agenzia giornalistica femminista curda “Jinha” e sarà aperta al pubblico da sabato 16 novembre 2019 a domenica 8 marzo 2020.

Dopo il grande successo della performance organizzata lo scorso maggio presso la Tate Modern di Londra, città in cui Zehra Doğan ha scelto provvisoriamente di vivere il proprio esilio, l’artista è ora protagonista a Brescia di una potente esposizione, in occasione della sua partecipazione al Festival della Pace, organizzato dal Comune di Brescia e dalla Provincia di Brescia.


 

L’arte di questa artista si interseca e intreccia con la vicenda personale e, inevitabilmente, con i drammatici eventi politici della più stringente attualità. La mostra fa luce sulla sua poetica, affrontandone le tematiche e i motivi ricorrenti, evidenziandone la complessità linguistica e mostrando l’ampia gamma di supporti e tecniche utilizzate per produrre opere d’arte: oggetti inconsueti, estremamente fragili, ma di grande potenza espressiva. 

 

La mostra è resa possibile grazie all’impegno del web magazine Kedistan (“Il Paese dei gatti” in turco) che ha curato il salvataggio e il trasporto delle opere di Zehra Doğan dalla Turchia e che si occupa dell'archivio dell'artista e di Associazione Mirada, partner del progetto.


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26/03/2020, 11:18

Coronavirus, i decreti in vigore

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Le disposizioni attive

Data:

26 marzo 2020

Tempo di lettura:

16 min

Descrizione

Per il contenimento del contagio da coronavirus sono in vigore i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri

Fino al 3 aprile 2020, su tutto il territorio nazionale, sono in vigore le seguenti misure (https://bit.ly/DPCM_22_marzo) che si aggiungono, o sostituiscono, quelle adottate dei precedenti decreti:

📌 Sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 e salvo quanto di seguito disposto. Le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all’art. 1, punto 7, dpcm 11 marzo 2020. Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall’art. 87 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18. Resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal dpcm 11 marzo 2020 e dall’ordinanza del ministro della Salute del 20 marzo 2020.

📌 È fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati dal comune in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; conseguentemente all’articolo 1 comma 1 lettera a) del dpcm 8 marzo 2020 le parole “ E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza” sono soppresse;

📌 Le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera A possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;

📌 Restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è
ubicata l’attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti regionali di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa;
📌 Sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonchè servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146. Resta tuttavia ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice beni culturali, nonché dei servizi che riguardano l’istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto nei limiti attualmente consentiti;

📌 E’ sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza.

📌 Sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. In ogni caso, non è soggetta a comunicazione l’attività dei predetti impianti finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale;

📌 Sono consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive.

📌 Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.

📌 Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.

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Sempre fino al 3 aprile sono in vigore le misure approvate con DPCM dell’8 marzo (http://bit.ly/DPCM_8_marzo).

📌 evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovare esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

📌 ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;

📌 divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena, ovvero risultati positivi al virus;

📌 sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti professionisti e atleti di categoria assoluta che partecipano ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico. In tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano.

📌 si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario o di ferie, fermo restando, quanto previsto dall’art. 2, comma 1, lettera r);

📌 sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;

📌 sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico
o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;

📌 sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunione degli organi collegiali in presenza. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti servizi educativi per l’infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi;

📌 l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, comprese quelle funebri;

📌 sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

📌 sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica; sono inoltre esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo, e quelli per il personale della protezione civile, i quali devono svolgersi preferibilmente con modalità a distanza o, in caso contrario, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

📌 sono consentite le attività di ristorazione e dei bar dalle 6 alle 18, con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;

📌 sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;

📌 sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale;

📌 sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di incontri o riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro ed evitando assembramenti;

📌 nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;

📌 sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.

📌 sono sospesi gli esami di idoneità di cui all’art 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, numero 285, da espletarsi presso gli uffici periferici della motorizzazione civile aventi sede nei territori di cui al presente articolo; con apposito provvedimento dirigenziale è disposta in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d’esame in ragione della sospensione, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del ddl 30 aprile 1992, numero 285.

Ultimo aggiornamento

26/03/2020, 10:15

Asili nido

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Iscrizioni anno educativo 2020 - 2021

Data:

25 marzo 2020

Tempo di lettura:

2 min

Descrizione

Le domande di iscrizione, per i bambini nati dal 1° gennaio 2018 al 31 agosto 2019 sia per gli asili nido comunali sia per i nidi privati accreditati, con riferimento alle sole sezioni convenzionate, possono essere presentate sino al prossimo 10 aprile 2020.

Alla sezione PRIMAVERA (c/o la scuola dell'infanzia Tadini) sempre nelle medesime date possono essere iscritti i bambini nati dal 01.01.2018 al 31.12.2018 (si fa presente che l'inserimento in sezione non può avvenire prima del compimento dei due anni).

Le domande di iscrizione per bambini nati dal 01.09.2019 al 26.05.2020 (riferite ai soli nidi comunali) potranno essere presentate dal 04 maggio al 26 maggio 2020.

La domanda d'iscrizione al nido, sia per quanto riguarda i nidi comunali che le sezioni di nido convenzionate, dovrà essere fatta esclusivamente online registrandosi a: https://portaleservizi.comune.brescia.it

Informazioni http://bit.ly/Asili_nido_2020_2021

Ultimo aggiornamento

25/03/2020, 17:14