Coronavirus, i decreti in vigore

Dettagli della notizia

Le disposizioni attive

Data:

26 marzo 2020

Tempo di lettura:

16 min

Descrizione

Per il contenimento del contagio da coronavirus sono in vigore i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri

Fino al 3 aprile 2020, su tutto il territorio nazionale, sono in vigore le seguenti misure (https://bit.ly/DPCM_22_marzo) che si aggiungono, o sostituiscono, quelle adottate dei precedenti decreti:

📌 Sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 e salvo quanto di seguito disposto. Le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all’art. 1, punto 7, dpcm 11 marzo 2020. Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall’art. 87 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18. Resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal dpcm 11 marzo 2020 e dall’ordinanza del ministro della Salute del 20 marzo 2020.

📌 È fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati dal comune in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; conseguentemente all’articolo 1 comma 1 lettera a) del dpcm 8 marzo 2020 le parole “ E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza” sono soppresse;

📌 Le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera A possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;

📌 Restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è
ubicata l’attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti regionali di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa;
📌 Sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonchè servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146. Resta tuttavia ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice beni culturali, nonché dei servizi che riguardano l’istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto nei limiti attualmente consentiti;

📌 E’ sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza.

📌 Sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. In ogni caso, non è soggetta a comunicazione l’attività dei predetti impianti finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale;

📌 Sono consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive.

📌 Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.

📌 Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.

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Sempre fino al 3 aprile sono in vigore le misure approvate con DPCM dell’8 marzo (http://bit.ly/DPCM_8_marzo).

📌 evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovare esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

📌 ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;

📌 divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena, ovvero risultati positivi al virus;

📌 sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti professionisti e atleti di categoria assoluta che partecipano ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico. In tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano.

📌 si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario o di ferie, fermo restando, quanto previsto dall’art. 2, comma 1, lettera r);

📌 sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;

📌 sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico
o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;

📌 sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunione degli organi collegiali in presenza. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti servizi educativi per l’infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi;

📌 l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, comprese quelle funebri;

📌 sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

📌 sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica; sono inoltre esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo, e quelli per il personale della protezione civile, i quali devono svolgersi preferibilmente con modalità a distanza o, in caso contrario, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

📌 sono consentite le attività di ristorazione e dei bar dalle 6 alle 18, con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;

📌 sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;

📌 sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale;

📌 sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di incontri o riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro ed evitando assembramenti;

📌 nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;

📌 sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.

📌 sono sospesi gli esami di idoneità di cui all’art 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, numero 285, da espletarsi presso gli uffici periferici della motorizzazione civile aventi sede nei territori di cui al presente articolo; con apposito provvedimento dirigenziale è disposta in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d’esame in ragione della sospensione, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del ddl 30 aprile 1992, numero 285.

Ultimo aggiornamento

26/03/2020, 10:15

Asili nido

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Iscrizioni anno educativo 2020 - 2021

Data:

25 marzo 2020

Tempo di lettura:

2 min

Descrizione

Le domande di iscrizione, per i bambini nati dal 1° gennaio 2018 al 31 agosto 2019 sia per gli asili nido comunali sia per i nidi privati accreditati, con riferimento alle sole sezioni convenzionate, possono essere presentate sino al prossimo 10 aprile 2020.

Alla sezione PRIMAVERA (c/o la scuola dell'infanzia Tadini) sempre nelle medesime date possono essere iscritti i bambini nati dal 01.01.2018 al 31.12.2018 (si fa presente che l'inserimento in sezione non può avvenire prima del compimento dei due anni).

Le domande di iscrizione per bambini nati dal 01.09.2019 al 26.05.2020 (riferite ai soli nidi comunali) potranno essere presentate dal 04 maggio al 26 maggio 2020.

La domanda d'iscrizione al nido, sia per quanto riguarda i nidi comunali che le sezioni di nido convenzionate, dovrà essere fatta esclusivamente online registrandosi a: https://portaleservizi.comune.brescia.it

Informazioni http://bit.ly/Asili_nido_2020_2021

Ultimo aggiornamento

25/03/2020, 17:14

Istruttori Amministrativi

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Concorso per 25 assunzioni

Data:

25 marzo 2020

Tempo di lettura:

1 min

Descrizione

Il Comune di Brescia ha indetto un concorso pubblico per esami per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di venticinque istruttori amministrativi (categoria C).

Per tutte le informazioni cliccare qui

Sulla stessa pagina verranno pubblicate tutte le notizie relative alla procedura concorsuale, comprese le comunicazioni in merito alle date delle prove d'esame, che avranno valore di notifica sostituendo l'invio cartaceo ai candidati.

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata, corredata della documentazione richiesta, entro lunedì 23 marzo 2020 esclusivamente tramite procedura telematica, accessibile collegandosi e registrandosi al sito https://comunebrescia.iscrizioneconcorsi.it

La procedura informatica per la presentazione delle domande verrà automaticamente disattivata alle 24 del giorno di scadenza.

 

Per informazioni:
Servizio Assunzioni
tel. 030/2978314-5-6-7-8
fax 030/2978313
mail: assunzioni@comune.brescia.it
PEC: assunzioni@pec.comune.brescia.it

Ultimo aggiornamento

25/03/2020, 17:10

Autodichiarazione per spostamenti

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Il nuovo modello in vigore dal 23marzo

Data:

25 marzo 2020

Tempo di lettura:

1 min

Descrizione

A seguito dell’entrata in vigore del DPCM 22 marzo, è stato predisposto il nuovo modello di autodichiarazione per gli spostamenti.

Ultimo aggiornamento

25/03/2020, 15:17

Offerta di aiuto da Darmstadt

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Il Sindaco Emilio Del Bono risponde a Jochen Partsch, primo cittadino tedesco

Data:

25 marzo 2020

Tempo di lettura:

3 min

Descrizione

Il sindaco di Darmstadt Jochen Partsch ha inviato, lo scorso 20 marzo, una lettera al sindaco Emilio Del Bono per esprimere tutta la solidarietà e l’affetto della città gemellata con Brescia. Nella comunicazione il sindaco tedesco ha anche manifestato la volontà di offrire un aiuto concreto alla nostra città. Nella sua lettera di risposta, inviata il 24 marzo, il sindaco Emilio Del Bono ha ringraziato Jochen Partsch ricordando che, a Brescia, la situazione è davvero critica: gli ospedali, pur rappresentando un fiore all’occhiello della sanità italiana, sono ormai al collasso, medici e paramedici sono sfiniti da settimane di lavoro ininterrotto e tra questi, purtroppo, molti si sono ammalati.

Per questo motivo il sindaco Emilio Del Bono ha chiesto al collega tedesco di pubblicare una “call” di medici e infermieri che si rendano disponibili a venire a supportare, per un periodo anche breve, il personale sanitario bresciano. Ha chiesto inoltre l’invio di strumenti di protezione individuale per gli operatori sanitari, in particolare le tute protettive monouso per i tantissimi volontari che assistono i malati, nelle strutture per la quarantena come nelle case di riposo. Il sindaco Del Bono ha aggiunto inoltre che c’è estremo bisogno di ventilatori portatili, che solitamente sono in dotazione alle auto mediche di soccorso, e di monitor cardiaci.

Nell’augurarsi che i cittadini di Darmstadt non siano colpiti così duramente come lo sono i bresciani, il sindaco di Brescia ha concluso mostrando, a nome del Consiglio comunale, della Giunta e dell’intera città, tutta la gratitudine per qualsiasi iniziativa Darmstadt riesca a mettere in atto per aiutare Brescia. La scorsa settimana parole di sostegno e solidarietà sono giunte anche da Anton Salman, sindaco di Betlemme, città gemellata con Brescia.

Nella lettera di risposta, il Sindaco Emilio Del Bono e la Vicesindaco Laura Castelletti hanno ringraziato Betlemme ricordando con gratitudine le dimostrazioni di affetto dei cittadini di Betlemme, che hanno sventolato il Tricolore davanti alla Basilica della Natività.

Ultimo aggiornamento

25/03/2020, 15:14

Trovare un riccio

Dettagli della notizia

Descrizione breve
informazioni utili

Tempo di lettura:

2 min

Aree tematiche
Animali selvatici

Descrizione

Descrizione

Il riccio europeo è un animale selvatico, tutelato e protetto da diverse leggi, per cui non è possibile detenerlo né trasformarlo in un animale da compagnia!
È molto importante, però, nei casi di necessità, prelevarlo per affidarlo alle cure di un CRAS (Centro Recupero Animali Selvatici)
Raccogliere delicatamente l’animale con un paio di guanti e collocarlo in una grossa scatola dai bordi alti, con accanto una borsa d’acqua calda,  per garantirgli una normotermia. Tappezzare lo scatolone con vecchi giornali. Lasciarlo tranquillo al buio, senza somministrare alcun tipo di alimento o farmaco, se non dopo avere contattato un veterinario o un centro specializzato.

Per competenza e richiesta di informazioni contattare:
 
CRAS di riferimento per Brescia e provincia 
Centro Faunistico Parco Adamello
Via Zumella, 7
Paspardo (BS)
tel 392 927 6538
Ultimo aggiornamento

09/01/2025, 13:49

Botti vietati

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Descrizione breve
Tutelare gli animali dai botti

Tempo di lettura:

1 min

Aree tematiche
Animali

Descrizione

Descrizione

​​​​​Il comune di Brescia,a differenza di altri comuni, non necessita di emanare un'ordinanza specifica riguardo ai botti di capodanno, in quanto il divieto è contenuto nell'articolo 7 del regolamento di polizia urbana, approvato dal Consiglio comunale nel giugno del 2009.Si ricorda dunque che, a tutela della sicurezza e per il rispetto del decoro del territorio comunale, "è vietato accendere polveri, liquidi infiammabili o fuochi o mortaretti, petardi e simili nelle strade, giardini pubblici, zone boschive o in qualsiasi luogo pubblico; è altresì vietato lanciare gli stessi nei raccoglitori di rifiuti del servizio di nettezza urbana". Ai trasgressori sarà comminata una sanzione che va dai 65 ai 400 euro.

Ultimo aggiornamento

25/03/2020, 07:38

Casello Brescia Centro

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Riapertura raccordi il 15/3

Data:

23 marzo 2020

Tempo di lettura:

2 min

Descrizione

Riapriranno il 15 marzo alle 18 (anziché il 5 marzo) i due raccordi autostradali chiusi dal 14 febbraio scorso per poter effettuare alcuni lavori. Si tratta della bretella che dalla rotatoria di via Borgosatollo, all’altezza dell’intersezione con via Morelli, conduce all'ingresso autostradale di Brescia Centro (da nord a sud) e del raccordo dell’uscita numero 8 della tangenziale sud in direzione Milano (uscita 8 Brescia centro, con indicazioni Istituto Ospedaliero Poliambulanza e autostrade). Rimarranno aperti gli altri collegamenti con la tangenziale sud e la circolazione sarà regolare anche sul raccordo che porta dall'uscita autostradale di Brescia Centro alla rotatoria di via Borgosatollo, all’altezza dell’intersezione con via Morelli (da sud a nord).
Per raggiungere l'ingresso autostradale di Brescia Centro, provenendo da via della Maggia o dall'istituto Ospedaliero Poliambulanza, si consiglia di raggiungere la rotatoria tra via Volta e via Borgosatollo percorrendo via Volta in direzione sud, passando poi sotto la tangenziale e, alla rotatoria successiva, dirigendosi verso est seguendo l’indicazione “autostrade”.

Ultimo aggiornamento

23/03/2020, 15:41

Associazione Langobardorum

Dettagli della notizia

Concorso per una assunzione

Data:

23 marzo 2020

Tempo di lettura:

2 min

Descrizione

L’Associazione Italia Langobardorum, la struttura che gestisce il sito “I Longobardi in Italia. I luoghi del potere (568-774 d.C.)” costituita dai Comuni di Benevento, Brescia, Campello sul Clitunno, Castelseprio, Cividale del Friuli, Monte Sant’Angelo, Spoleto e dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, intende individuare un candidato che ricopra l’incarico lavorativo a tempo indeterminato e part-time (con orario articolato su 24 ore settimanali) di livello D1 del CCNL Federculture.

Il bando di selezione


La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata, corredata della documentazione richiesta, entro le ore 24 del giorno 18 marzo 2020, secondo le modalità indicate nell’avviso di selezione.

 

Per informazioni:

Segreteria Presidenza Associazione Italia Langobardorum

Tel. 030/2978250 

Ultimo aggiornamento

23/03/2020, 15:34

Assistenti sociali

Dettagli della notizia

Concorso per dieci assunzioni

Data:

23 marzo 2020

Tempo di lettura:

2 min

Descrizione

Il Comune di Brescia ha indetto un concorso pubblico per esami per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di dieci assistenti sociali (cat D).

Per tutte le informazioni cliccare qui

Sulla medesima pagina verranno pubblicate tutte le notizie relative alla procedura concorsuale, comprese le comunicazioni in merito alle date delle prove d'esame, che avranno valore di notifica sostituendo l'invio cartaceo ai candidati.

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata, corredata della documentazione richiesta, entro lunedì 16 marzo 2020 esclusivamente tramite procedura telematica, accessibile collegandosi e registrandosi al sito https://comunebrescia.iscrizioneconcorsi.it

La procedura informatica per la presentazione delle domande verrà automaticamente disattivata alle 24 del giorno di scadenza.

Il Comune di Brescia ha indetto un concorso pubblico per esami per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di dieci assistenti sociali (cat D).

Per tutte le informazioni cliccare qui (link a http://www.comune.brescia.it/comune/concorsimobilita/Concorsi/Pagine/Assistente-Sociale-2020.aspx

Sulla medesima pagina verranno pubblicate tutte le notizie relative alla procedura concorsuale, comprese le comunicazioni in merito alle date delle prove d'esame, che avranno valore di notifica sostituendo l'invio cartaceo ai candidati.

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata, corredata della documentazione richiesta, entro lunedì 16 marzo 2020 esclusivamente tramite procedura telematica, accessibile collegandosi e registrandosi al sito https://comunebrescia.iscrizioneconcorsi.it

La procedura informatica per la presentazione delle domande verrà automaticamente disattivata alle 24 del giorno di scadenza.

 

Per informazioni:
Servizio Assunzioni
tel. 030/2978314-5-6-7-8
fax 030/2978313
mail: assunzioni@comune.brescia.it
PEC: assunzioni@pec.comune.brescia.it

Ultimo aggiornamento

23/03/2020, 15:23