1 - Rilascio di licenze di pubblico spettacolo

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Informazioni sugli uffici competenti per il rilascio delle licenze di pubblico spettacolo e trattenimento.

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​Rilascio licenze di pubblico spettacolo

Per esercitare l'attività di pubblico spettacolo e intrattenimento sul territorio cittadino il Servizio Attività Produttive e Innovazione Economica provvede al rilascio di licenza di pubblico spettacolo, ai sensi degli artt. 68-69 del T.U.L.P.S. (R.D. 773/1931).
Il rilascio dell'indicata licenza è subordinato, ai sensi dell'art. 80 del predetto regio decreto, alla verifica delle condizioni di solidità e sicurezza dei locali in cui si svolge l'attività e/o delle strutture e attrezzature allestite, anche solo temporaneamente, per il suo esercizio.

Con la Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2024 è stato pubblicato il decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, che, all'articolo 7, ha reso definitive le misure di semplificazione per la realizzazione di spettacoli dal vivo. Per la realizzazione di spettacoli dal vivo di natura occasionale che comprendono attività culturali di teatro, musica, danza e musical, nonché le proiezioni cinematografiche che si svolgono in un orario compreso TRA LE ORE 8.00 E LE ORE 1.00 DEL GIORNO SEGUENTE, destinate ad un massimo di DUEMILA SPETTATORI, è necessaria la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività  che indica il numero massimo di spettatori, il luogo e l’orario in cui si svolge lo spettacolo ed è corredata da una relazione tecnica di un professionista che attesta la rispondenza della manifestazione di spettacolo alle regole tecniche di prevenzione incendi.

Alla richiesta di licenza di pubblico spettacolo deve essere indicato:
* il numero massimo di partecipanti;
* il luogo e l'orario in cui si svolge lo spettacolo.
La richiesta deve essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive nonché da una relazione tecnica di un professionista abilitato (iscritto nell'albo degli Ingegneri o degli Architetti o dei Periti industriali o dei Geometri) che attesta la rispondenza del luogo dove si svolge lo spettacolo alle regole tecniche.

INDIVIDUAZIONE ISTRUTTORIA per l'applicazione dell'art. 80 T.U.L.P.S.
(R.D. 773/1931 - Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza)

  1. Locali/aree di pubblico spettacolo con capienza fino a 200 spettatori (in strutture fisse o temporanee): Presentazione di relazione tecnico-illustrativa, completa di planimetria,  redatta da tecnico abilitato iscritto all'albo professionale degli Ingegneri, Architetti, Geometri o Periti Industriali attestante la solidità e la sicurezza dei locali e delle strutture utilizzate.
  2. Locali/aree di pubblico spettacolo con capienza superiore a 200 spettatori e inferiore a 5000 (in strutture fisse o temporanee):  Parere di idoneità espresso da parte della Commissione Comunale di vigilanza locali di pubblico spettacolo (CCVLPS) mediante l'esame progetto e la realizzazione di sopralluogo.
  3. Locali/aree di pubblico spettacolo con capienza superiore a 5000 spettatori (in strutture fisse o temporanee) Parere di idoneità espresso da parte della Commissione Provinciale di vigilanza locali di pubblico spettacolo (CPVLPS) mediante l'esame progetto e la realizzazione di sopralluogo.

Per l'espressione del parere di idoneità sui locali di pubblico spettacolo e/o sulle strutture allestite (di cui ai punti 2. e 3. su indicati) sono istituite apposite commissioni di vigilanza previste dall'art. 141 del Regolamento di attuazione del T.U.L.P.S. (R.D. 635/1940).
Gli artt. 141/bis e 142 del citato decreto definiscono la composizione e le competenze delle diverse commissioni, dando, altresì, indicazioni sulle modalità di espressione dei relativi pareri. Ulteriori informazioni a riguardo nella pagine informative a fondo pagina.

RIFERIMENTI NORMATIVI

R.D. 06.05.1940 n. 636 (Regolamento di attuazione al Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza)

R.D. 18.06.1931 N. 773 T.U.L.P.S. (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza)

D.M. 19.08.1996 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo)

D.M. 18.03.1996 (Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi).

D. Lgs 25.11.2016 n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124)​

 

SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE E INNOVAZIONE ECONOMICA
C.da Carmine, 20 - 25122 Brescia
tel. 030-2978778
e-mail: sviluppoeconomico@pec.comune.brescia.it

 

 

Orari di apertura al pubblico: 

- Lunedì dalle 9 alle 12.30 ricevimento in sede, solo previo appuntamento on-line tramite procedura nella sezione Servizi di questa pagina

- Dal martedì al venerdì in modalità collegamento da remoto solo previo appuntamento on-line tramite procedura nella sezione Servizi di questa pagina​​

Pagine informative

Organizzare una manifestazione

Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo CCVLPS

Informazioni sulla composizione e sulle competenze della commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo

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Organizzare una manifestazione

Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo CPVLPS

Informazioni sulle competenze del Comune per l'organizzazione dei lavori della commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

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Ultimo aggiornamento

04/07/2025, 09:32