Coronavirus. Spesa e farmaci a domicilio

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Per le persone in condizione di fragilità

Data:

02 maggio 2020

Tempo di lettura:

1 min

Descrizione

​Le persone in condizione di fragilità, impossibilitate a uscire di casa e che non hanno parenti o altre persone che le possono aiutare potranno telefonare ai servizi sociali ai numeri 0302977615 - 0302978977 - 0302978971, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 15.30. Saranno attivati i volontari segnalati dai consigli di quartiere, dai punti comunità e dalle associazioni e gli operatori comunali per organizzare il servizio di spesa e consegna a domicilio dei beni di prima necessità (alimenti, igiene personale e della casa, farmaci).

Ultimo aggiornamento

02/05/2020, 10:19

Consegna Farmaci a domicilio

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Servizio gratuito attivo 24/24h

Data:

02 maggio 2020

Tempo di lettura:

1 min

Descrizione

“Pronto Farmaco” è il nome del servizio messo a disposizione dei residenti nel Comune di Brescia con oltre 75 anni di età o con disabilità, che si occupa della consegna a domicilio di farmaci. L’utente, in caso di necessità, dovrà chiamare il numero 030.3511811 e rivolgersi all’operatore, il quale provvederà alla consegna entro tre ore. L’assistenza è garantita dai militi della Croce Bianca di Brescia, tutti i giorni della settimana, 24 ore su 24 e non richiede costi aggiuntivi. Dalle 19 alle 8 la disponibilità è riservata alle richieste a carattere di urgenza.​

Ultimo aggiornamento

02/05/2020, 10:19

Buoni per acquisto generi alimentari e beni di prima necessità

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Il servizio sarà attivo da lunedì 6 aprile

Data:

02 maggio 2020

Tempo di lettura:

6 min

Descrizione

Per fronteggiare le conseguenze economiche dell'emergenza sanitaria in corso il Capo Dipartimento della Protezione civile nazionale ha istituito il 29 marzo un fondo per la solidarietà alimentare, destinando a Brescia una somma complessiva pari a circa un milione di euro.

Il Settore Servizi Sociali comunale individuerà i beneficiari del contributo tra le persone più esposte agli effetti economici dell'emergenza, dando priorità a chi non gode già di un sostegno pubblico.

 

I commercianti che vogliono aderire alla piattaforma devono contattare il numero verde 800 834 039

Leggi le risposte alle domande più frequenti (FAQ)

Presentazione domande: CLICCA QUI PER COMPILARE LA DOMANDA

 

Ecco i dettagli dell'iniziativa.

Che cosa

Vengono messi a disposizione delle famiglie residenti a Brescia in condizione di difficoltà economica per l'emergenza Covid 19 buoni elettronici o cartacei per l'acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità presso i punti vendita convenzionati (liste in allegato).

 

Quanto

Il voucher verrà erogato in un'unica soluzione, avrà valore mensile, e varierà secondo il numero di componenti del nucleo familiare: 150 euro per una persona, 250 euro per due persone, 350 euro per tre persone e 50 euro in più per ogni componente oltre i tre. In presenza di figli sotto i tre anni il contributo sarà maggiorato di 150 euro complessivi.

 

A chi

I voucher sono riservati alle famiglie residenti a Brescia che si trovino in una delle seguenti situazioni:

  • perdita del lavoro, dipendente o flessibile, dopo il 23 febbraio 2020;
  • sospensione o chiusura dell'attività autonoma dopo il 23 febbraio 2020;
  • stato di non occupazione, già prima dell'emergenza sanitaria;
  • riduzione delle entrate mensili da attività lavorativa e professionale per una misura superiore al 50%;
  • estrema fragilità a causa dell'emergenza e impossibilità ad accedere al conto bancario perché congelato temporaneamente;
  • se si è beneficiari di altri sostegni pubblici al reddito (es.: Sia, Rei, Rdc, Naspi, integrazioni salariali) e queste misure sono state revocate o sospese, oppure, anche se tuttora beneficiari, ci si trova in situazione di fragilità (valutazione del Servizio sociale);
  • presenza di persone particolarmente fragili (es. con patologie sanitarie, anziani o disabili) all'interno del nucleo (valutazione del Servizio sociale).

 

Esclusioni

Sono esclusi dalla possibilità di percepire voucher i nuclei familiari che:

  • siano titolari del diritto di proprietà o di un altro diritto reale su un immobile a uso abitativo diverso dalla prima casa e produttivo di reddito da locazione;
  • abbiano un patrimonio mobiliare liquido e spendibile superiore a cinquemila euro al 31 marzo 2020. 

     

Come

CLICCA QUI PER COMPILARE LA DOMANDA

Le persone impossibilitate a utilizzare il modulo on line, o a provvedere autonomamente, possono rivolgersi alle sedi territoriali dei Servizi Sociali a questi numeri:

          Sst Centro - via Della Rocca 16/A - 0302977445-7446;

          Sst Nord - via Gadola 16 - 0302978011-12;

          Sst Ovest - via dei Paganini 1 – 0303732230;

          Sst Sud - via Micheli 8 - 0302978036-37-38;

          Sst Est - via Bazoli 7 - 0302977093-94.

il Comune si appoggerà a una rete di volontari per la consegna e per il ritiro del modulo cartaceo.


 

 

Verificati i requisiti, il voucher potrà essere erogato in due modalità differenti: attraverso buoni elettronici, accreditati direttamente sulla tessera sanitaria del cittadino o sulla app ticket restaurant mobile (l'istruttoria richiede almeno due giorni lavorativi); oppure mediante buoni cartacei, da ritirare ai servizi sociali territoriali o che verranno consegnati a domicilio dai volontari (l'istruttoria richiede almeno cinque giorni lavorativi).

Ci si potrà recare a fare la spesa nei punti accreditati utilizzando la tessera sanitaria o l'App specifica, o consegnando i buoni cartacei.

La stessa modalità di spesa verrà utilizzata anche nel caso in cui i cittadini che non possono lasciare il proprio domicilio dovranno ricorrere alla rete dei Consigli di Quartiere, dei Punti Comunità e del volontariato.

 

Ultimo aggiornamento

02/05/2020, 10:18

Modifica orari servizio di trasporto urbano

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Venerdì 1 maggio

Data:

02 maggio 2020

Tempo di lettura:

2 min

Descrizione

In occasione della Festa dei Lavoratori anche quest'anno, il servizio di trasporto pubblico  urbano seguirà orari modificati.

Venerdì 1° maggio 2020 le corse bus seguiranno l'orario festivo e termineranno alle ore 12.30 (ultimo incrocio in centro storico).

La metropolitana sarà regolarmente attiva dalle ore 5.00 alle 23.00 con le frequenze dei giorni festivi.

Entrambi i servizi riprenderanno a partire da sabato 2 maggio secondo gli orari attualmente in vigore.

Per tutti i dettagli si consiglia di consultare la sezione dedicata del sito www.bresciamobilita.it.

Per ulteriori informazioni si invita a contattare il servizio di Customer Care aziendale – attivo dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 17.00, ad eccezione dei giorni festivi - chiamando il numero 0303061200, scrivendo via WhatsApp al numero 3426566207 o via mail a customercare@bresciamobilita.it o attraverso le pagine ufficiali di Gruppo Brescia Mobilità e Metro Brescia su Facebook e Twitter.

Ultimo aggiornamento

02/05/2020, 09:57

Permessa la vendita di materiale informatico, elettrodomestici, ferramenta e vernici

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Permessa la vendita di materiale informatico, elettrodomestici, ferramenta e vernici il 30 aprile e il 2 maggio

Data:

02 maggio 2020

Tempo di lettura:

1 min

Descrizione

​Nei giorni prefestivi del 30 aprile e del 2 maggio si potranno vendere computer, periferiche, attrezzature per telecomunicazioni, elettronica di consumo audio video, elettrodomestici in esercizi non specializzati, apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni in esercizi specializzati, articoli per l’illuminazione, ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico, apparecchiature fotografiche e relativi accessori.
A stabilirlo è un’ordinanza che Regione Lombardia ha emanato il 24 aprile scorso. La vendita dei medesimi articoli era stata vietata nei giorni prefestivi e festivi da una precedente ordinanza regionale.

Ultimo aggiornamento

02/05/2020, 09:20

Raccolta rifiuti e piattaforme ecologiche

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Venerdì 1 maggio

Data:

02 maggio 2020

Tempo di lettura:

1 min

Descrizione

Venerdì 1° maggio le piattaforme ecologiche della città rimarranno chiuse.

Nella stessa giornata verrà sospesa la raccolta differenziata nella zona VIOLA. Si invitano pertanto i cittadini a non esporre sacchi e bidoni in strada. La raccolta riprenderà venerdì 8 maggio.

Ultimo aggiornamento

02/05/2020, 09:17

Nuovo decreto per la "Fase 2"

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Disposizioni in vigore da lunedì 4 maggio

Data:

30 aprile 2020

Tempo di lettura:

33 min

Descrizione

​E’ stato emanato il DPCM 26 aprile con il quale vengono indicate le misure per il contenimento dell’emergenza Coronavirus in quella che viene definita la “fase 2”, attive a partire dal prossimo lunedì 4 maggio.

In tutto il territorio nazionale, salve le restrizioni imposte dalle regioni, si applicano, tra le altre, le seguenti disposizioni

 

📌 sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie; in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

📌 i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;

📌 è fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;

📌 è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto dì quanto previsto dalla presente lettera;

📌 l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dal paragrafo precedente, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse;

📌 non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;

📌 sono sospesi gli eventi e le competizioni spo1iive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Allo scopo di consentire la graduale ripresa delle attività sportive, nel rispetto di prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da COVID-19, le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti - riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali - sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse, per gli atleti di discipline sportive individuali. A tali fini, sono emanate, previa validazione del comitato tecnico-scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, apposite Linee-Guida, a cura dell'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del CONI ovvero del CIP, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva;

📌 sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;

📌 sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, quali, a titolo d'esempio, feste pubbliche e private, anche nelle abitazioni private, eventi di qualunque tipologia ed entità, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività; l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.

Sono sospese le cerimonie civili e religiose; sono consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

📌 sono sospesi i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

📌 sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza. Sono esclusi dalla sospensione i corsi di formazione specifica in medicina generale. I corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in presenza. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l'infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi;

📌 sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;

📌 i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;

📌 nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attività didattiche o curriculari possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni, successivamente al ripristino dell'ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività fom1ative nonché di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; nelle università, nelle istituzioni di alta fo1mazione artistica musicale e coreutica e negli enti pubblici di ricerca possono essere svolti esami, tirocini, attività di ricerca e di laboratorio sperimentale e/o didattico ed esercitazioni, ed è altresì consentito l'utilizzo di biblioteche, a condizione che vi sia un'organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e protezione, contestualizzate al settore della formazione superiore e della ricerca, anche avuto riguardo alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, di cui al "Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-Co V-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione" pubblicato dall'INAIL. Per le finalità di cui al precedente periodo, le università, le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e gli enti pubblici di ricerca assicurano, ai sensi dell'articolo 87, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, la presenza del personale necessario allo svolgimento delle suddette attività;

📌 a beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attività didattiche o curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta fonnazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni;

📌 le amministrazioni di appartenenza possono, con decreto direttoriale generale o analogo provvedimento in relazione ai rispettivi ordinamenti, rideterminare le modalità didattiche ed organizzative dei corsi di fo1mazione e di quelli a carattere universitario del personale delle forze di polizia e delle forze armate, in fase di espletamento alla data del 9 marzo 2020, ai quali siano state applicate le previsioni di cui all'art. 2, comma I, lettera h) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, prevedendo anche il ricorso ad attività didattiche ed esami a distanza e l'eventuale soppressione di prove non ancora svoltesi, ferma restando la validità delle prove di esame già sostenute ai fini della formazione della graduatoria finale del corso. I periodi di assenza da detti corsi di formazione, comunque connessi al fenomeno epidemiologico da COVID-19, non concorrono al raggiungimento del limite di assenze il cui superamento comporta il rinvio, l'ammissione al recupero dell'anno o la dimissione dai medesimi corsi;

📌 sono sospese le procedure concorsuali private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalità a distanza; per le

procedure concorsuali pubbliche resta fermo quanto previsto dall'art. 87, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e dall'art. 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22;

📌 sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale;

📌 sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale;

📌 sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

📌 sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri tennali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;

📌) sono sospesi gli esami di idoneità di cui all'art. 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi presso gli uffici periferici della motorizzazione civile; con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d'esame in ragione della sospensione, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

📌 è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;

📌 l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;

📌 tenuto conto delle indicazioni fomite dal Ministero della salute, d'intesa con il coordinatore degli interventi per il superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i nuovi ingressi · negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi sono posti in condizione di isolamento dagli altri detenuti, raccomandando di valutare la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare. I colloqui visivi si svolgono in modalità telefonica o video, anche in deroga alla durata attualmente prevista dalle disposizioni vigenti. In casi eccezionali può essere autorizzato il colloquio personale, a condizione che si garantisca in modo assoluto una distanza pari a due metri. Si raccomanda di limitare i permessi e la semilibertà o di modificare i relativi regimi in modo da evitare l'uscita e il rientro dalle carceri, valutando la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare;

📌 sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

📌 sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;

📌 sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

📌 sono sospese le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2;

📌 gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa ai sensi del presente decreto sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 5;

📌 restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;

📌 il Presidente della Regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti. Per le medesime finalità il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da COVID-19, riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi, nonché ai vettori ed agli armatori;

📌 fermo restando quanto previsto dall'art. 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per i datori di lavoro pubblici, la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;

📌 si raccomanda in ogni caso ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dalla lettera precedente e dall'art. 2, comma 2;

📌 in ordine alle attività professionali si raccomanda che:

a) sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;

b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;

c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;

d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;

📌 Sull'intero territorio nazionale sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 3. L'elenco dei codici di cui all'allegato 3 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e dall'articolo 1 del presente decreto; resta altresì fermo quanto previsto dall'articolo 1 del presente decreto per le attività commerciali e i servizi professionali.

📌 Le attività produttive sospese in conseguenza delle disposizioni del presente articolo possono

comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.

📌 Sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 per i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura, nonché per i servizi che riguardano l'istruzione.

📌 É sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza.

📌 Le imprese titolari di autorizzazione generale di cui al decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, assicurano prioritariamente la distribuzione e la consegna di prodotti deperibili e dei generi di

prima necessità.

📌 Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali,  e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020.

📌 La mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

📌 Per garantire lo svolgimento delle attività produttive in condizioni di sicurezza, le Regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della Salute, all'Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. Nei casi in cui dal monitoraggio emerga un aggravamento del rischio sanitario, individuato secondo i principi per il monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 1 O e secondo i criteri stabiliti dal Ministro della salute entro cinque giorni dalla data del 27 aprile 2020, il Presidente della Regione propone tempestivamente al Ministro della Salute, ai fini dell'immediato esercizio dei poteri di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, le misure restrittive necessarie e urgenti per le attività produttive delle aree del territorio regionale specificamente interessate dall'aggravamento.

📌 è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di

📌 Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi confinati aperti al pubblico inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.

Possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

Ultimo aggiornamento

30/04/2020, 17:36

Emergenza coronavirus

Dettagli della notizia

I provvedimenti attivi

Data:

30 aprile 2020

Tempo di lettura:

2 min

Descrizione

Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri

    Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 10 aprile

    Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 26 aprile - in vigore dal 4 maggio

Provvedimenti a carattere nazionale

     L’ordinanza della Protezione Civile: chiarimenti sugli spostamenti

     Il modello di autodichiarazione per spostamenti (dal 26 marzo)

     La Direttiva del Ministero dell’Interno: funzionamento controlli

Provvedimenti a carattere regionale

      L'ordinanza di Regione Lombardia dell'11 aprile

      Le ordinanze di Regione Lombardia del 4 e 6 aprile

      L’ordinanza di Regione Lombardia del 21 marzo

Provvedimenti del Comune di Brescia

    Raccolta rifiuti e piattaforme ecologiche 1 maggio

    L’ordinanza di chiusura dei mercati cittadini

    Ordinanza proroga chiusura mercati cittadini (dal 4 maggio)

     L’ordinanza di chiusura di parchi, giardini e aree verdi comunali

     Riapertura parchi, giardini e aree verdi comunali (dal 4 all’11 maggio)

     La disposizione per chiusura cimiteri

     Raccolta rifiuti per persone sole o in isolamento

      L’ordinanza di limitazioni del gioco nei locali tabaccherie

     Sospensione ZTL e parcometri fino al 10 maggio

      Rinvio delle elezioni CDQ Fornaci e Costalunga-San Rocchino

      Modifiche tariffarie servizi asili nido e scuole

      Sospensione della regolamentazione sosta per pulizia strade

       Rinvio pagamento tributi comunali al 30 giugno
 

      Disposizioni sul trasporto locale (dal 16 marzo)

      Sanificazione strade (da sabato 14 marzo)




 

 


 


 

 

Ultimo aggiornamento

30/04/2020, 17:23

Proroga chiusura mercati comunali

Dettagli della notizia

Graduale e sperimentale apertura per operatori alimentari e produttori agricoli

Data:

30 aprile 2020

Tempo di lettura:

2 min

Descrizione

A seguito delle ultime disposizioni per contenere il contagio da coronavirus decise dal Governo, il sindaco di Brescia Emilio Del Bono, con apposita ordinanza, ha stabilito una graduale e sperimentale apertura dei mercati cittadini per i soli operatori del settore alimentare e per i produttori agricoli.

Dal 5 maggio aprirà il mercato rionale di Casazza mentre dal 13 maggio partirà il mercato rionale del quartiere Badia. Sabato 16 maggio apriranno il mercato contadino di via Sardegna, il mercato di Coldiretti di via San Zeno e il mercato Emporium, che sarà trasferito in Piazza Vittoria.

Tutti gli altri mercati, anche se recintati, saranno vietati.

I mercati dovranno rispettare rigorosamente le disposizioni indicate dall’ordinanza emanata da Regione Lombardia lo scorso 24 aprile. In particolare, tutti i clienti e tutti gli operatori dovranno indossare correttamente la mascherina e utilizzare i guanti. Inoltre il perimetro del mercato dovrà essere transennato o segregato, con un solo accesso e una sola uscita. All’ingresso sarà misurata la temperatura corporea, gli stalli degli operatori dovranno essere distanziati di almeno tre metri e tutte le persone dovranno rispettare il distanziamento interpersonale, osservando le disposizioni utili alla prevenzione del contagio.

Ultimo aggiornamento

30/04/2020, 16:51

I lunedì della salute

Dettagli della notizia

Edizione 2019 – 2020

Data:

30 aprile 2020

Tempo di lettura:

1 min

Descrizione

​​​​L'Associazione Arnaldo da Brescia ripropone per l’ottavo anno consecutivo il ciclo de "I Lunedì della Salute", una serie di conferenze a carattere medico-scientifico con la presenza di autorevoli relatori che interverranno per fornire linee guida per uno stile di vita sano, orientato al benessere psicofisico. Gli incontri, a ingresso libero, si terranno alla Residenza Vittoria, in via Calatafimi 1, il secondo lunedì di ogni mese, da ottobre a maggio, alle 17.30.​​

Ultimo aggiornamento

30/04/2020, 13:05