Regione Lombardia ha deciso di emanare un’ordinanza con la quale vengono
disposte nuove stringenti limitazioni per contrastare la diffusione del
Coronavirus.
Lo comunica il presidente della Regione, Attilio Fontana, dopo un
confronto avuto oggi in videoconferenza con i sindaci dei capoluoghi della
Lombardia, il presidente dell'Anci Lombardia e dell'Upl e i rappresentanti del
Tavolo del Patto per lo Sviluppo.
L’ordinanza entra in vigore domenica 22 marzo e produce effetto - salvo
diverse disposizioni legate all’evoluzione della situazione epidemiologica -
fino al 15 aprile.
La competenza sulla chiusura delle attività produttive è del Governo ma i
rappresentanti delle associazioni di impresa hanno garantito che fin dalle
prossime ore chiederanno ai propri associati di sospendere comunque tutte
quelle produzioni che non fanno parte delle filiere essenziali.
L’atto del presidente Fontana amplia le decisioni del Governo con
ulteriori interventi tra i quali si segnalano:
📌 il divieto di assembramento nei
luoghi pubblici - fatto salvo il distanziamento (droplet) - e conseguente
ammenda fino a 5mila euro;
📌 la sospensione dell'attività degli
Uffici Pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica
utilità;
📌 la sospensione delle attività artigianali
non legate alle emergenze o alle filiere essenziali;
📌 la sospensione di tutti i mercati
settimanali scoperti;
📌 la sospensione delle attività
inerenti ai servizi alla persona;
📌 la chiusura delle attività degli
studi professionali salvo quelle relative ai servizi indifferibili e urgenti o
sottoposti a termini di scadenza;
📌 la chiusura di tutte le strutture
ricettive ad esclusione di quelle legate alla gestione dell’emergenza. Gli
ospiti già presenti nella struttura dovranno lasciarla entro le 72 ore
successive all’entrata in vigore dell’ordinanza;
📌 il fermo delle attività nei cantieri
edili. Sono esclusi dai divieti quelli legati alle attività di ristrutturazione
sanitarie e ospedaliere ed emergenziali, oltre quelli stradali, autostradali e
ferroviari;
📌 la chiusura dei distributori
automatici cosiddetti h24 che distribuiscono bevande e alimenti confezionati;
📌 il divieto di praticare sport e
attività motorie svolte all'aperto, anche singolarmente.
Restano aperte le edicole, le farmacie, le parafarmacie ma deve essere in
ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
Ai supermercati, alle farmacie, nei luoghi di lavoro, a partire dalle
strutture sanitarie e ospedaliere, si raccomanda a cura del gestore/titolare di
provvedere alla rilevazione della temperatura corporea.
Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, valgono le prescrizioni
su distanziamento degli utenti contenute nelle due ordinanze regionali già in
vigore.