Strutture ricettive alberghiere

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Strutture ricettive alberghiere

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Istanze e comunicazioni

Descrizione

Descrizione

 DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’


Le aziende alberghiere sono strutture ricettive che forniscono un alloggio. La gestione è unitaria. L’alloggio è offerto:

• in almeno sette camere o appartamenti

• con o senza servizio autonomo di cucina

• con altri servizi accessori, compresi eventuali servizi di bar e ristorante.

Le aziende alberghiere si distinguono in:

• alberghi o hotel quando offrono alloggio prevalentemente in camere, con eventuale capacità ricettiva residuale in unità abitative

• residenze turistico-alberghiere quando offrono alloggio prevalentemente in unità abitative, con eventuale capacità ricettiva residuale in camere

• alberghi diffusi quando offrono servizi di ricevimento e accoglienza centralizzati mentre le camere o gli alloggi e gli altri servizi sono dislocati in uno o più edifici separati, anche con destinazione residenziale

• condhotel quando sono composti da uno o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune e offrono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere e, in forma integrata e complementare, in locali a destinazione residenziale, dotati di servizio autonomo di cucina

 

REQUISITI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’:

 

Per svolgere l'attività è necessario presentare SCIA unica  al SUAP come previsto dall’articolo 38 della Legge Regionale 01/10/2015, n. 27 e dall'articolo 19 della Legge 07/08/1990, n. 241 e dal D.lgs 222/2016

REQUISITI SOGGETTIVI:

Per svolgere l'attività è necessario soddisfare i requisiti previsti dalla normativa antimafia e possedere i requisiti morali.
 
I requisiti morali ai sensi dell’art. 71, commi 1,2,3,4 del D.lgs. 59/2010  devono essere posseduti:
• dal legale rappresentante, da persona preposta all’attività ricettiva e da tutti i soggetti di cui all’art. 2, comma 3 del D.P.R. n. 252/1998 per le società, le associazioni e gli organismi collettivi;
• dal titolare e da persona preposta all’attività ricettiva per l’impresa individuale.

REQUISITI OGGETTIVI:

I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale e devono possedere gli standard qualitativi obbligatori minimi, come indicato negli allegati mod. A, B, C del Regolamento Regionale 07/12/2009, n. 5.
 
Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.

Classificazione
Ai sensi dell’articolo 21 della Legge Regionale 01/10/2015, n. 27, il titolare della struttura ricettiva presenta al SUAP, contestualmente alla SCIA Unica , la dichiarazione relativa alla classificazione. La Provincia verifica le dichiarazioni e, nel caso in cui la struttura presenti i requisiti di una classificazione diversa da quella dichiarata, assegna un congruo termine per l'adeguamento, trascorso il quale procede alle determinazioni conseguenti, compresa l'assegnazione d’ufficio della classificazione effettivamente  posseduta.
Nel caso in cui, successivamente all'avvio dell'attività, vi sia un mutamento dei requisiti di classificazione, il titolare della struttura ricettiva comunica le modifiche della classificazione precedentemente ottenuta.
 
Polizza assicurativa
Tutte le attività ricettive alberghiere, sono tenute a stipulare una polizza assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso i clienti, commisurata alla capacità ricettiva (articolo 38, comma 10 della della Legge Regionale 01/10/2015, n. 27).
 
Rischio incendio
Se i posti letto sono superiori a 25 occorre presentare apposita documentazione relativa al rischio incendio (Decreto del Presidente della Repubblica 01/08/2011, n. 151, Decreto Ministeriale 14/07/2015 e Decreto Ministeriale 03/08/2015, così come modificato dal Decreto Ministeriale 09/08/2016).
 
 
APERTURA, TRASFERIMENTO O AMPLIAMENTO DELL’ATTIVITA’:
 
L'apertura, il trasferimento sede e l'ampliamento dell'attività di struttura ricettiva alberghiera è soggetta a Segnalazione Certificata d'Inizio attività.
 

In caso di ulteriori altre attività (es: vendita oggetti o apertura alle persone non alloggiate dell’attività di somministrazione) dovrà essere presentata apposita Segnalazione Certificata d'Inizio Attività.
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Allegati:
 
• Copia documento d’identità in corso di validità;
• per i cittadini extracomunitari copia del permesso di soggiorno e di un documento di riconoscimento in corso di validità
• Eventuale procura potere di firma
• n. 1 planimetria con data recente, quotata, con indicate superficie netta e ubicazione del locale, altezze, sezioni e quote, R.A.I., disposizione attrezzature, impianti e macchinari, firma e timbro di un professionista iscritto all’albo e conforme alle norme vigenti in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche;
• dati catastali, indicanti destinazione d’uso dei locali ed eventuali estremi di riferimento di titoli autorizzativi recenti e non, relativamente a modifiche  dei locali (es: estremi di licenza edilizia o di concessione edilizia, o permesso a costruire, oppure D.I.A. / S.C.I.A./c.i.l.a. o condono edilizio);
• per i cittadini extracomunitari copia del permesso di soggiorno e di un documento di riconoscimento in corso di validità;
• dichiarazione relativa all'attribuzione della classificazione alberghiera (modello da scaricare)
• Copia della polizza assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso i clienti;
• Attestazione di pagamento ATS secondo le specifiche di cui alla pagina "Tariffario aggiornato e modalità di pagamento delle prestazioni erogate dal dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria (ATS)"; 
• Modello superfici e descrizioni camere per ATS (modello da scaricare);
- SCIA - Scheda 2 - Requisiti morali (deve esser compilata una scheda per ogni amministratore o socio con poteri di rappresentanza), firmata digitalmente da ciascuno oppure da altro soggetto con procura SCIA alla firma (modello sul nostro sito);
- Nel caso in cui la struttura ricettiva alberghiera ha più di 25 posti letto, è necessario procedere agli adempimenti/dichiarazioni previste dal D.p.r. 151/2011 relativi alla Prevenzione Incendi per i Vigili del Fuoco (VV.F.).

SUBINGRESSO PER CESSIONE O AFFITTO D’AZIENDA

Il subingresso in PROPRIETA’ o in GESTIONE DELL’ATTIVITA’ (affitto ramo d'azienda)  è soggetto a SCIA   e deve essere effettuato alle medesime o ridotte condizioni della superficie della precedente struttura ricettiva. 

Allegati:

• Copia documento d’identità in corso di validità;
• Eventuale procura potere di firma;
• ATTO NOTARILE  DI CESSIONE O AFFITTO D’AZIENDA registrato o dichiarazione notarile di avvenuto atto in corso di registrazione;
• per i cittadini extracomunitari copia del permesso di soggiorno e di un documento di riconoscimento in corso di validità;
• Copia della polizza assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso i clienti;
• Attestazione di pagamento ATS secondo le specifiche di cui alla pagina "Tariffario aggiornato e modalità di pagamento delle prestazioni erogate dal dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria (ATS)"; 
- SCIA - Scheda 2 - Requisiti morali (deve esser compilata una scheda per ogni amministratore o socio con poteri di rappresentanza), firmata digitalmente da ciascuno oppure da altro soggetto con procura SCIA alla firma (modello sul nostro sito);
 
Nel caso si effettuino MODIFICHE relative all’attività e/o allo stabilimento, comprese eventuali modifiche relative al rappresentante legale, dovranno essere  comunicate tempestivamente attraverso apposita SCIA.
 
Variazioni strutturali
 

- in caso di modifiche strutturali al locali: planimetria ante e post operam, breve relazione descrittiva delle modifiche apportate, estremi del titolo edilizio di legittimità o riferimento all'intervento ricadente in edilizia libera come da Glossario ex Dlgs. 222/2016;
- in caso di modifiche a ciclo produttivo/categoria merceologica/modalità di svolgimento dell'attività: relazione descrittiva della modifica apportata;

 
Sospensione/ripresa: 
 
Il titolare della struttura ricettiva alberghiera, che intende procedere alla sospensione temporanea dell'attività, deve darne PREVENTIVA comunicazione al Comune ( L. R. 1 ottobre 2015 n. 27 art. 38 comma 6​).
La sospensione temporanea dell'attività di struttura ricettiva alberghiera non può essere superiore a 6 mesi e deve essere comunicata tramite il Portale  impresainungio​rno.
Per motivi di comprovata necessità è possibile presentare domanda (allegato Modello proroga sospensione)​​, in marca da bollo da 16,00 euro, di proroga della  sospensione temporanea dell'attività oltre il termine di 6 mesi.
La richiesta di proroga della sospensione temporanea dell'attività deve essere trasmessa tramite Pec: suap.comunebrescia@legalmail.it.
In caso di mancata riattivazione tramite comunicazione di ripresa dell'attività sul Portale impresainungio​rno il titolo abilitativo è soggetto a revoca.
 
​Cambiamento della ragione sociale:
Il cambiamento della ragione sociale deve essere comunicato sul Portale impresainungio​rno allegando atto notarile registrato o in via di registrazione.
 
Variazione soggetti titolari requisiti:
La variazione dei soggetti titolari dei requisiti (rappresentante legale  o compagine sociale) deve essere comunicato tramite il Portale impresainungio​rno, autocertificando il possesso dei requisiti morali  di colui/coloro oggetto di variazione.

CESSAZIONE DELL’ATTIVITA’

Come disposto dal D.d.s. 27 gennaio 2023 n. 946, a partire dal 1 agosto 2023, tutte le pratiche di cessazione per le attività citate nello stesso,  dovranno essere trasmesse esclusivamente alla Camera di Commercio di Brescia, la quale provvederà ad inviarle al competente Suap di Brescia il quale, a sua volta, inoltrerà la pratica agli enti competenti (Ats, Provincia etc…)

 
MODALITA’ D’INVIO DOCUMENTAZIONE
 
Le pratiche di competenza del Suap del Comune di Brescia, dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica tramite il portale impresainungio​rno.
 
​I documenti da presentare dovranno essere tutti firmati digitalmente dal titolare dell’attività o dal soggetto preposto a presentare la documentazione; in quest’ultimo caso il titolare dovrà presentare procura del potere di firma, così come tutti i soggetti in qualità di soci o amministratori di società, associazioni e organismi collettivi.
 
Possibilità di pagamento online tramite il Portale impresainungio​rno nel caso sia previsto il versamento di oneri.
 
Ai sensi della L.241/1990 e s.s.m.i. l’attività può essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA all’amministrazione competente.
 
L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e presupposti, nel termine di 60 giorni dal ricevimento della SCIA UNICA, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.
Qualora sia possibile conformare l’attività intrapresa e i suoi effetti, l’amministrazione competente con atto motivato, invita il privato a provvedere, prescrivendo le misure necessarie, con la fissazione di un termine non inferiore a 60 giorni, per le adozioni di quest’ultime. In difetto di adozione delle misure delle stesse, decorso il suddetto termine, l’attività s’intende vietata.
 
 

COMUNICAZIONE  DELLE TARIFFE

La denuncia delle Tariffe, di cui all'art. 40, comma 1 della L.R. 27/2015 e della D.G.R. n. XI/280 del 28.06.2018, non sarà più effettuata direttamente alla Provincia di Brescia, bensì DOVRA' ESSERE ESEGUITA DIRETTAMENTE ATTRAVERSO IL PORTALE DELLA REGIONE LOMBARDIA  ROSS 1000.​​

Pertanto, per la denuncia relativa all'anno 2019, ogni singolo operatore (titolare) DOVRA trasmettere alla Provincia di Brescia i prezzi massimi che intende applicare nella struttura per tale periodo.

Successivamente, sarà possibile stampare in autonomia la Tabella prezzi valida per il  2019, che si ricorda, dovrà essere esposta nei locali di ricevimento del pubblico, ai sensi della L.R. 15/2017, art. 15, comma 1, lettera c). La mancata pubblicità dei prezzi (esposizione) comporta una sanzione amministrativa da € 2.000,00 a € 5.000,00.

Per la denuncia annuale delle tariffe, sarà cura della Provincia di Brescia, comunicare, via mail agli interessati, le future procedure.​

Dal 1 marzo 2021 l'accesso al programma di rilevazione statistica "ROSS 1000" sarà consentito unicamente tramite il Sistema Pubblico di Identità digitale CNS/SPID.

 
 

COMUNICAZIONE DEI FLUSSI TURISTICI

La comunicazione dei flussi turistici deve essere fatta alla Questura di Brescia e alla Provincia di Brescia.

 

QUESTURA DI BRESCIA

​Il servizio "Alloggiati Web" è gratuito ed è raggiungibile attraverso una qualsiasi connessione internet, da pc con sistema operativo Windows e Ios. Il servizio è individuato quale unico sistema di comunicazione dei dati relativi agli alloggiati alle Questure territorialmente competenti. Tali dati non potranno, pertanto, essere fatti pervenire in forma cartacea, o in altra forma, né alla Questura, né​ ai Carabinieri o ad altri enti (ad esempio al proprio Comune).

I gestori delle strutture, una volta accreditati per l'accesso al servizio, non avranno più bisogno di rivolgersi alla Questura territorialmente competente per ulteriori rinnovi delle utenze o dei certificati d'accesso, in quanto il portale è strutturato in modo tale da permettere all'utilizzatore di gestire la proprio utenza in autonomia.

L'invio telematico delle schedine alloggiati da parte delle strutture ricettive è obbligatorio ai sensi dell'art. 109 del T.U.L.P.S.  e del Decreto del Ministero dell'Interno del 07 Gennaio 2013 ​ e non fa distinzione tra attività imprenditoriale e non.

Ad esclusione dei rifugi alpini iscritti nell'elenco delle Regioni, il servizio è obbligatorio per:

-gestori di esercizi alberghieri;

-gestori di altre strutture ricettive;

-a chi fornisce alloggio in tende e/o roulotte;

-proprietari e gestori di case e di appartamenti per vacanze;

-affittacamere;

-gestori di strutture di accoglienza non convenzionale (bed & breakfast, ostelli, alloggi turistico rurali, residence) ;

-case di riposo o case di salute.

Indirizzo : Via Botticelli n.2 - 25124 Brescia

Numero di telefono: 03037441

 

PROVINCIA DI B​RESCIA​ 

Il servizio GESTIONE DEI DATI TURISTICI è lo strumento riservato alle Strutture Ricettive lombarde per ottemperare ai debiti informativi nei confronti di ISTAT per quanto riguarda le rilevazioni Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi e Capacità degli esercizi ricettivi previsti dal Programma Statistico Nazionale (PSN) (art 7, D.lgs. n. 322/1989) e di Regione Lombardia per quanto previsto all'art.38 comma 8 della LR 27/2015.

Successivamente, PoliS-Lombardia in qualità di organo intermedio di rilevazione provvede all'invio dei dati raccolti a ISTAT secondo la modulistica prevista (Mov/C e allegato 7, modello CTT4).

Dal 1 marzo 2021 l'accesso al programma di rilevazione statistica "ROSS 1000" sarà consentito unicamente tramite il Sistema Pubblico di Identità digitale CNS/SPID.

Per ricevere assistenza:

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NORMATIVA DI RIFERIMENTO: 

Provincia di Brescia
Circolare (Provincia di Brescia) 27  novembre 2015, n. 140716/2015 - Lettera ai comuni per legge sul turismo
 

Regione Lombardia
Legge regionale (Regione Lombardia) 01 ottobre 2015, n​. 27​ - Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo
Deliberazione della Giunta Regionale (Regione Lombardia) 22 dicembre 2010, n. 9/1062 - Recepimento della Direttiva 123/2006/CE sui servizi nel mercato interno
Regolamento Regionale (Regione Lombardia) 07 dicembre 2009, n. 5 - Definizione degli standard qualitativi obbligatori minimi per la classificazione degli alberghi e delle residenze turistico alberghiere, nonché degli standard obbligatori minimi per le case e gli appartamenti per vacanze, in attuazione del titolo III, capo I e capo II, sezione IV, della legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo)
 

Stato Italiano
Legge 241/1990 e s.s.m.i.  - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi
Decreto legislativo (Stato Italiano) 23 maggio 2011, n. 79 - Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio.
 
Decreto legislativo (Stato Italiano) 26 marzo 2010, n. 59 - Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.
Legge (Stato Italiano) 17 maggio 1983, n. 217 - Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica
Regio Decreto (Stato Italiano) 06 maggio 1940, n. 635 - Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773 delle Leggi di Pubblica Sicurezza
Regio Decreto (Stato Italiano) 18 giugno 1931, n. 773 - Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
 
 
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (Presidenza del Consiglio dei Ministri) 21 ottobre 2008 - Definizione delle tipologie dei servizi forniti dalle imprese turistiche nell'ambito dell'armonizzazione della classificazione alberghiera
 

Ministero dell'interno
Decreto ministeriale (Ministero dell'interno) 09 agosto 2016​ - Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
Decreto ministeriale (Ministero dell'interno) 03 agosto 2015 - Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
Decreto ministeriale (Ministero dell'interno) 14 luglio 2015​ - Disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50.
Circolare (Ministero dell'interno) 19 maggio 2015, n. 5915 - Sale di alberghi destinate a riunioni varie.
Decreto ministeriale (Ministero dell'interno) 29 marzo 2013 - Modifica al decreto 16 marzo 2012 recante il piano straordinario biennale di adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere, adottato ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 8 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14.
Decreto ministeriale (Ministero dell'interno) 07 gennaio 2013 - Disposizioni concernenti la comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza dell'arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive.
Circolare ministeriale (Ministero dell'interno) 24 aprile 2012, n. 5949 - Decreto del Ministero dell'Interno del 16 marzo 2012, recante il piano straordinario biennale di adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico - alberghiere con oltre venticinque posti letto esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994. Primi indirizzi applicativi.
Decreto ministeriale (Ministero dell'interno) 16 marzo 2012 - Piano straordinario biennale adottato ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, concernente l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi.

Ministero dello sviluppo economico
Parere ministeriale (Ministero dello sviluppo economico) 11 giugno 2013, n. 97754 - Strutture ricettive con somministrazione di alimenti e bevande ai soli ospiti - Articolo 71, comma 6 del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 e s.m.i. – Articolo 8 comma 2, dell’allegato 1 (previsto dall'articolo 1) del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 - Richiesta ulteriori chiarimenti.
 

Corte costituzionale
Sentenza della Corte Costituzionale (Corte costituzion​ale) 02 aprile 2012, n. 80 - Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio), e degli artt. 1, 2, 3, 4, commi 1 e 2, 8, 9, 10, 11, comma 1, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, comma 2, 21, 23, commi 1 e 2, 24, 30, comma 1, 68 e 69 dell’allegato 1 del citato decreto legislativo, promossi dalle Regioni Toscana, Puglia, Umbria e Veneto, con ricorsi notificati il 29 luglio-3 agosto 2011, il 4-12 agosto 2011 e il 5 agosto 2011, depositati in cancelleria il 5, il 9 e l’11 agosto 2011, ed iscritti, rispettivamente, ai nn. 75, 76, 80 e 82 del registro ricorsi 2011.


 
Ultimo aggiornamento

11/04/2024, 10:15