Descrizione
Dall'11 aprile 2007 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n.30 del 6 febbraio 2007 che prevede nuove modalità di soggiorno per tutti i cittadini e familiari dei paesi membri dell'Unione Europea.
Le disposizioni del Decreto Legislativo 30/2007 si applicano anche nei confronti dei cittadini e familiari di Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera e San Marino.
Per familiari si intendono:
- il coniuge o l'unito civilmente;
- i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge;
- gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge;
- ogni altro familiare a carico o convivente o che deve essere assistito per motivi di salute dal cittadino UE, qualunque sia la sua cittadinanza.
SOGGIORNO FINO A TRE MESI
Il cittadino dell'Unione Europea e i suoi familiari hanno diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo non superiore a tre mesi senza alcuna condizione o formalità, salvo il possesso di un documento d'identità valido per l'espatrio secondo la legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza.
I familiari con cittadinanza NON dell'Unione Europea devono essere in possesso di passaporto e in regola con le modalità di ingresso.
SOGGIORNO PER UN PERIODO SUPERIORE A TRE MESI
Il cittadino dell'Unione Europea e i suoi familiari che intendono soggiornare per un periodo superiore a tre mesi, devono iscriversi all'anagrafe della popolazione residente e produrre la documentazione (indicata di seguito) attestante il motivo del soggiorno secondo quanto previsto dal nuovo Decreto Legislativo (art. 9 D.Lgs 30/2007) per ottenere l'attestazione di regolare soggiorno.
DICHIARAZIONE DI RESIDENZA
Modalità di accesso al servizio:
- Accesso telematico diretto al portale nazionale ANPR con l’identità digitale (SPID; CIE; CNS – TS) nella sezione dedicata ai Servizi per i cittadini europei.
- Compilazione del modello di dichiarazione di residenza, da presentare all’Anagrafe comunale con le seguenti modalità alternative:
a) trasmissione del modello e relativi allegati all’indirizzo di posta elettronica certificata demografici.anagrafe@pec.comune.brescia.it utilizzando per la trasmissione anche una semplice casella e-mail;
b) trasmissione del modello e relativi allegati per raccomandata all’indirizzo postale Comune di Brescia, Settore Servizi demografici, p.zza Paolo VI, Palazzo Broletto, 25121 Brescia.
c) presentazione degli interessati agli sportelli anagrafici di Palazzo Broletto o delle quattro Anagrafi decentrate, previa prenotazione di appuntamento attraverso i servizi di prenotazione Online dell’Ente, Servizi demografici, Anagrafe, scegliendo il servizio (residenza), il luogo, il giorno e l’orario della prenotazione: https://prenotazionidemografici.comune.brescia.it/
Documentazione da presentare per iscriversi in anagrafe:
- I documenti d’identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente;
- la documentazione che comprova il titolo giuridico di disponibilità dell’immobile, come ad esempio l’atto di compravendita, il contratto di locazione, o comodato, l’atto d’assegnazione dell’alloggio in edilizia residenziale pubblica; il titolo di usufrutto; la dichiarazione di assenso da parte del proprietario/detentore dell’alloggio nel caso di occupazione ad altro titolo
- per coloro che provengono da uno Stato estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia, deve essere allegata la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti;
- nel caso di cittadini non italiani l’ufficiale d’anagrafe è tenuto a verificare anche la condizione di regolarità del soggiorno. Tale verifica presenta modalità e contenuti diversi a seconda che l’iscrizione anagrafica riguardi il cittadino di Stato appartenete all’Unione europea o il cittadino di Stato non appartenente all’Unione europea. L’articolo 9 del D.Lgs. 30/2007 prevede che il cittadino UE per l’iscrizione anagrafica, oltre al requisito della dimora abituale, deve dimostrare il possesso dei requisiti definiti dall’articolo 7 del medesimo decreto, che consentono il soggiorno sul territorio nazionale per un periodo superiore a 3 mesi. Quindi per i cittadini di Stati appartenenti all’Unione europea, sono necessari anche i seguenti documenti, in relazione alla corrispondente situazione:
- CITTADINO LAVORATORE SUBORDINATO O AUTONOMO:
a) copia di un documento di identità valido per l'espatrio in corso di validità rilasciato dalle competenti autorità del Paese di cui possiede la cittadinanza;
b) documentazione comprovante la qualità di lavoratore subordinato o autonomo;
c) copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia.
- CITTADINO TITOLARE DI RISORSE ECONOMICHE SUFFICIENTI AL SOGGIORNO (NON LAVORATORE):
a) copia di un documento di identità valido per l'espatrio in corso di validità rilasciato dalle competenti autorità del Paese di cui si possiede la cittadinanza;
b) autodichiarazione del possesso di risorse economiche sufficienti per non diventare un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato. La somma di riferimento corrisponde all’importo dell'assegno sociale determinato annualmente. Ai fini dell'iscrizione anagrafica è valutata anche la situazione complessiva personale dell'interessato.
c) copia di un’assicurazione sanitaria che copra i rischi sanitari sul territorio nazionale, valida per almeno un anno, oppure copia di uno dei seguenti formulari rilasciati dallo Stato di provenienza: E106, E120, E121 (o E33), E109 (o E37). La TEAM (Tessera europea di assicurazione malattia) è utilizzabile da chi non intende trasferire la residenza in Italia e consente l’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea.
d) copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia.
- CITTADINO STUDENTE (NON LAVORATORE):
a) copia di un documento di identità valido per l'espatrio in corso di validità rilasciato dalle competenti autorità del Paese di cui si possiede la cittadinanza;
b) documentazione attestante l’iscrizione presso un istituto scolastico o di formazione professionale;
c) autodichiarazione del possesso di risorse economiche sufficienti per non diventare un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato. La somma di riferimento corrisponde all’importo dell'assegno sociale rideterminato annualmente. Ai fini dell'iscrizione anagrafica è valutata anche la situazione complessiva personale dell'interessato;
d) copertura dei rischi sanitari: per lo studente che chiede l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente, copia di un’assicurazione sanitaria che copra i rischi sanitari sul territorio nazionale e valida per almeno un anno o almeno pari al corso di studi o di formazione professionale, se inferiore all’anno o formulario comunitario; per lo studente che chiede l’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea, TEAM rilasciata dallo Stato di appartenenza o formulario comunitario;
e) copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia.
- FAMILIARE UE DI CITTADINO DI CUI AI PUNTI PRECEDENTI:
a) copia di un documento di identità valido per l'espatrio in corso di validità rilasciato dalle competenti autorità del Paese di cui si possiede la cittadinanza;
b) copia degli atti originali, in regola con le norme sulla traduzione e la legalizzazione, di soggiorno (ad es. certificato di matrimonio per il coniuge, certificato di nascita con paternità e maternità per l’ascendente o il discendente).
L’iscrizione anagrafica del familiare presuppone che il cittadino dell’Unione sia un lavoratore ovvero disponga per sé stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti al soggiorno secondo i criteri di cui all'art. 29, c. 3, lett. b), del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, rivalutati annualmente.
Per familiare di cittadino dell’Unione europea s’intende: il coniuge o l’unito civilmente; i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge; gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge (art.2 del D.lgs. n.30/2007). Per tutti gli ascendenti e per i discendenti ultra-ventunenni, dichiarazione di vivenza a carico resa dal cittadino dell’Unione in possesso di autonomi requisiti di soggiorno.
- CITTADINO DI STATO NON APPARTENENTE ALL’UNIONE, FAMILIARE DI CITTADINO DELL’UNIONE EUROPEA:
a) copia del passaporto;
b) carta di soggiorno di familiare di cittadino dell’Unione, oppure ricevuta della richiesta di rilascio di carta di soggiorno.
La regolarità del soggiorno dei cittadini non appartenenti UE è disciplinata dal D.Lgs. n. 286/1998 e dal relativo regolamento di attuazione (d.P.R. n. 394/1999).
All’articolo 15, il regolamento di attuazione specifica che le iscrizioni e le variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate nei casi e secondo i criteri previsti dalla L. n. 1228/1954 e dal d.P.R. n. 223/1989. Ciò significa che la regolarità del soggiorno del cittadino di Stato non appartenete all’Unione europea costituisce una condizione di ricevibilità e di procedibilità della dichiarazione anagrafica.
L'ufficio, per definire la pratica di iscrizione, può richiedere ogni altro documento ritenuto necessario.
LE ATTESTAZIONI DI SOGGIORNO DEL CITTADINO DI STATO APPARTENENTE ALL’UNIONE EUROPEA ISCRITTO IN ANAGRAFE
Attestazione di regolare soggiorno
Una volta che il cittadino dell’Unione europea è iscritto in anagrafe può richiedere il rilascio dell’ATTESTAZIONE DI SOGGIORNO, che può essere rilasciata dall’ufficiale d’anagrafe:
a) in occasione del procedimento d’iscrizione anagrafica;
b) in qualsiasi altro momento successivo all’iscrizione anagrafica.
L’attestazione di soggiorno ha validità a tempo indeterminato e serve ad attestare che alla data in cui è stata rilasciata il cittadino risultava in possesso dei requisiti di soggiorno in Italia.
Attestazione di soggiorno permanente
Il cittadino dell’Unione europea che ha soggiornato legalmente ed in via continuativa per 5 anni nel territorio nazionale ha diritto al soggiorno permanente e può richiedere il rilascio dell’ATTESTAZIONE DI SOGGIORNO PERMANENTE.
L’accertamento delle condizioni che comportano l’acquisizione del diritto di soggiorno permanente per il cittadino Ue e per i familiari aventi cittadinanza dell’Unione europea è svolto dal Comune di residenza attuale e si formalizza con il rilascio dell’attestazione di soggiorno permanente.
Per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato dell’Unione europea, l’accertamento dei requisiti è di competenza della Questura e viene finalizzato con il rilascio della carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei.
I minori possono essere inseriti nelle attestazioni del genitore (o dei genitori), oppure possono avere un attestato autonomo. La scelta dell’una o dell’altra soluzione è indifferente e viene rimessa alla valutazione del richiedente. In ogni caso anche qualora un minore sia stato inserito nell’attestato del genitore (o dei genitori), è sempre possibile richiedere successivamente il rilascio di un’attestazione autonoma. 23
L’attestazione di iscrizione anagrafica o di regolare soggiorno ha la funzione di comprovare l’avvenuta iscrizione anagrafica del cittadino dell’Unione, nonché il possesso dei requisiti di soggiorno.
L’attestazione di soggiorno permanente ha invece la funzione di certificare la maturazione del diritto di soggiorno permanente
In caso di smarrimento, furto o deterioramento dell’attestazione di iscrizione anagrafica o di regolare soggiorno o dell’attestazione di soggiorno permanente può essere richiesto il rilascio di un DUPLICATO
MODALITA’ DI ACCESSO AL SERVIZIO
- Invio della richiesta e relativi allegati via PEC a demografici.anagrafe@pec.comune.brescia.it;
- trasmissione della richiesta e relativi allegati per raccomandata all’indirizzo postale Comune di Brescia, Settore Servizi demografici, p.zza Paolo VI, Palazzo Broletto, 25121 Brescia;
- accesso personale agli sportelli dell’Anagrafe mediante prenotazione di un appuntamento dedicato, scegliendo l’apposito servizio (residenze e attestazioni Ue), il luogo, giorno e l’ora dell’appuntamento attraverso il portale dedicato alle prenotazioni dei Servizi Demografici, Anagrafe, https://prenotazionidemografici.comune.brescia.it
Documenti necessari
Per il rilascio dell’attestazione di regolare soggiorno è necessario compilare apposita istanza di rilascio, contenete le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti prescritti dall’art. 7 del D.lgs. n. 30/2007, corredata dai documenti sopra indicati in relazione alla corrispondente situazione
Per il rilascio dell’attestazione di soggiorno permanente è necessario compilare apposita istanza di rilascio contenete le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di soggiorno legale in via continuativa per 5 anni nel territorio dello Stato, corredata dalla documentazione atta a provare la maturazione del diritto di soggiorno permanente sul territorio nazionale, unitamente ad un documento d’identità in corso di validità, ai sensi degli artt. 14 e 15 del D.lgs. n. 30/2007.
Per il rilascio del DUPLICATO è necessario compilare apposita istanza.
L'ufficio, per definire la pratica di iscrizione, può richiedere ogni altro documento ritenuto necessario.
COSTO E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Sulle domande (istanze) di rilascio delle attestazioni di soggiorno e di soggiorno permanente e sui rispettivi attestati è dovuta l’imposta di bollo prevista dal d.P.R. n. 642/1972 (attualmente corrispondente ad euro 16,00). Sulle attestazioni sono dovuti i diritti di segreteria che spettano al Comune, in ottemperanza alla L. n. 604/1962, tabella D, art. 40 (attualmente corrispondenti ad euro 0,52).
Per il rilascio del DUPLICATO dell’attestazione sono dovuti i soli diritti di segreteria che spettano al Comune, in ottemperanza alla L. n. 604/1962, tabella D, art. 40 (attualmente corrispondenti ad euro 0,52)
Il pagamento avviene con sistemi elettronici, previa emissione di avviso di pagamento tramite circuito PagoPa; allo sportello può avvenire anche attraverso contanti.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Direttiva 2004/38/CE;
- Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 recante "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri";
- Circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - n. 19 del 6 aprile 2007.