art 65 DLgs 2672000

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art. 65 DLgs 267/2000 - Incompatibilità per consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale.

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Amministrazione
Nomine di competenza del Consiglio e della Giunta comunali

Descrizione

Descrizione
D.Lgs. 18-8-2000 n. 267
Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali

Articolo 65 Incompatibilità per consigliere regionale, comunale e circoscrizionale (218)
In vigore dal 8 aprile 2014

1. Le cariche di presidente provinciale, nonché di sindaco e di assessore dei comuni compresi nel territorio della regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale.
2. Le cariche di consigliere comunale e circoscrizionale sono incompatibili, rispettivamente, con quelle di consigliere comunale di altro comune e di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione, anche di altro comune.
3. La carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere di una circoscrizione dello stesso o di altro comune.

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(218) Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 23, lett. c), L. 7 aprile 2014, n. 56, a decorrere dall'8 aprile 2014.




Ultimo aggiornamento

23/03/2022, 11:16