art 63 DLgs 2672000

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art. 63 DLgs 267/2000 - Incompatibilità

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Amministrazione
Nomine di competenza del Consiglio e della Giunta comunali

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D.Lgs. 18-8-2000 n. 267
Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali


Articolo 63 Incompatibilità (209) (210) (213) (214)
In vigore dal 8 aprile 2014

1. Non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, consigliere metropolitano, provinciale o circoscrizionale: (211)
1) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione rispettivamente da parte del comune o della provincia o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente; (206)
2) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del comune o della provincia, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della regione, fatta eccezione per i comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti qualora la partecipazione dell'ente locale di appartenenza sia inferiore al 3 per cento e fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 718, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; (208)
3) il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai numeri 1) e 2) del presente comma;
4) colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con il comune o la provincia. La pendenza di una lite in materia tributaria ovvero di una lite promossa ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto non determina incompatibilità. Qualora il contribuente venga eletto amministratore comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la commissione del comune capoluogo di circondario sede di tribunale ovvero sezione staccata di tribunale. Qualora il ricorso sia proposto contro tale comune, competente a decidere è la commissione del comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è, in ogni caso, la commissione del comune capoluogo di regione. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è la commissione del capoluogo di provincia territorialmente più vicino. La lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso; (207) (212)
5) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato, rispettivamente, del comune o della provincia ovvero di istituto o azienda da esso dipendente o vigilato, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;
6) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso il comune o la provincia ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
7) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nei precedenti articoli.
2. L'ipotesi di cui al numero 2) del comma 1 non si applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici.
3. L'ipotesi di cui al numero 4) del comma 1 non si applica agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato.

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(206) Numero così modificato dall'art. 14-decies, comma 1, lett. b), D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 agosto 2005, n. 168.
(207) Numero così modificato dall'art. 3-ter, comma 1, D.L. 22 febbraio 2002, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2002, n. 75.
(208) Numero così modificato dall'art. 2, comma 42, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10.
(209) La Corte costituzionale, con sentenza 3-5 giugno 2013, n. 120 (Gazz. Uff. 12 giugno 2013, n. 24 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra la carica di parlamentare e quella di sindaco di un Comune con popolazione superiore ai 20.000 abitanti.
(210) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(211) Alinea così modificato dall'art. 1, comma 23, lett. b), L. 7 aprile 2014, n. 56, a decorrere dall'8 aprile 2014.
(212) La Corte costituzionale, con sentenza 23 giugno-2 luglio 2008, n. 240 (Gazz. Uff. 9 luglio 2008, n. 29, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 63, comma 1, numero 4), sollevata con riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione. La stessa Corte, con successiva sentenza 17-20 novembre 2008, n. 377 (Gazz. Uff. 26 novembre 2008, n. 49, 1ª Serie speciale), ha, fra l'altro, dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 63, comma 1, numero 4), sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 51 della Costituzione. La Corte costituzionale, con successiva ordinanza 03 - 06 dicembre 2012, n. 276 (Gazz. Uff. 12 dicembre 2012, n. 49, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 63, comma 1, numero 4, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 51 e 24 della Costituzione.
(213) La Corte costituzionale, con ordinanza 10-25 luglio 2002, n. 398 (Gazz. Uff. 31 luglio 2002, n. 30, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 63, 66 e 274, lettera l) sollevata in riferimento agli articoli 3, 76 e 97 della Costituzione. La stessa Corte, con successiva sentenza 4-24 giugno 2003, n. 220 (Gazz. Uff. 2 luglio 2003, n. 26, 1ª Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 63 sollevata in riferimento agli artt. 3, 76 e 97 della Costituzione.
(214) Il presente articolo corrisponde all'art. 3, L. 23 aprile 1981, n. 154.




 

Ultimo aggiornamento

23/03/2022, 11:14