art. 55 del DLgs 267-2000

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art. 55 del D. Lgs. 267/2000 - Elettorato passivo

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Amministrazione
Nomine di competenza del Consiglio e della Giunta comunali

Descrizione

Descrizione

D.Lgs. 18-8-2000 n. 267
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali



Articolo 55 - Elettorato passivo (172) (173)

In vigore dal 13 ottobre 2000

1. Sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, nel primo giorno fissato per la votazione.
2. Per l'eleggibilità alle elezioni comunali dei cittadini dell'Unione europea residenti nella Repubblica si applicano le disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 1996, n.197.

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(172) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(173) Il presente articolo corrisponde all'art. 1, L. 23 aprile 1981, n. 154.

Ultimo aggiornamento

06/02/2020, 14:49