Distributori di carburanti

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Sezione dedicata agli impianti di distribuzione

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SUAP

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​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Normativa di riferimento

  • Dlgs 11 febbraio 1998 n. 32 “Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59”
  • T.U. delle leggi regionali in materia di commercio e fiere n.6/2010 dagli artt. 81 e seguenti
  • Deliberazione Consiglio Regionale 12 maggio 2009 n° VIII/834 – “Programma di qualificazione ed ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti in attuazione dell'articolo 3, comma 1, della Legge Regionale 5 ottobre 2004, n° 24 “Disciplina per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti 
  • Deliberazione Giunta Regionale Lombardia del 09/06/2017 n. x/6698 - Riordino e razionalizzazione delle disposizioni attuative della disciplina Regionale in materia di distribuzione carburanti
  • Circolare MISE Prot. n. 15855 3 agosto 2012
  • Deliberazione Giunta Regionale 2 agosto 2013, n. X/568 “Individuazione criteri per deroghe all'obbligo di installazione del prodotto metano negli impianti carburanti. (art. 89, comma 4 l.r. 2 febbraio 2010, n. 6 s.m.i.)”
 

Come richiedere l’autorizzazione

L'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione di carburanti per uso pubblico sono soggetti ad un'autorizzazione rilasciata dal Comune.

L’istanza di autorizzazione alla realizzazione di nuovi impianti di distribuzione di benzine, gasoli, gpl, metano, idrogeno e miscele metano-idrogeno ad uso pubblico, deve indicare: 

• generalità, domicilio, codice fiscale del richiedente o nel caso di società il legale rappresentante unitamente ai dati di cui all’art. 2250 cc. con dichiarazione sostitutiva o autocertificazione;

• località in cui si intende installare l’impianto, via, numero civico, progressiva kilometrica e direzione di marcia;

• descrizione e composizione dettagliata dell’impianto;

• autocertificazione sul possesso dei requisiti soggettivi.

Alla richiesta devono essere allegati i seguenti documenti :

a) perizia giurata, redatta da tecnico competente contenente le dichiarazioni di conformità del progetto rispetto alle norme regionali di indirizzo programmatico, alle disposizioni degli strumenti urbanistici vigenti, alle prescrizioni in materia di sicurezza sanitaria, ambientale, stradale, di tutela dei beni storici e artistici ed attestante inoltre il rispetto delle caratteristiche delle aree di cui all’art. 86 della l.r. 2 febbraio 2010 n. 6;

b) certificazione comprovante la disponibilità dell'area. Nel caso in cui l'area interessata alla realizzazione del nuovo impianto sia pubblica, si deve altresì allegare attestazione del Comune interessato che confermi l'avvenuta assegnazione dell'area attraverso indizione di gara pubblica;

c) disegni planimetrici dell'impianto sottoscritti dal responsabile tecnico del progetto con l'evidenziazione della segnaletica prevista;

d) ricevuta dell'avvenuta presentazione del progetto al Comando provinciale dei vigili del fuoco per gli adempimenti di cui alle normative vigenti in materia;

e) per istanze inerenti il prodotto metano in forma gassosa copia dell’avvenuta presentazione di richiesta di allaccio alla rete di fornitura del gas metano e, ove sia necessaria l’installazione della cabina per la trasformazione dell’energia elettrica, copia di avvenuta presentazione di richiesta di allaccio alla rete elettrica;

f) relazione descrittiva dell’intervento da realizzare

Nel caso la richiesta di autorizzazione per l’installazione dei nuovi impianti da realizzarsi in fregio a strade statali o provinciali, l’interessato dovrà provvedere ad inoltrare all’ente proprietario della strada, evidenziando che trattasi di nuovo impianto, copia della domanda recante il timbro di ricevuta del Protocollo e corredata dalla documentazione predetta ed integrata con la seguente ulteriore documentazione:
  1. rilievo aerofotogrammetrico in scala 1:5000 della zona interessata all’impianto;
  2. rilievo in scala 1:2000 dello stato di fatto in cui siano evidenziati, entro i limiti di 700 metri a cavallo dell’impianto per la viabilità ordinaria e di 900 metri per le strade a quattro corsie, incroci, biforcazioni, diramazioni, accessi privati, dossi, gallerie, piazzole di sosta, fermate di autolinee ed il posizionamento della segnaletica verticale ed orizzontale;
  3. rilievo come alla precedente lettera b), con inserito lo stato di progetto;
  4. planimetria in scala 1:200 con tabella di calcolo ove sia evidenziata l’eventuale superficie del terreno demaniale oggetto di occupazione.

L’istanza deve essere sottoscritta dal titolare e dal tecnico che ha realizzato il progetto trasmessa al SUAP del comune competente e copia della stessa agli uffici regionali.

Requisiti per l'esercizio dell'attività:
Il richiedente l'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di un impianto deve avere i requisiti soggettivi indicati nella Legge regionale 03/02/2010, n. 6, Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere

Requisiti soggettivi
Il richiedente l’autorizzazione per l’installazione e l’esercizio di un impianto stradale di distribuzione carburanti per autotrazione deve aver compiuto i diciotto anni.
Non possono esercitare l’attività commerciale di vendita e di somministrazione coloro
che:
  1. sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
  2. hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
  3. hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
  4. hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
  5. hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio  dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
  6. sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423​ (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere), ovvero a misure di sicurezza non detentive.
    Non possono esercitare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti, per reati concernenti la prevenzione dell’alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d’azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.
    Il divieto di esercizio dell’attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

Il divieto di esercizio dell’attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia).

Collaudo
Prima di mettere in funzione il nuovo impianto, l'interessato deve richiedere al Comune il collaudo degli impianti.
In attesa del collaudo e su richiesta della società può essere concesso l'esercizio provvisorio dell'impianto per un periodo non superiore a 60 giorni. Alla richiesta di esercizio provvisorio va allegata la dichiarazione di inizio attività convalidata dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco ai sensi dell'articolo 3 del DPR 37 del 12.01.1998.
Scaduto il termine di 60gg per l’effettuazione del collaudo il titolare dell’autorizzazione provvisoria può presentare al comune competente idonea autocertificazione e perizia giurata attestante la conformità dell’impianto al progetto approvato, sostitutive del collaudo. (art. 14 comma 2 L.R. n.24 del 5 ottobre 2004)
 
Note:
Il trasferimento della titolarità di un impianto, sospensione dell'esercizio, rimozione e modifiche agli impianti di distribuzione carburanti, sono soggetti alle procedure di cui alla Legge regionale 03/02/2010, n. 6, Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere

Dove si presenta:
online sul portale 

impresainungiorno

Orari di apertura e turni ferie
Per l’espletamento della attività di distribuzione dei carburanti per uso autotrazione, nei giorni feriali infrasettimanali incluso il sabato, l’orario minimo obbligatorio settimanale di apertura degli impianti stradali è di cinquantadue ore. Tale orario può essere aumentato dal gestore fino a raggiungere un massimo di sessantadue ore.
I gestori, nel rispetto dei limiti di cui sopra, stabiliscono l'articolazione giornaliera e settimanale dell'orario di apertura dell'impianto, non superando il limite delle undici ore giornaliere e espongono all’interno dell’area di pertinenza idoneo cartello, facilmente visibile dalla clientela, fornito dai titolari delle autorizzazioni, in cui sono riportati l’orario di servizio ed i turni di apertura.
La scelta dell'orario è comunicata all'Amministrazione Comunale, previo ottenimento del permesso del titolare dell'autorizzazione, tramite impresainungiorno.
Qualora il gestore non effettui alcuna comunicazione, l'orario che l'impianto deve praticare è 7.30/12.15-15.00/19.00
 
obbligo di chiusura: non è più previsto l'obbligo di chiusura nel primo giorno feriale successivo al servizio effettuato la domenica o nei festivi;

pre-pagamento: per gli impianti dotati di apparecchiature attive di pre-pagamento, l’effettuazione dei turni di servizio nelle domeniche e nei festivi può essere assolta senza la presenza del gestore o di personale preposto (ad eccezione degli impianti distributori di gas petrolio liquefatto e/o di metano per i quali deve essere garantita la presenza di personale);

accordi territoriali: i Comuni hanno facoltà di promuovere intese, anche intercomunali, con le Organizzazioni sindacali dei gestori, per concordare turni di servizio in deroga a quelli disposti con la DGR 4071, purché garantiscano un'offerta adeguata e livelli di servizio adatti all'utenza del territorio;

servizio notturno: il servizio svolto dalle ore 22 fino alle ore 7, non necessita di autorizzazione. Il gestore dell'impianto di distribuzione carburanti che intenda svolgere il servizio notturno deve darne comunicazione al Comune competente;
 
Impianto non assistito “ghost” self service 24/24: impianto funzionante unicamente in modalità self-service pre-pagamento, senza la presenza del gestore durante l'orario di apertura.

Ai sensi dell'art. 88 comma 3 lettera c della LR 6/2010, come da modifica introdotta dalla LR 17/2018, la trasformazione dell'impianto da servito a non assistito c.d. "ghost" self service 24/24 è soggetta a semplice comunicazione solo per gli impianti eroganti benzina e gasolio: al comunicazione va inviata sul portale impresainungior​no.gov.it selezionando "comunicazione di modifiche non soggette ad autorizzazione"; l'impianto può iniziare a operare in tale modalità dopo l'invio della comunicazione.

La trasformazione in ghost di impianti eroganti metano, è invece soggetta ad autorizzazione che va richiesta tramite il portale impresainungiorno.gov.it selezionando "domanda di trasformazione dell'impianto"; l'impianto può iniziare a operare in tale modalità solo in seguito a rilascio espresso di autorizzazione da parte del Comune.​ 

 
turni ferie: Entro il 15 dicembre di ogni anno dicembre verrà pubblicato in calce a questa pagina l’estratto coi turni per l’anno successivo. Il Comune non farà comunicazioni individuali ai singoli gestori indicando il turno attribuito dalla Regione. L’articolo 81, comma 2, lett. c), della legge regionale 6/2010 assegna a Regione Lombardia la competenza di definire gli indirizzi generali per i Comuni sugli orari ed i turni di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione dei carburanti. Con la Deliberazione n° X/4071 del 25 settembre 2015 la Giunta regionale ha fissato gli “indirizzi generali per i Comuni sugli orari e i turni di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione dei carburanti”. Tali indirizzi sono stati ripresi nella DGR del 9 giugno 2017, n. 6698 di riordino e razionalizzazione delle disposizioni attuative in materia di carburanti (artt. 28, 29 e 30). Recependo questi indirizzi con il Decreto del Dirigente di Unità Organizzativa n. 10080, del 23 novembre 2015 sono stati definiti i turni di servizio dei giorni festivi e dei turni di ferie degli impianti di distribuzione carburanti da osservare a partire dall'anno 2016. nello stesso decreto si stabilisce che per la definizione dei calendari per le annualità successive la turnazione ricomincerà in sequenza dal gruppo successivo a quello che ha effettuato l'ultima turnazione.
 

Cambi turni di apertura e ferie

Va fatta apposita richiesta tramite il sito impresainungiorno, previo ottenimento del permesso del titolare dell'autorizzazione, ai sensi DGR 6698/2017 art 32 comma 4:

  1. almeno dieci giorni prima dell'inizio del nuovo orario di apertura e di chiusura
  2. ​almeno 30 giorni prima del primo giorno di chiusura del nuovo periodo di ferie richiesto,

Per quanto riguarda il cambio di turno o di modifica del periodo di chiusura estivo, si rammenta che il Comune, ai sensi dell'art. 107 comma 2 della l.r. 6/2010, autorizza le variazioni dei turni di servizio senza la necessità di previo nulla osta regionale (se il turno non è notturno). In questa valutazione il Comune terrà conto della copertura del servizio nel bacino di utenza interessato ed ha la facoltà di diniegare il cambio di chiusura per ferie qualora si ravvisino gravi incompatibilità con la copertura territoriale.

 

Esposizione di cartelli riportanti i dati dell'impianto, gli orari di apertura e i turni

Sussiste l'obbligo di pubblicità degli orari di apertura degli impianti carburanti mediante cartello. L'attuale riferimento normativo è la Delibera di Giunta regionale n. X/6698 del 9 giugno 2017, che disciplina tale fattispecie al punto 29.3: "I gestori degli impianti espongono all'interno dell'area di pertinenza idoneo cartello, facilmente visibile dalla clientela, fornito dai titolari delle autorizzazioni, in cui sono riportati l'orario di servizio ed i turni di apertura".  

E' anche possibile richiedere a mezzo pec (suap.comunebrescia@legalmail.it) il cartello con stemma del Comune riportante i dati identificativi dell'impianto, gli orari di apertura e i turni.

 

Subentri di gestione
Vanno comunicati tramite impresainungiorno.gov.it attenendosi alle disposizioni ivi indicate.
 
Sospensiva impianti
1. L'esercizio degli impianti stradali di distribuzione carburanti può essere sospeso, per un periodo non superiore a dodici mesi, previa autorizzazione del comune, rilasciata su motivata richiesta del titolare.
2. La proroga della sospensione, per un ulteriore periodo non superiore a dodici mesi, può essere autorizzata solo per documentati motivi che devono essere comunicati al comune prima del termine dell'originaria scadenza.
3. Le procedure relative agli impianti la cui attività è temporaneamente sospesa e alle verifiche dei comuni in relazione alla riattivazione degli stessi sono stabilite dai provvedimenti di cui all'articolo 83 della LR 6/2010.
4. La richiesta va presentata su impresainungiorno.gov.it
 
Trasferimento della titolarità dell’autorizzazione
1. Le parti interessate comunicano tramite impresainungiorno, al comune che provvede a trasmettere alla Regione, al comando dei vigili del fuoco e all'ufficio delle dogane competenti, il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione di un impianto stradale di distribuzione carburanti attivo e funzionante, o la cui attività sia temporaneamente sospesa con apposita autorizzazione comunale, entro quindici giorni dalla data di registrazione dell'atto di compravendita ovvero dalla data di registrazione dell'atto di cessione o affitto di azienda o di ramo di azienda. Alla comunicazione è allegata copia dell'atto registrato.
2. Il subentrante allega alla comunicazione di cui al comma 1 anche la documentazione comprovante il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 93 della LR 6/2010.
 
Revoca, sospensione e decadenza dell'autorizzazione
1. Le autorizzazioni relative agli impianti di distribuzione di carburanti sono revocate dal comune in caso di:
a) sospensione non autorizzata dell'esercizio dell'attività dell'impianto, previa diffida alla riapertura entro un termine compreso fra un minimo di quindici giorni ed un massimo di sessanta definito dal comune;
b) cessione di carburanti a terzi a titolo oneroso o gratuito negli impianti ad uso privato di cui all'articolo 91;
c) esercizio dell'impianto in assenza del preventivo collaudo o autorizzazione all'esercizio provvisorio di cui all'articolo 94. Nel caso di singoli componenti dell'impianto non collaudati, la revoca viene disposta solo per gli stessi;
d) impianto risultato non compatibile dopo le verifiche di cui all'articolo 85, comma 1, lettera l).
2. Nel caso di cui al comma 1, lettera d), il provvedimento di revoca è sospeso per un periodo massimo di dodici mesi, qualora il titolare dell'autorizzazione dell'impianto incompatibile dichiari di voler realizzare un nuovo impianto. Trascorso tale termine il provvedimento di revoca è definitivo.
3. Il comune può sospendere l'autorizzazione con provvedimento motivato, per un periodo definito, nei seguenti casi:
a) esercizio dell'impianto in violazione delle prescrizioni in materia di sicurezza sanitaria, di tutela ambientale e di prevenzione incendi. La sospensione dura fino a quando il titolare dell'autorizzazione non adempia, nel termine fissato dal provvedimento di sospensione, alle prescrizioni previste dalle normative di riferimento. Nel caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni nel termine assegnato, salvo proroga per gravi e comprovati motivi, il comune procede alla revoca dell'autorizzazione;
b) esercizio dell'impianto in difformità da quanto stabilito nell'autorizzazione, sino alla eliminazione delle difformità.
4. La decadenza dell'autorizzazione, dichiarata dal comune interessato, si verifica nei seguenti casi:
a) quando il titolare dell'autorizzazione non attivi l'impianto entro ventiquattro mesi dal suo rilascio, salvo proroga concessa su richiesta dell'interessato, per gravi e comprovati motivi;
b) quando il titolare dell'autorizzazione per impianti metano non attivi l'impianto entro un anno dal suo rilascio o dalla maturazione del silenzio assenso, salvo proroga concessa su richiesta dell'interessato, per gravi e comprovati motivi;
c) perdita da parte del titolare dell'autorizzazione dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 93;
d) rimozione degli impianti senza la preventiva autorizzazione comunale;
5. Le autorizzazioni revocate e decadute non sono utilizzabili ai fini della rilocalizzazione degli impianti in relazione alla programmazione regionale della rete distributiva di cui all'articolo 83.
 
Sanzioni amministrative
1. E' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 80.000 euro e alla sanzione accessoria della confisca del prodotto e delle attrezzature non autorizzate chiunque installi impianti di distribuzione carburanti o eserciti l'attività di distribuzione senza la preventiva autorizzazione. E' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 8.000 euro e alla confisca delle attrezzature chiunque realizzi modifiche agli impianti espressamente soggette ad autorizzazione, senza la preventiva autorizzazione.
2. E' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000 euro e alla sanzione accessoria della confisca del prodotto e delle attrezzature non autorizzate chiunque:
a) installi, senza preventiva autorizzazione, impianti di distribuzione carburanti ad uso privato;
b) violi il divieto di cui all'articolo 91, comma 1;
c) eserciti l'attività di distribuzione carburanti ad uso privato, senza la preventiva autorizzazione.
3. È sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.000 euro chiunque violi le disposizioni regionali e comunali in materia di orari di apertura e di chiusura degli impianti di carburante. In caso di recidiva, oltre alla sanzione amministrativa, può essere disposta la chiusura dell'impianto fino ad un massimo di quindici giorni.
4. È sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 2.000 euro chiunque non adempia all'obbligo di pubblicizzazione dei prezzi praticati, degli orari e dei turni di apertura dell'impianto secondo le modalità previste dall'articolo 97.
4-bis. È sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.000 euro chiunque sospenda, senza giustificato motivo, l’erogazione, anche di un solo prodotto, per più di tre giorni senza la preventiva comunicazione motivata al Comune competente, fatto salvo l’esercizio del diritto di sciopero.
5. L'applicazione delle sanzioni previste dai commi 1, 2, 3 4 e 4 bis, è di competenza del comune ove è installato l'impianto.
 
IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI AD USO PRIVATO
Sono impianti di distribuzione carburanti per autotrazione ad uso privato tutte le attrezzature fisse o mobili composte da erogatore collegato a serbatoio interrato (installazione sotto il piano campagna e mancanza della diretta e visiva ispezionabilità), oppure composte da contenitori-distributori fuori terra. Questi impianti devono essere:
1) completi di erogatore      
2) di tipo omologato in base alla normativa vigente     
3) ubicati all'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili, di proprietà o in uso esclusivo
4) destinati al rifornimento di automezzi, o mezzi targati e non targati, di proprietà o oggetto di contratto di leasing in uso al titolare dell'autorizzazione.
Sono escluse le attrezzature fisse o mobili destinate ai carburanti agevolati per uso agricolo.
Gli impianti per il rifornimento di natanti e di aeromobili ad uso privato sono autorizzati alle stesse condizioni (articolo 92 della Legge Regionale 02/02/2010, n. 6 e dell'articolo 23 della Deliberazione della Giunta Regionale 11/06/2009, n. 8/9590).
Per questi impianti vige il divieto di cessione di carburanti a terzi, a titolo oneroso o gratuito.
 
Distributori non soggetti ad autorizzazione comunale
Non sono soggette ad autorizzazione comunale le attrezzature fisse o mobili destinate ai carburanti agevolati per uso agricolo (articolo 91 della Legge Regionale 02/02/2010, n. 6). 
 
Requisiti per l'esercizio dell'attività
Per svolgere l'attività è necessario ottenere l’apposita autorizzazione rilasciata dal SUAP come previsto dall'articolo 91 della Legge Regionale 02/02/2010, n. 6. Per rilasciare l’autorizzazione il SUAP deve verificare le conformità relative alle disposizioni degli strumenti urbanistici comunali, alle prescrizioni concernenti la sicurezza in materia di sanità, tutela dell’ambiente e prevenzione degli incendi, alle prescrizioni in materia fiscale nei casi richiesti.
 
Come si presenta l’istanza
Esclusivamente tramite la piattaforma impresainungiorno.
La richiesta di autorizzazione per l’installazione di un impianto ad uso privato così come definito dall’articolo 11 della l.r. 5 ottobre 2004 n. 24 deve contenere:
a)generalità, il domicilio ed il codice fiscale del richiedente o del legale rappresentante, nonché per le società i dati di cui all’art. 2250 commi 1 e 2 del Codice Civile;
b) località in cui si intende installare l’impianto;
c) dettagliata composizione dell’impianto;
d) certificazione comprovante la disponibilità dell’area;
e) perizia giurata redatta da tecnico abilitato, iscritto al relativo albo professionale, contenente le dichiarazioni di conformità del progetto rispetto alle disposizioni urbanistiche nonché alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria ed ambientale;​​
f) copia dell’avvenuta presentazione del progetto al Comando provinciale dei vigili del fuoco per gli adempimenti di cui all’art. 2 del D.P.R. n. 37 del 12 gennaio 1998;
g) planimetria dell’impianto sottoscritta dal responsabile tecnico del progetto;
h)estratto del PGT vigente nell'ultima versione aggiornata disponibile sul sito istituzionale del Comune al link https://www.comune.brescia.it/servizi/urbanistica/PGT/Pagine/default.aspx con identificata l'esatta ubicazione dell'impianto oggetto di richiesta di autorizzazione;
i) estratti delle singole carte dei vincoli del vigente PGT, nelle ultime versioni aggiornate disponibili sul sito istituzionale del Comune al linkhttps://www.comune.bresci​​​a.it/servizi/urbanistica/PGT/Pagine/default.aspx​ e ​ la pagina Servizio reticolo idrico minore e tutela rischio idrogeologico,​ con particolare riferimento ai vincoli amministrativi, archeologici, difesa del suolo, reticolo idrico, con identificata l'esatta ubicazione dell'impianto oggetto di richiesta di autorizzazione;
l) planimetria di progetto in scala adeguata con riportate eventuali fasce di rispetto;
m) elenco aggiornato degli automezzi, comprensivo di targa e modello, che utilizzeranno l’impianto e dichiarazione di impegno da parte del soggetto richiedente, all’utilizzo dell’impianto esclusivamente per i mezzi in proprietà o in uso esclusivo del titolare dell’autorizzazione, con divieto di cessione a terzi dei carburanti in carico, anche a titolo gratuito;
n) copia dell’accordo di cui al comma 2, art. 91, l.r. 2 febbraio 2010 n. 6, ove si verifichino le condizioni;
o) specifica degli Enti di cui al comma 3, art. 91, l.r. 2 febbraio 2010 n. 6, ove si verifichino le condizioni.
 
Collaudo
Ad ultimazione dei lavori e prima della messa in esercizio, i nuovi impianti, ad esclusione di quelli di gasolio ad uso privato costituiti da contenitori-distributori rimovibili approvati secondo la normativa vigente e rispondenti alle direttive europee vigenti in materia gli impianti sottoposti a ristrutturazione totale e quelli potenziati con i prodotti metano e GPL devono essere collaudati, su richiesta del titolare dell’autorizzazione, da apposita commissione nominata dal comune e composta da rappresentanti designati:
a) dal comune, il cui rappresentante svolge le funzioni di presidente;
b) dal comando provinciale dei vigili del fuoco;
c) dall’agenzia delle dogane competente per territorio;
d) dall’ATS competente per territorio;
e) dall’ARPA competente per territorio.
Il collaudo è effettuato entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento, da parte del comune, della richiesta dell’interessato effettuata tramite impresainungioeno.
Gli oneri del collaudo sono a carico del richiedente. Scaduto il termine di sessanta giorni per l’effettuazione del collaudo il titolare dell’autorizzazione può presentare al comune competente idonea autocertificazione e perizia attestante la conformità dell’impianto al progetto approvato, sostitutive, a tutti gli effetti, del collaudo.
Detta procedura può avere ad oggetto le apparecchiature destinate al contenimento o all’erogazione del prodotto GPL e del prodotto metano.
 
Esercizio provvisorio
A tale tipologia di impianti si applicano le procedure per l’esercizio provvisorio ed il collaudo di cui agli articoli 19 e 20 del D.g.r. 11.06.2009 n°8/9590.
Secondo quanto stabilito dall’art. 14 comma 2 della l.r. 5 ottobre 2004 n. 24, il Comune, entro 30 giorni dalla richiesta decorsi i quali la richiesta si intende assentita, può autorizzare per un periodo non superiore a 180 giorni, prorogabili, l’esercizio provvisorio degli impianti sia ad uso pubblico che privato.
In base a quanto disposto dall’articolo 14, comma 2 della l.r. 5 ottobre 2004 n. 24, l’interessato, una volta realizzato l’impianto e in attesa del collaudo, può inoltrare istanza di esercizio provvisorio al Comune tramite impresainungiorno corredata di:
a) perizia giurata redatta da un tecnico attestante la conformità delle opere realizzate alle disposizioni contenute nella l.r. 5 ottobre 2004 n. 24, alle disposizioni del capitolo 3 dell’All. A alla 
d.c.r. VIII/834 del 12 maggio 2009 «Programma di qualificazione ed ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti»
b) ricevuta del Comando provinciale dei vigili del fuoco dell’avvenuta presentazione della dichiarazione di conformità dei lavori come previsto dall’art. 3 comma 5 del d.P.R. n. 37 del 12 gennaio 1998;
c) ricevuta di richiesta di rilascio o d’aggiornamento della licenza d’esercizio presentata all’Agenzia delle dogane.
L’autorizzazione all’esercizio provvisorio dell’impianto, rilasciata dal Comune a seguito della documentazione presentata dal richiedente, non annulla nè sostituisce i sopralluoghi previsti dalle normative dei Vigili del Fuoco, dell’agenzia delle dogane, dall’ASL e dall’ARPA territorialmente competenti.
Prima di svolgere l'attività, ancorché​ in esercizio provvisorio, occorre possedere tutte le necessarie autorizzazioni rilasciate da altri enti, in particolar modo per quanto riguarda gli scarichi idrici.
 
Trasferimento della titolarità
In caso di trasferimento della titolarità di un impianto di distribuzione carburanti ad uso privato, le parti interessate ne danno comunicazione al Comune che informa la Regione e, ove previsto dalla normativa fiscale, all’ufficio Tecnico delle Finanze entro quindici giorni. La comunicazione di cui sopra dovrà essere corredata dell’atto di trasferimento della titolarità regolarmente registrato all’ufficio del Registro competente per territorio.
 
Affitto o comodato del distributore
Nel caso in cui il titolare dell’autorizzazione ceda in affitto o comodato o altro previsto dalla vigente normativa il distributore di carburante ad uso privato, senza trasferimento della titolarità dell’autorizzazione, il subentrante deve presentare su impresainungiorno la richiesta completa di:
a) generalità, il domicilio ed il codice fiscale del richiedente o del legale rappresentante, nonché per le società i dati di cui all’art. 2250 commi 1 e 2 del Codice Civile;
b) località in cui si intende installare l’impianto;
c) dettagliata composizione dell’impianto;
d) elenco aggiornato degli automezzi, comprensivo di targa e modello, che utilizzeranno l’impianto e dichiarazione di impegno da parte del soggetto richiedente, all’utilizzo dell’impianto esclusivamente per i mezzi in proprietà o in uso esclusivo del titolare dell’autorizzazione, con divieto di cessione a terzi dei carburanti in carico, anche a titolo gratuito;
e) atto di affitto o comodato o altro previsto dalla vigente normativa, regolarmente registrato all’ufficio del Registro competente per territorio.
 
Revoca, sospensione, decadenza dell’autorizzazione
Si attuano in tutti i casi previsti dall’art. 100 della LR 6/2010.
 

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Ultimo aggiornamento

02/01/2024, 09:31