Denuncia di nascita

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Come, dove, quando effettuare la denuncia di nascita

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Descrizione

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​​La dichiarazione di nascita può essere resa da uno dei due genitori, da un medico/ostetrica che ha assistito al parto o da un'altra persona che ha assistito al parto o da un procuratore speciale.

La nascita deve essere denunciata:

  • entro 3 giorni dalla nascita se viene resa presso la Direzione Sanitaria dell'Ospedale o della Casa di Cura in cui è avvenuta la nascita;
  • entro 10 giorni dalla nascita se viene resa all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di nascita o di residenza.

Qualora la dichiarazione di nascita venga fatta dopo 10 giorni dalla nascita, l'Ufficiale dello Stato civile può accoglierla se vengono indicate le ragioni del ritardo.
Può essere attribuito un solo nome, composto anche da più elementi onomastici (fino a tre), corrispondente al sesso del bambino.

Per quanto concerne l’attribuzione del cognome del figlio, si ricorda che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 131/2022 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 1° giugno 2022, ha stabilito i seguenti nuovi principi:

  • il cognome del figlio deve comporsi con i cognomi dei genitori, nell’ordine dagli stesso deciso, fatta salva la possibilità che, di comune accordo, i genitori attribuiscano al figlio soltanto il cognome di uno dei due;
  • in mancanza di tale accordo, devono attribuirsi i cognomi di entrambi i genitori, nell’ordine dagli stessi deciso;
  • qualora non vi sia accordo sull’ordine di attribuzione dei cognomi si rende necessario l’intervento del Giudice, che l’ordinamento giuridico già prevede per risolvere il disaccordo sulle scelte riguardanti i figli.

In calce alla pagina è riportata la Circolare del Ministero dell’Interno n. 63 del 1/6/2022 relativa alla sentenza sopra richiamata.


Maggiori informazioni possono essere richieste all’Ufficio Nascite del Settore Servizi Demografici (030.297.7771/7773 – ufficionascite@comune.brescia.it)


La dichiarazione di nascita può essere resa presso:

  • Direzione Sanitaria dell'Ospedale e della Casa di Cura Privata in cui è avvenuta la nascita
  • Comune in cui è avvenuto il parto
  • Comune di residenza dei genitori
  • Comune di residenza della madre se il padre risiede in altro Comune
  • Comune di residenza del padre, previo accordo con la madre, residente in altro Comune (in questo caso l'iscrizione anagrafica - residenza - del bambino sarà effettuata nel Comune ove risiede la madre)

 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

  • Attestazione di nascita rilasciata dall'ostetrica o dal medico cha ha assistito al parto ovvero constatazione di avvenuto parto.
  • Documento valido di identità personale del dichiarante.
  • Per i genitori stranieri non titolari di carta d'identità occorre esibire il passaporto e permesso di soggiorno.

L'ufficio nascite al momento della dichiarazione di nascita provvede al rilascio del codice fiscale del bambino solo se la madre è residente a Brescia. Negli altri casi è competente l'Agenzia delle Entrate.

Il rilascio della tessera sanitaria è di competenza dell'ATS presentando autocertificazione dello stato di famiglia e codice fiscale; è neccessaria la presenza di un genitore. 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • Codice Civile art. 231 e seguenti
  • Legge n. 218 del 31.05.1995: Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato
  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 03/11/2000: Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile a norma dell'art. 2 comma 12 della legge n. 127/1997
  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28/12/2000: Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - art.16.

 

Ultimo aggiornamento

06/06/2022, 07:05