L'art.23 prevede che le amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:
1. scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi;
2. accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.
Per ciascuno dei provvedimenti sono pubblicati il contenuto, l'oggetto, l'eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento.
Sono inoltre pubblicati tutti i provvedimenti adottati dalla Giunta e dal Consiglio Comunale.