Occupazioni di spazi ed aree pubbliche mediante strutture esterne a pubblici esercizi

Dettagli della notizia

Descrizione breve
Informazioni su permessi ed autorizzazioni da richiedere per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche mediante strutture esterne ai pubblici esercizi

Tempo di lettura:

18 min

Aree tematiche
SUAP

Descrizione

Descrizione

Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche mediante strutture esterne ad attività commerciali con somministrazione assistita di alimenti e bevande deve essere rilasciata una concessione per l'occupazione degli spazi pubblici o delle aree private soggette a pubblico passaggio.

somministrazione assistita: vendita di alimenti e bevande per il consumo sul posto, con un servizio di assistenza al cliente durante la consumazione ad esempio: prendendo le ordinazioni, servendo al tavolo, oppure gestendo e organizzando l'utilizzo degli arredi, principalmente tavoli e sedie, da parte dei clienti) e/o al termine della consumazione stessa (ad esempio: ripristinando il tavolo al termine dell'utilizzo da parte del cliente) cioè provvedendo alla pulizia degli spazi e al ripristino di tavoli e sedie in maniera costante e continuativa in relazione all'utilizzo dei clienti, oltre che al termine di ogni singolo utilizzo.

 

- All’interno del perimetro del distretto urbano del commercio (DUC), così come individuato dal piano di governo del territorio vigente (PGT), potranno essere consentite esclusivamente occupazioni destinate all’attività di somministrazione assistita, durante gli orari di esercizio, fatta eccezione per le attività artigianali senza somministrazione, che potranno richiedere l’occupazione di suolo pubblico esclusivamente con panchine in metallo di colore nero o grigio antracite per il consumo nei pressi del locale di cibi e bevande venduti per asporto.

 

- Al di fuori dell'orario di esercizio tavoli e sedute dovranno essere prioritariamente rimossi o qualora non sia possibile lo stoccaggio, dovranno almeno essere legati tra loro con idoneo mezzo di chiusura e comunque resi strutturalmente inutilizzabili al fine di impedirne la fruizione o l'utilizzo da parte di terzi.

 

-Non è consentito apporre tappeti, erba artificiale, pavimentazioni in pvc o linoleum, zerbini sul suolo pubblico o sulle pedane in concessione.

 

Concessione su spazi non antistanti il pubblico esercizio

Fatti salvi i diritti di terzi, è consentita l’occupazione di suolo pubblico, o privato aperto al pubblico transito, anche in spazi non antistanti il pubblico esercizio richiedente, sempreché siano confinanti o adiacenti ad esso e, nei casi di occupazioni di aree antistanti proprietà private, la stessa potrà essere concessa esclusivamente per sedie e tavoli senza altri arredi, previo ottenimento del consenso scritto dal parte dei titolari dell’attività fronteggiante dei proprietari dell’immobile o in caso di condominio dell’assenso dei proprietari, con delibera dell’assemblea di condominio nelle modalità determinate dalla legge; in assenza di tale consenso la concessione non verrà rilasciata.

La concessione potrà avere una durata massima di anni uno.

 

Occupazioni all’interno del perimetro del distretto urbano del commercio

 

- L’occupazione non potrà avere una profondità, superiore a ml. 10, estendibili a ml. 15 in casi particolari, debitamente motivati, contestualizzati e descritti e/o in presenza di particolari caratteristiche degli spazi che ne impediscano altrimenti la fruizione e solo a seguito dell'ottenimento del parere favorevole della Commissione tecnica di cui all'articolo 33 del Regolamento di disciplina delle attività economiche. Inoltre, di fronte a tutti gli accessi pedonali dei fabbricati e delle loro pertinenze, dovrà essere sempre garantito uno spazio libero da arredi della misura di ml. 1,00 misurato dal bordo degli accessi.

 

- È ammesso l’uso di divisori leggeri tra plateatici contigui, a mezzo di paline amovibili nere o grigie antracite e corde o nastri, previa richiesta e autorizzazione specifica con parere favorevole della commissione tecnica, composta dei dirigenti, o loro delegati, degli uffici competenti in materia di verde pubblico, gestione del traffico, mobilità, eliminazione barriere architettoniche, trasporto pubblico, Polizia locale, SUAP attività commerciali, che esprime il proprio parere a maggioranza dei presenti.

 

- Allestimenti particolari con elementi di arredo diversi per tipologia, forma e colore, potranno essere richiesti e autorizzati con parere favorevole dalla giunta comunale, previa proposta motivata della commissione tecnica.

 

 

Occupazioni all’esterno del perimetro del distretto urbano del commercio

 

1. All’esterno del perimetro del distretto urbano del commercio sono consentiti:

a) Plateatici, dehors e gazebi con pedane e paraventi.

Allestimenti particolari con elementi di arredo diversi per tipologia, forma e colore, da quelli contemplati nel presente articolo, potranno essere richiesti e autorizzati con parere favorevole dalla giunta comunale, previa proposta motivata della commissione tecnica.

 

Installazione di fioriere su tutto il territorio comunale

- È consentita la collocazione delle fioriere in adiacenza alla parete del fabbricato sede dell’attività ed all’interno della proiezione del fronte su strada dell’unità immobiliare come catastalmente definita, nel rispetto della vigente normativa sull’abbattimento delle barriere architettoniche e garantendo un passaggio minimo di 1,5 m. Le fioriere ornamentali e le specie vegetali in esse contenute non devono ostacolare i flussi pedonali, nonché interferire con l’apertura di porte, finestre e vetrine. È altresì proibito posizionare fioriere che occultino, precludano elementi significativi con valenza di decoro e l’uso di qualsiasi elemento di servizio o arrechino pregiudizio alla sicurezza per la posizione, lo stato di manutenzione o la forma, o che occultino la visibilità di altre diverse attività.

 

- È consentito l’utilizzo di fioriere per delimitare il plateatico in sostituzione dei parapetti laterali di cui all’articolo 28 commi 5 e 6, laddove previsti, purché la vegetazione non invada l’area esterna alla superficie concessa. Le fioriere dovranno comunque essere collocate all’interno del perimetro dell’area concessa.

 

- La forma, il materiale, le dimensioni, la pubblicità e le specie vegetali delle fioriere sono disciplinate nell’articolo 30 comma 4 del Regolamento.

 

- È consentito l’utilizzo di vasi di modeste dimensioni da collocare sulle pareti dei parapetti laterali di cui all’articolo 28 commi 5 e 6. Tali installazioni non devono compromettere la stabilità dei parapetti né la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, non necessitano di specifica autorizzazione e possono essere effettuate in corso di validità della concessione anche se non inizialmente previste nella domanda di rilascio, purché contenute entro una sporgenza massima verso l’esterno dall’area oggetto di concessione pari a 20 cm.

 

Installazione di espositori esterni su tutto il territorio comunale

 

-Espositori di merce deperibile: espositori mobili dalla semplice fattura costituiti da ripiani,cestelli o contenitori in appoggio, piani o inclinati facilmente rimovibili;

- È consentita l'istallazione di espositori mobili unicamente in metallo dalla semplice fattura costituiti da ripiani, cestelli o contenitori in appoggio, piani o inclinati, con rotelle alla base degli stessi e facilmente rimovibili. Tali strutture non potranno avere un'altezza complessiva superiore a ml. 1,50 da terra, e dovranno essere verniciati di colore grigio antracite.

 

Per il rilascio della concessione l'occupante dovrà provvedere a presentare domanda esclusivamente in forma telematica tramite il portale SUAP di impresainungiorno.gov.it contestualmente o successivamente alla presentazione della Scia d’inizio attività o di subingresso seguendo alternativamente:

 

- Percorso specifico: "Edilizia, Ambiente, Altri Adempimenti - ALTRE ESIGENZE connesse con l'esercizio dell'attività (Adempimenti SANITARI, mezzi pubblicitari, occupazione di suolo pubblico, ecc…) - Occupazione suolo pubblico";

 

- Percorso partendo dall'attività di interesse: nel caso di specie "Intrattenimento, Divertimento, Attività Artistiche e Sportive (Ateco da 90 a 93) - Intrattenimento e divertimento - Spettacoli e trattenimenti pubblici nell'ambito di sagre, fiere o altre manifestazioni/manifestazioni fieristiche - ALTRE ESIGENZE connesse con l'esercizio dell'attività (Adempimenti SANITARI, mezzi pubblicitari, occupazione di suolo pubblico, ecc…) - Occupazione suolo pubblico".

 

Per i rinnovi concessioni seguire il percorso "Modifica occupazione suolo pubblico" specificando, nella "descrizione sintetica", la tipologia di rinnovo scelta (permanente o temporanea). Il rinnovo delle concessioni annuali va richiesto almeno 15 giorni prima della scadenza nel mese di dicembre.

Il rinnovo delle concessioni temporanee va richiesto l'anno successivo alla scadenza.

 

Le concessioni possono essere temporanee o permanenti per una durata massima di sei anni:

a) Occupazioni permanenti continuative della durata non inferiore ad un anno e della durata non superiore a sei anni;

b) Occupazioni temporanee periodiche per periodi da tre a nove mesi con tariffa giornaliera.

Per tale tipologia di occupazione viene rilasciata una concessione per il solo periodo indicato e con una validità di 6 anni;

 

Le dotazioni di servizi igienici aggiuntivi, previste dal Regolamento edilizio art. 32 per le occupazioni permanenti dei pubblici esercizi, non sono dovute nei casi di occupazioni temporanee.

 

Il numero dei servizi igienici riservati al pubblico, di cui almeno uno dovrà essere usufruibile dalle persone con ridotta o impedita capacità motoria, varia in funzione della superficie di somministrazione, calcolata sommando le aree di somministrazione interne e le pertinenze esterne.

Devono, inoltre, essere previsti ulteriori servizi igienici ad uso del pubblico, in ragione di un servizio per ogni aumento della superficie pari al doppio dell'ultimo aumento di superficie considerato.

 - fino a 60 Mq. di superficie di somministrazione: n. 1 WC;

 - da 60 a 120 Mq. di superficie di somministrazione: n. 2 WC;

 - da 120 a 240 Mq. di superficie di somministrazione: n. 3 WC;

 - da 240 a 480 Mq. di superficie di somministrazione: n. 4 WC;

 - da 480 a 960 Mq. di superficie di somministrazione: n. 5 WC;

 - da 960 a 1920 Mq. di superficie di somministrazione: n. 6 WC.

 

Per le nuove attività e per quelle ove vengano apportate modifiche strutturali rispetto allo stato attuale si applicano i requisiti sopra descritti.

 

Documentazione progettuale da allegare alla domanda di concessione:

 

Al fine del conseguimento della concessione per l’occupazione di suolo mediante plateatici, gazebo e dehors, dovrà essere presentata al Settore S.U.A.P. la seguente documentazione progettuale in formato digitale, redatta da tecnico professionista, unitamente alla domanda di concessione con marca da bollo, assolta in modo virtuale:

1. Domanda di concessione;

2. Documentazione fotografica a colori del contesto urbano di riferimento:

- Vista panoramica della via, piazza o portico interessati dall’occupazione pubblica;

- Prospetto dell’edificio cui appartiene l’esercizio commerciale;

- Vista frontale e laterale dell’area oggetto di occupazione;

- Dettagli sulla pavimentazione esistente e su altri eventuali elementi presenti;

3. Disegni di progetto contenenti:

- estratto mappa in scala 1: 500 con l’indicazione dell’area pubblica che si intende

occupare;

- planimetria, piante sezioni e prospetti più significativi in scala 1:100 integralmente quotate e relative all’occupazione da realizzare, con indicazione delle strade circostanti complete della larghezza della carreggiata e l’eventuale presenza di segnaletica stradale che necessita di integrazione- fermate mezzo pubblico ecc. - con indicazione ingombro occupazione, passaggi pedonali, presenza di eventuali elementi a contorno (semafori, piante, pali distribuzione, confini, piste ciclabili);

4. Documentazione fotografica di tutti i componenti di arredo (tavoli sedie, ombrelloni, pedane, coperture, fioriere ecc.) che si intendono proporre;

5. Breve relazione tecnica descrittiva dell’intervento con indicazione dettagliata di materiale, forma e colore degli arredi scelti;

6. Autorizzazione condominiale o di altri soggetti terzi aventi diritti reali relativa all’eventuale occupazione di suolo privato ad uso pubblico;

Si precisa che, a tali fini, l’autorizzazione dovrà provenire da espresse delibere assembleari documentate con i relativi verbali. In caso di impossibilità, per l’assemblea condominiale, di riunirsi in tempi brevi, saranno considerati validi anche nulla osta rilasciati dall’amministratore competente, purché datati, timbrati e sottoscritti dallo stesso.

Suddetti atti autorizzativi, inoltre, dovranno essere tali da specificare il periodo del nulla osta (es.: per tutta la durata della concessione, solo annuale…), dovranno riportare la data e la sottoscrizione dei soggetti dichiaranti e dovranno essere accompagnati da una copia dei documenti d’identità dei sottoscrittori.

In ogni caso di subentro nella concessione da parte di un nuovo intestatario, infine, dovrà sempre essere prodotto nuovo nulla osta condominiale.

7. Elaborato grafico planimetrico in formato A4 relativo alla superficie concessa.

 

Commissione tecnica

 

La valutazione delle domande e dei relativi progetti allegati è sottoposta alla valutazione di un’apposita commissione tecnica composta dei dirigenti, o loro delegati, degli uffici competenti in materia di verde pubblico, gestione del traffico, mobilità, eliminazione barriere architettoniche, trasporto pubblico, Polizia locale, SUAP attività commerciali, che esprime il proprio parere a maggioranza dei presenti. Ove previsto ai sensi degli articoli 28 e 29, la commissione sarà integrata da un funzionario della competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio appositamente delegato ad esprimere il parere di cui agli artt. 21 e 146 del Codice dei Beni Culturali in seno alla commissione stessa.

A seguito di esito favorevole si procederà al rilascio della concessione e del relativo prospetto di pagamento. L'occupazione di spazi ed aree pubbliche è condizionata al possesso di concessione, la cui validità è subordinata al pagamento del canone dovuto. Pertanto, ogni occupazione non risultante da atto concessorio e priva del versamento del canone dovuto è da intendersi abusivamente esercitata. (Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche).

Il rilascio della concessione che sia per subentro - nuova - modifica è subordinato alla verifica in base alle disposizioni introdotte dalla Delibera C.C. n. 25 del 10/02/2020 modificata con Del. C.C. n.26 del 28/04/2025, circa la regolarità del pagamento dei tributi locali per la quale la presenza di insoluti (tramite verifica con Settore Fiscalità Locale) determina l'impossibilità di rilasciare o rinnovare la concessione.

 

Il rilascio della concessione avverrà esclusivamente in forma digitale tramite il portale, previo invio della ricevuta di avvenuto versamento della prima rata del Canone Unico Patrimoniale​ ​​con le modalità indicate dall'ufficio preposto al rilascio del documento.

 

Per informazioni riguardanti i pagamenti rivolgersi a:

 

“BRESCIA MOBILITA’ S.P.A.”

Via Cefalonia n. 70  

Lunedì, 08:00 - 13:00 e 14:00 - 19:00; dal Martedì al Venerdì, 08:00 - 13:00 e 14:00 - 17:00. 

Tel. – 030.3061187 

e-mail: cup@bresciamobilita.it

PEC: cup@pec.comune.brescia.it

 

Per quanto riguarda i subentri nelle concessioni in corso di validità, si precisa che gli eventuali insoluti sono a carico dei subentranti se non saldati dal cedente, in ottemperanza all'art. 37 comma 3 del Regolamento per l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale, che dispone: "Il rilascio del provvedimento di subentro nella concessione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'occupazione oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal titolare o dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di pagamento".

 

 

La concessione dovrà essere a disposizione degli enti competenti in caso di sopralluogo unitamente a copia della planimetria di progetto presentata al SUAP in sede di istanza ed attestante le effettive modalità di occupazione operate. Pertanto entro 7 gg dal ricevimento del file sulla piattaforma Impresa in un giorno, si dovrà procedere alla stampa della concessione ed apporre sulla stessa la marca da bollo di 16 euro (il numero della marca dovrà corrispondere a quello dichiarato in sede di istanza e riportato sulla concessione stessa) in modo da lasciare visibile il numero prestampato dagli uffici già presente sulla concessione.

 

Le concessioni rilasciate anteriormente all’entrata in vigore del Regolamento di disciplina delle attività economiche con Delibera C.C. n.63 del 29.09.2025 mantengono validità fino alla data di scadenza indicata nell’atto. In caso di subentro, voltura o reintestazione della concessione o modifica delle superfici di occupazione si applicheranno le norme del Regolamento vigente.

 

 

SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E SUAP - SERVIZIO GESTIONE E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

Via Marconi, 12

Telefono 030-2978892

e-mail: lvinci@comune.brescia.it

e-mail: Suap@comune.brescia.it

PEC: suap.comunebrescia@legalmail.it

 

LINK UTILI​

 

       Modulo procura per firma digitale​​

       Regolamento di disciplina delle attività economiche

       Tariffe canone unico occupazione di suolo permanente

       Tariffe canone unico occupazione di suolo temporanea​

       ​Regolamento edilizio ​

Ultimo aggiornamento

17/11/2025, 12:18