Elezioni Politiche e Regionali - 4 marzo 2018

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Tutte le informazioni per il voto

Data:

30 gennaio 2018

Tempo di lettura:

7 min

Descrizione

Domenica 4 marzo 2018 dalle ore 7.00 alle ore 23.00 si voterà per le Elezioni Politiche e per le elezioni Regionali della Regione Lombardia.
Le operazioni di scrutinio per le elezioni politiche  avranno luogo dopo la chiusura della votazione nella giornata di domenica.
Le operazioni di scrutinio per le elezioni regionali inizieranno alle ore 14.00  di lunedì 5 marzo 2018.

Tutte le informazioni per il voto nella pagina dedicata -> Elezioni 4 marzo 2018

ELEZIONI POLITICHE
Le prossime Elezioni Politiche del 4 Marzo saranno regolamentate dal Rosatellum, la nuova legge elettorale entrata in vigore nel 2017. Per la prima volta ci sarà un nuova ripartizione dei collegi elettorali: l’assegnazione di 232 seggi alla Camera dei Deputati e di 116 seggi al Senato della Repubblica è effettuata in collegi uninominali, in cui è proclamato eletto il candidato più votato. L’assegnazione dei restanti seggi delle circoscrizioni del territorio nazionale, 386 per la Camera e 193 per il Senato, avviene con metodo proporzionale in collegi plurinominali.

L'elettore ha a disposizione due schede elettorali, una per la Camera dei Deputati ed una per il Senato. Sia per la Camera sia  per il Senato la scheda elettorale contiene il nome del candidato nel collegio uninominale e il contrassegno di ciascuna lista o coalizione di liste per il collegio plurinominale. I contrassegni delle liste  riportano a fianco i nominativi dei candidati  nel collegio plurinominale.

Ecco le modalità di voto valide:
•il voto espresso tracciando un segno sul contrassegno della lista vale anche per il candidato uninominale collegato, e viceversa;
•il voto espresso tracciando un segno sul nome del candidato uninominale collegato a più liste in coalizione, viene ripartito tra le liste in modo proporzionale ai loro voti ottenuti in collegio;
•se l’elettore traccia un segno sul nominativo del candidato del collegio uninominale e sul contrassegno della lista, il voto è comunque valido a favore sia del candidato uninominale sia della lista;
•se l’elettore traccia un segno sul contrassegno e un segno sulla lista di candidati nel collegio plurinominale della stessa lista, il voto risulta a favore sia della lista sia del candidato uninominale.

Per l’elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica non è previsto il voto disgiunto. Il voto, infatti, risulterà nullo se l’elettore traccia un segno sul rettangolo contenente il nominativo del candidato uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non sia collegato.

ELEZIONI REGIONALI
I componenti del Consiglio regionale sono eletti con criterio proporzionale sulla base di liste circoscrizionali concorrenti, con applicazione di un premio di maggioranza.
La votazione per l'elezione del Presidente della Regione e per l'elezione del Consiglio regionale avviene su un'unica scheda.
La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di Presidente della Regione, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati, racchiusi in un più ampio rettangolo, il contrassegno del gruppo di liste ovvero i contrassegni dei gruppi di liste riunite in coalizione con cui il candidato è collegato. A fianco di  ciascun contrassegno sonoi poste le righe per esprimere eventuali preferenze.
Ciascun elettore può, a scelta:
a)  votare per un candidato alla carica di Presidente della Regione;
b)  votare per un candidato alla carica di Presidente della Regione e per una delle liste a esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste;
c)  votare disgiuntamente per un candidato alla carica di Presidente della Regione e per una delle altre liste a esso non collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste;
d)  votare a favore solo di una lista; in tale caso il voto si intende espresso anche a favore del candidato Presidente della Regione a essa collegato.

L'elettore può esprimere nelle apposite riga della scheda fino a due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome ed il cognome del candidato o dei candidati compresi nella stessa lista. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare  candidati di sesso diverso della medesima lista, pena l'annullamento  della seconda preferenza.
Qualora l'elettore esprima il voto a favore di un candidato Presidente della Regione e la preferenza per più di una lista, è ritenuto valido il solo voto al candidato Presidente e nulli i voti di lista.

Ultimo aggiornamento

30/01/2018, 15:33