Coronavirus – Lombardia in zona rossa dal 15 marzo

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Coronavirus – Lombardia in zona rossa dal 15 marzo per 15 giorni

Data:

11 aprile 2021

Tempo di lettura:

9 min

Descrizione

In base all'Ordinanza del Ministro della Salute del 12 marzo 2021, da lunedì 15 marzo la Lombardia è collocata in "zona rossa" per un periodo di 15 giorni.

📌 Sono vietati gli spostamenti da un comune all'altro e all'interno del proprio comune, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute, che andranno giustificati esibendo una autodichiarazione. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. È confermato, su tutto il territorio nazionale, il divieto di effettuare spostamenti tra regioni o province autonome fino al 27 marzo, tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Non sono consentiti gli spostamenti verso abitazioni private abitate diverse dalla propria (ad es. case di amici o parenti), salvo che siano dovuti a motivi di lavoro, necessità o salute.

📌 Sono sospese le attività commerciali al dettaglio (negozi), sia negli esercizi di vicinato che nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali. Rimangono aperti i punti vendita di generi alimentari, farmacie, parafarmacie, tabaccai ed edicole e le altre attività di prima necessità individuate nell'allegato 23 del DPCM del 2 marzo 2021. I centri commerciali dovranno consentire l'accesso a tali attività, ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi già previste a livello nazionale. Sono chiusi i mercati, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, fatta eccezione per le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. Sono inoltre sospese le attività inerenti ai servizi alla persona. Rimangono aperte le sole attività indicate nell'allegato 24 del DCPM.  All'ingresso di tutti gli esercizi di cui è autorizzata l'apertura dovrà essere obbligatoriamente esposto un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all'interno, sulla base dei protocolli e delle linee guida in vigore.

📌 Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie. L'asporto è consentito fino alle 18 per i bar (codice ATECO 56.3) e fino alle 22 per le altre attività, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo autostrade, ospedali e aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza minima di un metro tra ciascuna persona.

📌 È sospesa la didattica in presenza per tutte le scuole di ogni ordine e grado. Sono inoltre sospese le attività dei servizi educativi dell'infanzia. Rimane la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.

📌 È sospesa la frequenza in presenza delle attività formative e curriculari delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica. Resta fermo, in ogni caso, il proseguimento di tali attività a distanza. I corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le altre attività, didattiche o curriculari, eventualmente individuate dalle università, laddove necessario e sentito il Comitato universitario regionale di riferimento, possono proseguire anche in modalità in presenza.

📌 Sono sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico di musei e altri luoghi della cultura, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento. È inoltre confermata la sospensione degli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all'aperto. Sono sospesi convegni, congressi e altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza. Sono inoltre vietate sagre, fiere di qualunque genere ed altri eventi analoghi. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, comprese quelle conseguenti a cerimonie civili e religiose. Sono sospese le attività dei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, sale da ballo, discoteche o locali simili, sia all'aperto che al chiuso. Restano sospese anche le attività dei parchi tematici e di divertimento.

📌 Sono sospese le attività sportive, comprese quelle che si svolgono nei centri sportivi all'aperto, così come tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva. Restano consentiti gli eventi e le competizioni di livello agonistico riconosciuti di interesse nazionale da CONI e CIP. Restano chiuse palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali. È consentito svolgere individualmente attività motoria all'aperto in prossimità della propria abitazione, purché nel rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie (salvo che per le persone escluse da tale obbligo). È altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva all'aperto in forma individuale. Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici, che possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal CIP e dalle rispettive federazioni, per permettere la preparazione necessaria a partecipare a competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni. Gli impianti possono essere utilizzati anche per lo svolgimento delle prove di abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci.

Ulteriori dettagli sono disponibili sul sito di Regione Lombardia (clicca qui)


 

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Ultimo aggiornamento

11/04/2021, 10:48