Coronavirus – Le restrizioni della Regione Lombardia

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Il presidente Fontana firma l’ordinanza

Data:

22 marzo 2020

Tempo di lettura:

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Descrizione

Regione Lombardia ha deciso di emanare un’ordinanza con la quale vengono disposte nuove stringenti limitazioni per contrastare la diffusione del Coronavirus.

Lo comunica il presidente della Regione, Attilio Fontana, dopo un confronto avuto oggi in videoconferenza con i sindaci dei capoluoghi della Lombardia, il presidente dell'Anci Lombardia e dell'Upl e i rappresentanti del Tavolo del Patto per lo Sviluppo.

L’ordinanza entra in vigore domenica 22 marzo e produce effetto - salvo diverse disposizioni legate all’evoluzione della situazione epidemiologica - fino al 15 aprile.

 

La competenza sulla chiusura delle attività produttive è del Governo ma i rappresentanti delle associazioni di impresa hanno garantito che fin dalle prossime ore chiederanno ai propri associati di sospendere comunque tutte quelle produzioni che non fanno parte delle filiere essenziali.

 

L’atto del presidente Fontana amplia le decisioni del Governo con ulteriori interventi tra i quali si segnalano:

 

📌 il divieto di assembramento nei luoghi pubblici - fatto salvo il distanziamento (droplet) - e conseguente ammenda fino a 5mila euro;

 

📌 la sospensione dell'attività degli Uffici Pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;

 

📌 la sospensione delle attività artigianali non legate alle emergenze o alle filiere essenziali;

 

📌 la sospensione di tutti i mercati settimanali scoperti;

 

📌 la sospensione delle attività inerenti ai servizi alla persona;

 

📌 la chiusura delle attività degli studi professionali salvo quelle relative ai servizi indifferibili e urgenti o sottoposti a termini di scadenza;

 

📌 la chiusura di tutte le strutture ricettive ad esclusione di quelle legate alla gestione dell’emergenza. Gli ospiti già presenti nella struttura dovranno lasciarla entro le 72 ore successive all’entrata in vigore dell’ordinanza;

 

📌 il fermo delle attività nei cantieri edili. Sono esclusi dai divieti quelli legati alle attività di ristrutturazione sanitarie e ospedaliere ed emergenziali, oltre quelli stradali, autostradali e ferroviari;

 

📌 la chiusura dei distributori automatici cosiddetti h24 che distribuiscono bevande e alimenti confezionati;

 

📌 il divieto di praticare sport e attività motorie svolte all'aperto, anche singolarmente.

 

Restano aperte le edicole, le farmacie, le parafarmacie ma deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Ai supermercati, alle farmacie, nei luoghi di lavoro, a partire dalle strutture sanitarie e ospedaliere, si raccomanda a cura del gestore/titolare di provvedere alla rilevazione della temperatura corporea.

Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, valgono le prescrizioni su distanziamento degli utenti contenute nelle due ordinanze regionali già in vigore.

 

Ultimo aggiornamento

22/03/2020, 20:44