Il ministro
dell’Interno, Luciana Lamorgese, ha adottato la direttiva ai Prefetti per
l’attuazione dei controlli nelle “aree a contenimento rafforzato”.
La direttiva
prevede:
📌 La convocazione immediata, anche da
remoto, dei Comitati provinciali per l’ordine e la sicurezza pubblica, per
l’assunzione delle necessarie misure di coordinamento.
📌 Indicazioni specifiche per i
controlli relativi alla limitazione degli spostamenti delle persone fisiche in
entrata e in uscita e all’interno dei territori “a contenimento rafforzato”:
a) gli
spostamenti potranno avvenire solo se motivati da esigenze lavorative o
situazioni di necessità o per motivi di salute da attestare mediante
autodichiarazione, che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la
compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia. Un divieto assoluto, che
non ammette eccezioni, è previsto per le persone sottoposte alla misura della
quarantena o che sono risultate positive al virus.
b) I
controlli sul rispetto delle limitazioni della mobilità avverranno lungo le
linee di comunicazione e le grandi infrastrutture del sistema dei trasporti.
Per quanto riguarda la rete autostradale e la viabilità principale, la polizia
stradale procederà ad effettuare i controlli acquisendo le prescritte
autodichiarazioni. Analoghi servizi saranno svolti lungo la viabilità ordinaria
anche dall’Arma dei carabinieri e dalle polizie municipali.
c) Per quanto
concerne il trasporto ferroviario, la Polizia ferroviaria curerà, con la
collaborazione del personale delle ferrovie dello Stato, delle autorità
sanitarie e della Protezione civile, la canalizzazione dei passeggeri in
entrata e in uscita dalle stazioni al fine di consentire le verifiche speditive
sullo stato di salute dei viaggiatori anche attraverso apparecchi “termoscan”.
Inoltre saranno attuati controlli sui viaggiatori acquisendo le
autodichiarazioni.
d) Negli
aeroporti delle aree dei territori “a contenimento rafforzato”, i passeggeri in
partenza saranno sottoposti al controllo, oltre che del possesso del titolo di
viaggio, anche della prescritta autocertificazione. Analoghi controlli verranno
effettuati nei voli in arrivo nelle predette aree. Restano esclusi i passeggeri
in transito.
e) Per i voli
Schengen ed extra Schengen in partenza, le autocertificazioni saranno richieste
unicamente per i residenti o domiciliati nei territori soggetti a limitazioni.
Nei voli Schengen ed extra Schengen in arrivo, i passeggeri dovranno motivare
lo scopo del viaggio all’atto dell’ingresso.
f) Analoghe
controlli verranno adottati a Venezia per i passeggeri delle navi di crociera
che non potranno sbarcare per visitare la città ma potranno transitare
unicamente per rientrare nei luoghi di residenza o nei paesi di provenienza.
3) La
veridicità dell’autodichiarazione potrà essere verificata anche con successivi
controlli.
4) La
sanzione per chi viola le limitazioni agli spostamenti è quella prevista in via
generale dall’articolo 650 del codice penale (inosservanza di un provvedimento
di un’autorità: pena prevista arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino 206
euro) salvo che non si possa configurare un’ipotesi più grave quale quella
prevista dall’articolo 452 del Codice penale (delitti colposi contro la salute
pubblica che persegue tutte le condotte idonee a produrre un pericolo per la
salute pubblica)
5) Viene
richiamata l’attribuzione del prefetto al monitoraggio dell’attuazione delle
misure previste in capo alle varie amministrazioni. Per quanto concerne le
prescrizioni finalizzate a uniformare gli interventi per contrastare l’epidemia
sul resto del territorio nazionale.