Descrizione
Descrizione dell'attività
Il D.L. n. 19 del 02.03.2024 all’articolo 12 comma 12 (semplificazione di regimi amministrativi in materia di impresa artigiana) individua specifiche attività di impresa artigiana esentate da titoli abilitativi, comunicazioni o segnalazioni, fermi restando i regimi amministrativi previsti dalla normativa di settore per l’esercizio delle attività, nonché gli adempimenti previsti dalla Legge 8 agosto 1985 n. 443, e quelli previsti dalla normativa dell’Unione Europea.
Le attività interessate da questo regime di semplificazione sono contenute nelle tabelle B.I e B.II allegate a questa pagina.
Requisiti per l’esercizio dell’attività in forma semplificata
Le imprese artigiane per l’apertura, trasferimento, subingresso o ampliamento dell’attività possono beneficiare del regime di semplificazione qualora soddisfino tutti i seguenti requisiti:
- Svolgimento di attività ricomprese nell’elenco di cui alle tabelle B. I e B.II allegate alla presente pagina
- Possesso della qualifica di impresa artigiana ai sensi dell’art 3, L. 443/1985
- Assenza di specifiche disposizioni di settore che prevedano l’assoggettamento dell’attività a specifici regimi amministrativi o ad ulteriori adempimenti di carattere ambientale, sanitario e di sicurezza (verifiche preventive a carico dell’utente).
Qualora siano rispettati i requisiti sopra citati non sarà più dovuta la presentazione di una segnalazione di inizio attività presso gli sportelli SUAP ma permangono tutti gli adempimenti dovuti a CCIAA, INPS, INAIL e Agenzia delle Entrate attraverso l’istituto della Comunicazione Unica.
Attività artigianali alimentari in regime di semplificazione (attività n. 26,27,36 e 37 di cui alla tabella B.II)
Per le attività elencate in oggetto, che eseguono fasi di produzione e trasformazione di alimenti, non sarà più dovuta la s.c.i.a. ma solo la presentazione della notifica sanitaria ex. Reg. CE 852/2004.
Qualora intendano effettuare il consumo sul posto dovranno presentare al SUAP relativa comunicazione tramite il portale di impresainungiorno.
Adempimenti per poter svolgere il commercio on-line
Occorre fare le seguenti distinzioni:
- Se trattasi di artigiano iscritto all'albo degli artigiani che commercializza on-line solamente i propri prodotti, non deve presentare s.c.i.a. di inizio attività di commercio on-line in quanto già autorizzato a farlo
- Se trattasi di artigiano iscritto all'albo degli artigiani che commercializza altri prodotti (non quindi frutto del proprio artigianato) deve presentare s.c.i.a. di commercio al minuto on-line
- Se trattasi di artigiano non iscritto all'albo degli artigiani che commercializza on-line i propri prodotti o anche altri (non frutto del proprio artigianato), deve presentare s.c.i.a. di commercio on-line