Codice della Protezione civile

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Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°17 del 22.01.2018, il nuovo Codice della Protezione Civile, che ha abrogato la legge n. 225 del 24.02.1992, è stato approvato con Decreto Legislativo del 02.01.2018 n°1.
Composto da 50 articoli suddivisi in VII capi, il Codice individua le attività, le finalità e la composizione del Servizio Nazionale della Protezione Civile che viene definito come un “servizio di pubblica utilità”
La Riforma riorganizza:
  • le funzioni del sistema nazionale;
  • la prevenzione dei rischi;
  • la gestione delle emergenze.
Il testo prevede, una ripartizione dei fondi destinati alle attività per la protezione civile, ossia:
  • fondo nazionale di protezione civile per le attività di previsione e prevenzione;
  • fondo per le emergenze nazionali;
  • fondo regionale di protezione civile.
Il testo articola il Sistema di Protezione Civile su tre livelli:
  • ​Nazionale;
  • Regionale;
  • Comunale.
Novità rilevante, in tal senso, è rappresentata dalla partecipazione dei cittadini alla pianificazione di protezione civile e dall’integrazione del volontariato organizzato nel Servizio Nazionale della protezione civile.
Con il Codice si definiscono in maniera precisa le competenze del Dipartimento della Protezione Civile, delle Regioni, delle Città metropolitane e delle Province, dei Vigili del fuoco, dei Prefetti e dei Sindaci, nonché dei soggetti che a vario titolo compongono il sistema di Protezione Civile. 
Per quanto concerne gli Enti locali è soprattutto l’articolo 12 quello che contiene i riferimenti normativi agli ambiti di competenza.
 
Le novità principali introdotte dalla nuova normativa sono:
  • ​riconoscimento dei gruppi comunali come facenti parte del sistema;
  • concetto di autoprotezione, ovvero il cittadino ha il diritto di essere informato sugli scenari di rischio, ma anche il dovere di adottare le conseguenti misure di cautela per autoproteggersi.
Altra novità è riferita al richiamo delle procedure di somma urgenza, che possono essere già attivate con la dichiarazione dello stato di mobilitazione previsto  all’art.23.
Se nella 225/1992 veniva solamente elencato, fra le strutture operative nazionali, nel nuovo codice viene evidenziato che spetta ai Vigili del Fuoco (http://www.vigilfuoco.it/aspx/home.aspx) l’intervento di soccorso tecnico, di ricerca e di salvataggio,  assumendo la direzione e la responsabilità 
 
Il Codice stabilisce inoltre le funzioni di Regione e Comune.
Sono di competenza della Regione:
  • adottare e attuare il piano regionale; 
  • adottare gli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali e comunali;
  • gestire la sala operativa regionale. 
Sono di competenza del Comune:
  • disciplinare le modalità di impiego di personale qualificato da mobilitare in occasione di eventi che si verificano nel territorio di altri comuni;
  • adottare con Deliberazione del Consiglio Comunale il piano di Protezione Civile, indicando le procedure per la revisione periodica eventualmente rinviando alcuni atti al Sindaco o alla Giunta o ai dirigenti preposti.
In aggiunta a quanto già previsto, vengono individuate ulteriori responsabilità al Sindaco, che deve:
  • adottare provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all’art.54 del D.lvo 267/2000;
  • svolgere attività di informazione alla popolazione sugli scenari di rischio, sulla pianificazione di Protezione Civile e sui rischi del territorio;
  • coordinare le attività di assistenza alla popolazione colpita.
La prima risposta all’emergenza, qualunque sia la natura e l’estensione dell’evento, deve essere garantita a livello locale, di conseguenza il primo responsabile della Protezione Civile è il Sindaco.
Quando però l’evento non può essere fronteggiato con i mezzi a disposizione del Comune, si mobilitano i livelli superiori attraverso un’azione integrata e coordinata tra Provincia, Prefettura e Regione, fino al coinvolgimento dello Stato in caso di emergenza nazionale.
Questo complesso sistema di competenze trova il suo punto di raccordo nelle funzioni di indirizzo e coordinamento affidate al Presidente del Consiglio dei Ministri, che si avvale del Dipartimento della Protezione Civile.
 
In Italia gli eventi calamitosi sono classificati, ai fini dell'attività di Protezione Civile, in tre diversi tipi, in base ad estensione, intensità e capacità di risposta del sistema di Protezione Civile:
  • tipo a (direzione degli interventi a livello comunale);
  • tipo b (livello provinciale e regionale con coordinamento della Prefettura);
  • tipo c (livello nazionale). 
In tema di Volontariato, la nuova normativa individua in maniera specifica i Gruppi comunali di Protezione Civile, fino ad oggi non inclusi nella disciplina di settore e viene ampliata la sfera delle attività per la concessione dei contributi volte anche al miglioramento della preparazione tecnica dei volontari ed allo sviluppo della resilienza delle comunità. 
Inoltre, i Gruppi comunali di protezione civile, per operare nel settore, devono essere iscritti nel Registro unico.
L’elenco Nazionale del volontariato di Protezione Civile costituisce lo strumento operativo mediante il  quale viene assicurata la partecipazione del volontariato organizzato alle attività di Protezione Civile. 
 
Per quanto riguarda i gruppi comunali di Protezione Civile, il codice stabilisce che:
  • i Comuni possono promuovere la costituzione di un Gruppo comunale di Protezione Civile, che è qualificato “ente del terzo settore costituito in forma specifica”;
  • in eventi di emergenza, relativamente al periodo di effettivo impiego del volontario, il datore di lavoro è tenuto a consentire per un periodo non superiore a trenta giorni continuativi e fino a novanta giorni nell’anno:
  1. il mantenimento del posto di lavoro 
  2. il mantenimento del trattamento economico e previdenziale;
  3. la copertura assicurativa.
Ultimo aggiornamento

24/02/2023, 13:08