Limitazioni al Traffico Veicolare 2023-2024

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Indica le misure adottate per la limitazione alla circolazione del traffico veicolare.

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Aree tematiche
Polizia Locale

Descrizione

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MISURE STRUTTURALI PERMANENTI RELATIVE ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE  in vigore tutto l’anno

dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno (QUINDI TUTTO L’ANNO), nelle giornate dal lunedì al venerdì, escluse quelle festive infrasettimanali, dalle 07,30 alle 19,30 SONO INTERDETTI ALLA CIRCOLAZIONE:
AUTOVEICOLI:  ad esclusione dei veicoli di categoria M3 di tipo urbano, interurbano e suburbano utilizzati per il TPL (Trasporto Pubblico Locale):

  1. non omologati ai sensi delle direttive 91/441/CEE, 91/542/CEE oppure 93/59/CEE e alimentati a benzina o gasolio (autoveicoli di classe “Euro 0 benzina o diesel”) nei comuni appartenenti nella Fascia 1 e 2;
  2. omologati ai sensi delle direttive 91/441/CEE, 91/542/CEE riga A oppure 93/59/CEE e alimentati a benzina o gasolio (autoveicoli di classe “Euro 1 benzina o diesel”) nei comuni appartenenti nella Fascia 1 e 2;
  3. omologati ai sensi delle direttive 91/542/CEE riga B, 94/12/CE, 96/1/CE, 96/44/CE, 96/69/CE, oppure 98/77/CE e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe “Euro 2 diesel”) nei comuni appartenenti nella Fascia 1 e 2;
  4. omologati ai sensi delle direttive 98/69/CE, 98/77/CE fase A, 99/66/CE, 99/102/CE, fase A, 2001/1/CE fase A, 2001/27/CE, 2001/100/CE fase A, 2002/80/CE fase A , 2003/76/CE fase A e alimentati a gasolio in  tutti i comuni ricadenti nella fascia 1 e ai comuni ricompresi nella fascia 2 con popolazione superiore a 30.000 abitanti, come definito nella d.G:R: 2578/14 (autoveicoli di classe “Euro 3 diesel”) nei comuni appartenenti nella Fascia 1 e 2;
  5. omologati ai sensi delle direttive 98/69/CE B, 98/77/CE rif. 98/69/CE B,1999/96 CE B,1999/102 CE B rif. 98/69/CE B, 2001/1 CE rif. 98/69 CE B, 2001/27 CE rif. 99/96 CE riga B1, 2001/100 CE B, 2002/80 CE B, 2003/76 CE B, 2005/55/CE B1, 2006/51/CE rif. 2005/55/CE B1, 2006/81 CE rif. 2005/55 CE B1, 2006/96/CE B, 2008/74/CE rif. 2005/55/CE B1, 2008/74/CE rif. 2005/55/CE B1 (con disp. anti-particolato) e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe “Euro 4/IV diesel”) nei comuni appartenenti nella Fascia 1 e nei comuni di popolazione superiore ai 30.000 abitanti appartenenti alla Fascia 2.

Fino al 30/09/2024, sono esclusi i soli veicoli commerciali (categorie N, N2  e N3) e gli autobus (categorie M2 e M3) dotati di FAP efficace in grado di garantire emissioni di particolato pari o inferiore a 0,0045 g/km oppure pari o inferiore a 0,01 g/km (campo V.5 della carta di circolazione). 

A partire dal 01/04/2024, le limitazioni si estendono anche ai seguenti veicoli:

  1. non omologati ai sensi delle direttive 91/441/CEE, 91/542/CEE oppure 93/59/CEE e alimentati a gas (metano, GPL) in modo esclusivo o bi-fuel (autoveicoli di classe “Euro 0 metano e GPL ”) nei comuni appartenenti nella Fascia 1 e 2;
  2. non omologati ai sensi delle direttive 91/441/CEE, 91/542/CEE oppure 93/59/CEE e alimentati a gas (metano, GPL) in modo esclusivo o bi-fuel (autoveicoli di classe “Euro 1 metano e GPL ”) nei comuni appartenenti nella Fascia 1 e 2.

I MOTOVEICOLI E CICLOMOTORI A DUE TEMPI SONO INTERDETTI ALLA CIRCOLAZIONE:

  • In tutte le giornate della settimana (dal lunedì alla domenica) a tutte le ore del giorno (24 ore su 24) permanentemente tutto l’anno (dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno) i motoveicoli e i ciclomotori a due tempi di classe Euro 0 in tutto il territorio regionale;
  • Nelle giornate dal lunedì al venerdì, escluse quelle festive infrasettimanali, dalle ore 07,30 alle ore 19,30, dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno, i motoveicoli e i ciclomotori a due tempi di classe Euro 1 solo nei comuni appartenenti alla Fascia 1;

AUTOBUS DI CATEGORIA M3 di tipo urbano, interurbano e suburbano utilizzati per il T.P.L.
    Le limitazioni della circolazione e dell’utilizzo di tali veicoli si applicano in tutte le giornate della settimana (dal lunedì alla domenica), a tutte le ore del giorno (24 ore su 24), permanentemente tutto l’anno (dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno) per i veicoli:

  • non omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE e direttive successive e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe Euro 0 diesel);
  • omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE riga A e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe Euro 1 diesel);
  • omologati ai sensi delle direttive 91/542/CEE e 96/1/CE riga B e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe Euro 2 diesel).
 

​​​​​AMBITO DI APPLICAZIONE

Il fermo della circolazione non si applica, ai sensi dell’art. 13, comma 3, della Legge Regionale 24/2006:
  • Autostrade; 
  • Strade di interesse regionale R1 (Tangenziale Sud)
  • Tratti di collegamento tra le autostrade e la Tangenziale Sud e gli svincoli delle stesse e i tratti di collegamento ai parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici o delle stazioni metropolitane e precisamente: Tangenziale Ovest, via Oberdan, tratto tra Tangenziale Montelungo e Tangenziale Ovest, Tangenziale Montelungo
  • Al Piazzale antistante l’Ortomercato per i veicoli provenienti dalla Tangenziale Sud attraverso via Orzinuovi
  • Ai parcheggi della stazione metropolitana di via Chiappa per i veicoli provenienti dalla Tangenziale Sud attraverso via Serenissima
  • Ai parcheggi posti a est dell’area spettacoli viaggianti di via Borgosatollo nonché ai parcheggi della stazione metropolitana Poliambulanza per i veicoli provenienti dalla Tangenziale Sud attraverso via Dario Morelli.
  • Ai parcheggi della stazione metropolitana Prealpino per i veicoli provenienti dalla Valtrompia o comunque da nord rispetto alla città capoluogo​

MOVE-IN
In alternativa alle limitazioni permanenti temporali stabilite su fasce orarie e giornaliere di cui sopra, è confermata la limitazione chilometrica MOVE-IN alla circolazione dei veicoli inquinanti monitorata attraverso il conteggio dei chilometri. il raggiungimento della soglia determina l’impossibilità di utilizzo del veicolo in qualsiasi fascia oraria.

VEICOLI ESCLUSI DAL FERMO
  • veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;
  • veicoli alimentati a benzina muniti di impianto, anche non esclusivo, alimentato a gas naturale o gpl, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione;(nota bene dal 01/04/2024 la deroga è da intendersi per veicoli almeno Euro 2);
  • **veicoli alimentati a gasolio, dotati di efficaci sistemi di abbattimento delle polveri sottili, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, omologati ai sensi della vigente normativa (FAP).
 
** Per efficace sistema di abbattimento delle polveri si intende un sistema in grado di garantire un valore di emissione della massa di particolato pari o inferiore a 0,0045 g/km oppure pari o inferiore a 0,01 g/kWh (come riportato nel campo V.5 carta circolazione oppure in assenza di valore nel campo V.5 come dimostrabile dal certificato di omologazione), nelle more della regolamentazione di sistemi in grado di abbattere sia l’emissione di polveri che l’emissione di ossidi di azoto (rilevanti per la formazione di particolato secondario) e comunque fino al 31 marzo 2023 per le autovetture (categoria M1) e fino al 30 settembre 2024 per i veicoli commerciali e per gli autobus (categorie N1, N2, N3, M2 e M3).
  • i veicoli di interesse storico o collezionistico ai sensi dell’articolo 60, comma 4, del d.lgs. 285/1992 e i veicoli con più di vent’anni e dotati dei requisiti tecnici previsti dall’articolo 215 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in possesso di un documento di riconoscimento redatto secondo le norme del Codice tecnico internazionale della Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA), rilasciato da associazioni di collezionisti di veicoli storici iscritte alla FIVA o da associazioni in possesso di equipollente riconoscimento regionale;
  • veicoli classificati come macchine agricole di cui all’art. 57 del d.lgs. 285/92;
  • motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n. 97/24/CEE del Parlamento Europeo e del consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti Euro 0 o pre Euro 1;
  • veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale, di seguito specificati:
  • veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce Rossa italiana, dei corpi e servizi di Polizia municipale e provinciale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale;
  • veicoli di pronto soccorso sanitario;
  • scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL) – fatto salvo quanto già disciplinato per i veicoli di categoria M3 adibiti a servizi di TPL;
  • veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso;
  • veicoli utilizzati per servizi di assistenza ai portatori di handicap, muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco o suo delegato;
  • autovetture targate CD (Corpo Diplomatico) e CC (Corpo Consolare);
  • veicoli con prenotazione della visita di revisione, al solo fine di recarsi alla stessa prescritta revisione e nel rispetto della normativa statale in materia di circolazione stradale.
 
DEROGHE 
Sono derogati dal fermo della circolazione i seguenti veicoli:
 
  • veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza;
  • veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica;
  • veicoli con a bordo almeno tre persone (car pooling);
  • veicoli delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti C, CE, D, DE, C1, C1E, D1, D1E e BE ai sensi dell’art. 116 del Decreto legislativo 285/1992;
  • veicoli aderenti al Progetto Move-In;
  • veicoli speciali definiti dall’art. 54 lett. f), g) e n) del Codice della Strada;
  • veicoli degli operatori del commercio ambulante aderenti ai servizi aggiunti Move-In secondo le modalità previste dai provvedimenti specifici vigenti.
 
​​​​ SOSPENSIONE DEL PROVVEDIMENTO
  • La sospensione del provvedimento di fermo della circolazione potrà essere disposta per effetto del verificarsi di eventi imprevisti ed eccezionali a carattere meteo – climatico e sociale , quali gli scioperi del Trasporto Pubblico Locale
​I Comuni non possono concedere deroghe speciali al di fuori di quelle previste dal provvedimento regionale.​
 
SANZIONI
  • A norma dell’articolo 13, comma 6, della l.r. 24/06, i controlli sul rispetto delle limitazioni alla circolazione dei veicoli sono effettuati dai soggetti che svolgono servizi di polizia stradale e l’irrogazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie, in caso di accertamento delle violazioni, interviene ai sensi dell’articolo 27, comma 11 della l.r. 24/06. I proventi delle sanzioni spettano ai Comuni nel cui territorio è stata accertata la violazione ai sensi dell’articolo 27, comma 18bis, della l.r. 24/06
  • Artt. 13, 22 e 27 c.11 L.R. 24/2006 e dd. G.R. N. 2055/2019  e precedenti delibere, indicando la sanzione corrispondente e cioè euro 150,00 (doppio del minimo L.689/81).
Competente per eventuali ricorsi è il dirigente del Settore Polizia Locale.

MISURE STRUTTURALI PERMANENTI aggiuntive di LIVELLO 1 E LIVELLO 2 in vigore dal 1° ottobre al 31 marzo dell’anno successivo al superamento della soglia di inquinanti

PERDURARE DEGLI ACCUMOLI INQUINANTI
MECCANISMO DI ATTIVAZIONE DELLE MISURE TEMPORANEE

Nel bacino delle quattro regioni, Lombardia, Veneto, Piemonte ed Emilia Romagna, nei comuni con numero di abitanti superiore a 30.000, ricompresi nelle fasce 1 e 2:

  • il superamento per oltre 4 giorni dei livelli di PM 10, oltre il consentito, pone in atto un meccanismo di attivazione delle misure di livello 1.
  • il superamento per oltre 7 giorni dei livelli di PM 10 oltre il consentito, pone in atto un meccanismo di attivazione delle misure di livello 2.

L’attivazione dei livelli 1 e 2 sarà comunicata e validata da ARPA Lombardia e messi a disposizione da Regione Lombardia attraverso un applicativo informatico.

L’applicazione dei livelli 1 e 2 scatta automaticamente al superamento degli inquinanti PM10, come sopra indicato e si applica nel periodo che intercorre dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno, con validità anche nelle giornate di sabato, domenica e festivi.

Le misure temporanee di livello 1, (aggiuntive rispetto all’azione ordinaria) sono:

Limitazione alla circolazione di:

  • autoveicoli appartenente alla classe ambientale euro 0 e 1, di tutte le alimentazioni (metano o gpl incluso;) 
  • autoveicoli appartenente alla classe ambientale euro 2-3-4 diesel, pur se provviste di FAP; 

Divieto a tutti i veicoli di sostare con il motore acceso.

Si mantengono le deroghe ed esclusioni previste dall’allegato 1 della DGR 7095/17 ovvero quelle dell’azione ordinaria.

Le misure temporanee di livello 2 (aggiuntive rispetto a quelle di livello 1) sono:

  • Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di un impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 5 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal D.M. 186/2017
Ultimo aggiornamento

12/02/2024, 15:32