Commercio su aree pubbliche su posteggio di mercato

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Informazioni generali sul commercio su aree pubbliche su posteggio di mercato

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Aree tematiche
Fiere e mercati

Descrizione

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​​​​​​Descrizione dell'attività

Il mercato è un'area pubblica, o privata, della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da almeno tre posteggi, attrezzata o meno, destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi.

Il posteggio è una parte di  area pubblica, o privata, della quale il Comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale. L'attività è regolamentata dal Regolamento comunale per il commercio su area pubblica.

 

Assegnazione dei posteggi

I posteggi delle aree mercatali vengono assegnati mediante apposito bando, a seguito del quale viene stilata una graduatoria secondo i seguenti criteri:

- maggior numero di presenze maturate nell'ambito del singolo mercato;

- attestato di frequenza ai corsi di formazione di cui all'art. 1 bis, comma 8, della L.R. 21.3.2000 n. 15 e successive modifiche ed integrazioni;

- anzianità di registro delle imprese;

- anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal Registro delle imprese.

L'autorizzazione e la concessione di posteggio sono rilasciate in applicazione della suddetta graduatoria entro 30 giorni dalla pubblicazione della medesima.

 

Subingresso e reintestazione dell'autorizzazione

Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda o di un ramo d'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti morali e professionali (nel caso di commercio alimentare) previsti dalla legge.

La reintestazione dell'autorizzazione su posteggi dati in concessione è effettuata previa comunicazione del reintestatario e contestuale autocertificazione del possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività commerciale.

Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità del dante causa relativi all'autorizzazione ceduta.

 Il subentrante in possesso dei requisiti deve comunicare l'avvenuto subingresso entro quattro mesi, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività, salvo proroga di ulteriori trenta giorni in caso di comprovata necessità.

Il subentrante per causa di morte può continuare provvisoriamente l'attività con l'obbligo di comunicare l'avvenuto subingresso entro un anno dalla morte del titolare dell'autorizzazione.

 

Requisiti per lo svolgimento dell'attività

Settore alimentare e attività di somministrazione alimenti e bevande:

L'attività è consentita a chi è in possesso dei requisiti morali e di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, in proprio o presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;

c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

I requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.

Settore non alimentare:

L'attività è consentita a chi è in possesso dei requisiti morali.

 

Variazione dell'attività

Documentazione da presentare per il subingresso, la sospensione, la ripresa, il cambiamento della ragione sociale dell'attività:

  • Comunicazione attraverso il portale impresainun​​giorno  ;
  • in caso di cessione/affitto d'azienda:
  • copia dell'atto notarile registrato o, in alternativa, dichiarazione di stipula rilasciata dal notaio;
  • restituzione dell'originale dell'autorizzazione/concessione al Servizio SUAP del Comune di Brescia a mezzo raccomandata entro 15 gg. dalla data di trasmissione della comunicazione di subingresso;
  • qualora l'attività sia riferita al settore alimentare/somministrazione: ricevuta di pagamento diritti sanitari a favore di ATS;

 

Cessazione dell'attività

Documentazione da presentare per la cessazione dell'attività:
  • Comunicazione di cessazione attraverso il portale impresainun​​giorno;
  • restituzione dell'originale dell'autorizzazione/concessione al Servizio SUAP del Comune di Brescia a mezzo raccomandata entro 15 gg. dalla data di trasmissione della​ comunicazione di cessazione.

 

Adempimenti previsti dalla Legge Regionale Lombardia 2.2.2010, n. 6 a carico degli operatori ambulanti al fine di contrastare l'abusivismo nei mercati e nelle fiere:
 
Carta di esercizio: documento identificativo dell'operatore ambulante nel quale sono indicate, oltre ai dati dell'impresa, tutte i dati relativi ai titoli autorizzativi (posteggi fissi, itineranti, sagre e fiere) in possesso dell'operatore stesso.
La carta di esercizio è compilata dall'operatore ambulante o dalle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale. I titoli autorizzativi verranno vidimati dal Comune ove l'operatore svolge l'attività.
 
Attestazione: documento dal quale si evince l'assolvimento degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali dell'operatore ambulante.
Ai sensi della Deliberazione Giunta Regionale Lombardia n. 5345/2016 tutti gli operatori che svolgono l'attività in Lombardia, sia su posteggio sia in forma itinerante, anche se titolari di autorizzazione rilasciata da un Comune appartenente ad altra Regione italiana, devono possedere l'attestazione annuale.
L'operatore titolare di autorizzazione rilasciata da un Comune non lombardo deve richiedere il rilascio dell'attestazione annuale al Comune lombardo nel quale intende iniziare l'attività in Lombardia. Alla richiesta dovrà essere allegata copia dei titoli che si intendono utilizzare per l'esercizio dell'attività medesima. In alternativa, la richiesta può essere presentata ad una delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative ai sensi della legge 580/1993. 
La compilazione della Carta di Esercizio ed Attestazione Annuale avviene mediante collegamento alla piattaforma regionale Procedimenti  ed accesso al servizio Carta di Esercizio ed Attestazioni.​ ​

Normativa di riferimento
  • Legge Regionale n. 6 del 2/02​/2010 e s.m.i.​​
  • Regolamento comunale per il commercio al dettaglio su aree pubbliche adottato con delibera C.C. 16/02/2004 n. 22/3035  P.G.​

Ultimo aggiornamento

09/03/2023, 11:09