Interventi sulle strutture - riferimenti normativi

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Autorizzazione Sismica - Depositi

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   ​​​​​​​​​​​​​​​​​  L 55/2019 - LR 33/2015 - DGR X/5001/2016  - DGR 4317/2021

 

Il Comune di Brescia a far data dal 1/1/2020 ha attivato l'obbligo della presentazione digitale della documentazione inerente le strutture sul portale comunale, non saranno ammesse modalità di presentazione o integrazione della documentazione in modalità differenti a quanto stabilito con Determina Dirigenziale  n. 406/2021 (vedi allegato). 

Si rammenta che per il pagamento dei diritti di segreteria DI DEPOSITI ED AUTORIZZAZIONI il versamento dovrà avvenire unicamente tramite il sistema PAGO PA, le tariffe sono pubblicate nella sezione a lato denominata "Costi e modalità di versamento".

L'autorizzazione sismica è l'atto preventivo necessario per la realizzazione di opere o costruzioni, comprese le varianti sostanziali in corso d'opera e le sopraelevazioni. Essa precede l'avvio dei lavori ed è un provvedimento autonomo rispetto al titolo abilitativo edilizio, benché ad esso correlato.

Qualora per  la realizzazione di opere o costruzioni, comprese le varianti sostanziali in corso d'opera e le sopraelevazioni non ricorra l’obbligo di acquisire  l’autorizzazione sismica deve essere effettuato il deposito sismico – art 93 e 94 bis dpr 380/2001.
In tal caso prima dell’avvio dei lavori  deve essere acquisito l’attestato di avvenuto deposito,  documento  autonomo rispetto al titolo abilitativo edilizio benché ad esso correlato,  rilasciato dall’autorità comunale competente a seguito di  verifica formale, con esito favorevole, svolta sulla documentazione depositata.

L’autorità competente in materia sismica, definita  ai sensi della DGR 30.3.2016 n. X/5001,  secondo il regolamento di organizzazione degli uffici del comune di Brescia  è individuata nel dirigente dell’UDS sicurezza ambienti di lavoro, presso l’area servizi tecnici e sicurezza ambienti di lavoro

Ai sensi dell’art. 65 del DPR 380/2001 comma 1, le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico, è possibile in caso di presentazione di istanza di autorizzazione sismica/deposito, spuntare l’apposita opzione prevista sul mod. 1, affinché la stessa documentazione abbia valore anche ai sensi dell’art. 65.

In caso contrario, prima dell’inizio dei lavori, dovrà essere presentata  Denuncia dei lavori di realizzazione di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, ai sensi dell’Art. 65  DPR 380/2001,  contenente l'individuazione dell’impresa, nomina del collaudatore e deposito del progetto oggetto dell’autorizzazione o del deposito firmato digitalmente dal costruttore.

Nel caso di lavori finalizzati all’eliminazione di barriere architettoniche presso edifici privati  è possibile selezionare la casella opzionale “art. 80” presente nel modulo 1  (la presente comunicazione di deposito ricade nell’ambito di applicazione dell’art. 80 del DPR 380/2001) e iniziare i lavori, da realizzare in ogni caso nel rispetto delle norme antisismiche, senza che sia rilasciata l’autorizzazione sismica, acquisendo l'attestato di avvwenuto deposito, fermo restando l’obbligo del preavviso e dell’invio del progetto alle competenti autorità.

La Circolare regionale n. 1/2020 sostituisce  integralmente la circolare n° 9/2019 e contiene il seguente schema riepilogativo scaricabile anche a fondo pagina:

 tabella riepilogativa interventi circolare regionale1/2020

NUOVA MODULISTICA  - ENTRATA IN VIGORE

La Giunta regionale lombarda ha approvato l'allegata delibera, con la quale ha dettato "Linee di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni trasferite ai Comuni in materia sismica (artt. 3, comma 1, e 13, comma 1, della l.r. n. 33/2015) – implementazione ai fini di semplificazione della modulistica prevista dall'allegato B alla d.g.r. n. X/5001/2016", i cui contenuti hanno efficacia dal 1 gennaio 2020.

 Sul portale  regionale, nella sezione dedicata alla sismica sono presenti i seguenti NUOVI moduli:

  • modulo 14 – deposito della relazione a struttura ultimata
  • modulo 15  – comunicazione di deposito del certificato di collaudo statico
  • modulo 16 – comunicazione di deposito della dichiarazione di regolare esecuzione

Nella sezione dedicata alla sismica sul portale comunale trovano finalmente la giusta collocazione tutte le informazioni che riguardano i progetti sulle strutture  (autorizzazioni e depositi anche in variante e le varianti non sostanziali), che consentono all'autorità competente di chiudere un procedimento e/o di aprirne un altro (ad esempio i controlli delle autorizzazioni e dei depositi che si effettuano nel semestre successivo all'autorizzazione o alla presentazione del deposito).

​Per quanto attiene la presentazione del modulo 14 /15/16 si precisa che sono oggetti all'imposta di bollo di euro  16,00

 

COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI
La Regione Lombardia ha approvato l’aggiornamento dei nuovi moduli edilizi unificati e standardizzati con delibera di Giunta regionale n. XI/784 del 12/11/2018, pubblicata sul BURL n. 47 del 19/11/2018, in adeguamento alle disposizioni della normativa comunitaria, nazionale e regionale.  È possibile collegarsi alla pagina dei moduli pratiche sismiche - portale regionale
La comunicazione di fine lavori dovrà essere caricata nella sezione del portale comunale.

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Legge regionale 21 10 dicembre 2019 art.6 "seconda legge di semplificazione"

Legge Regionale 12 ottobre 2015, n. 33 "Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche ". vedi testo aggiornato

Delib.G.R. 30-3-2016 n. 10/5001 "Approvazione delle linee di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni trasferite ai comuni in materia sismica (artt. 3, comma 1, e 13, comma 1, della L.R. 33/2015). Pubblicata nel B.U. Lombardia 7 aprile 2016, n. 14."

D.d.u.o. 22 maggio 2019 - n. 7237 "Aggiornamento del d.d.u.o. 21 novembre 2013 n. 19904 - Approvazione elenco delle tipologie degli edifici ed opere infrastrutturali di interesse strategico e di quelli che possono assumere rilevanza per le conseguenze di un eventuale collasso in attuazione della d.g.r. n. 19964 del 7 novembre 2003".

Legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55 "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici."

 

Aggiornamento del 22 maggio 2019

L'elenco degli edifici ed opere strategici e/o rilevanti a fini sismici per la Regione Lombardia è stato aggiornato con D.d.u.o. 22 maggio 2019 - n. 7237 
"Aggiornamento del d.d.u.o. 21 novembre 2013 n. 19904 - Approvazione elenco delle tipologie degli edifici ed opere infrastrutturali di interesse strategico e di quelli che possono assumere rilevanza per le conseguenze di un eventuale collasso in attuazione della d.g.r. n. 19964 del 7 novembre 2003".

 

Aggiornamento  Variante di adeguamento della componente geologica del PGT  

Si rende noto che con deliberazione di GC . 34 del 16.04.2018 PG 88759 è stata adottata la variante di adeguamento della componente geologica del PGT del Comune di Brescia al Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) e ad ulteriori condizioni di rischio di livello locale,  la deliberazione di giunta con i  relativi  allegati è consultabile al seguente link : componente geologica PGT


Aggiornamento del 21 febbraio 2018:

Le nuove Norme Tecniche Costruzioni (NTC 2018) sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2018 e sono quindi entrate in vigore dal 22 marzo (30 giorni dopo la pubblicazione).

Le nuove NTC si compongono di un decreto di tre articoli e di un allegato – il cuore delle nuove regole – composto da 12 capitoli.
Sul supplemento ordinario n. 5 alla Gazzetta ufficiale n. 35 del 11 febbraio 2019 è stata pubblicata la Circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 21 gennaio 2019, n. 7 del Consiglio superiore del Lavori Pubblici recante “Istruzioni per l’applicazione dell’Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018”.

Il decreto contiene anche un allegato di 12 capitoli, il cuore di contenuto del decreto stesso.
Tre le vere novità delle nuove Norme Tecniche Costruzioni contenute nell’allegato:
1) La semplificazione delle regole sulla messa in sicurezza degli edifici esistenti;
2) nuovi standard per gli interventi di miglioramento, cioè quelli in cui non si mette mano alla struttura dell’edificio;
3) i materiali utilizzati per uso strutturale e i coefficienti che determinano le caratteristiche degli elementi portanti degli edifici.


Le opere private le cui parti strutturali erano in corso di esecuzione, per cui sia già stato depositato il progetto esecutivo, resteranno fuori dalle nuove NTC e potranno utilizzare il vecchio regime.
Stessa sorte anche per le opere pubbliche in corso di esecuzione, con contratti già firmati, progetti definitivi o esecutivi già affidati.
Dal momento in cui le nuove NTC sono entrate in vigore (22 marzo 2018) quelle vecchie non hanno più valore, perché i progetti andranno redatti in base alle nuove regole.

Le nuove istanze depositate a decorrere dalla data del 22 marzo  2018 devono essere conformi a quanto stabilito dalle nuove NTC 2018.

Estratto DECRETO 17 gennaio 2018 - Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni».  
- Art. 2.  Ambito di applicazione e disposizioni transitorie

1. Nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per le opere pubbliche o di pubblica utilità in corso di esecuzione, per i contratti pubblici di lavori già affidati, nonché per i progetti definitivi o esecutivi già affidati prima della data di entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni di cui all’art. 1, si possono continuare ad applicare le previgenti norme tecniche per le costruzioni fino all’ultimazione dei lavori ed al collaudo statico degli stessi.
Con riferimento alla seconda e alla terza fattispecie del precedente periodo, detta facoltà è esercitabile solo nel caso in cui la consegna dei lavori avvenga entro cinque anni dalla data di entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni di cui all’art. 1. Con riferimento alla terza fattispecie di cui sopra, detta facoltà è esercitabile solo nel caso di progetti redatti secondo le norme tecniche di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008.

2. Per le opere private le cui opere strutturali siano in corso di esecuzione o per le quali sia già stato depositato il progetto esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni, presso i competenti uffici prima della data di entrata  in vigore delle Norme tecniche per le costruzioni di cui all’art. 1, si possono continuare ad applicare le previgenti  Norme tecniche per le costruzioni fino all’ultimazione dei lavori ed al collaudo statico degli stessi. 

Ultimo aggiornamento

07/03/2023, 08:12