Strutture ricettive non alberghiere/locazioni turistiche/strutture alpinistiche/aziende ricettive all'aria aperta

Dettagli della notizia

Descrizione breve
Strutture ricettive non alberghiere/locazioni turistiche/strutture alpinistiche/aziende ricettive all'aria aperta

Tempo di lettura:

35 min

Aree tematiche
Istanze e comunicazioni

Descrizione

Descrizione

​​​ATTIVITA' RICETTIVE NON ALBERGHIERE (BED & BREAKFAST, OSTELLI PER LA GIOVENTU', FORESTERIE LOMBARDE, LOCANDE, CASE PER FERIE, CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE, LOCAZIONI TURISTICHE​) - STRUTTURE ALPINISTICHE ( RIFUGI ALPINISTICI, RIFUGI ESCURSIONISTICI, BIVACCHI FISSI, VIABILITA' ALPINA) - AZIENDE RICETTIVE ALL'ARIA APERTA (CAMPEGGI, VILLAGGI TURISTICI, AREE DI SOSTA).

 

STRUTTURE RICETTIVE NON ALBERGHIERE:

​case per ferie;

ostelli per la gioventù;

case e appartamenti per vacanze;

foresterie lombarde;

locande;

bed & breakfast;

alloggi o parti di essi, per finalità turistiche, in regime di locazione gestite in forma imprenditoriale/non imprenditoriale (locazioni turistiche).

 

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

Le case per ferie sono strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite, al di fuori di normali canali commerciali, da enti pubblici o religiosi, enti privati, associazioni e fondazioni operanti, senza fine di lucro, per Il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali o sportive, nonché da enti o imprese.

In caso di gestione da parte di imprese, possono accedere alle strutture solo i dipendenti delle stesse e i loro familiari.

Gli ostelli per la gioventù sono strutture ricettive attrezzate per il soggiorno, prevalentemente di giovani, gestite da soggetti pubblici o privati per il conseguimento di finalità turistiche, sociali, culturali ed educative.

Le case e appartamenti per vacanze sono strutture ricettive gestite in modo unitario e organizzate per fornire alloggio e eventualmente servizi complementari, in unità abitative, o parti di esse, con destinazione residenziale, composte da uno o più locali arredati e dotati di servizi igienici e di cucina e collocate in un unico complesso o in più complessi immobiliari.

Le case e gli appartamenti per vacanze possono essere gestite:

  1. in forma imprenditoriale;​
  2. in forma non imprenditoriale, da coloro che hanno la disponibilità fino a un massimo di tre unità abitative e svolgono l'attività in modo occasionale. 

Nell’attività Case e Appartamenti per vacanze, sia con gestione imprenditoriale che non imprenditoriale, per ospitare l’utenza NON è richiesta la stesura di contratti di locazione.

Nell’attività non imprenditoriale, considerato l’obbligo di chiusura per almeno novanta (90) giorni anche non continuativi (sospesi per gli anni 2020 e 2021), si può ospitare la stessa persona anche per un periodo pari a nove mesi senza l’obbligo di effettuare un contratto di locazione.

Nell’attività imprenditoriale, non avendo alcun obbligo di chiusura, si può ospitare la stessa persona anche per un anno sempre senza l’obbligo di effettuare un contratto di locazione.

Nelle C.A.V. (imprenditoriali e non) può essere svolta esclusivamente ricettività turistica e di conseguenza non si può locare ad uso abitativo. Ne consegue che le C.A.V. non imprenditoriali durante i 90 o più giorni di chiusura non possano essere adibite a diversa destinazione, nemmeno a fronte di contratti di affitto registrati (e non) all’Agenzia delle Entrate.

Se la struttura ha destinazione turistica tale rimane anche durante il periodo di chiusura.

Qualora si volesse stipulare contratto di locazione nell’unità abitativa adibita ad attività C.A.V. è necessario procedere alla cessazione definitiva dell’attività turistica (con le modalità indicate nell’articolo 38 comma 6 Legge Regionale n.27/2015)

Le CAV imprenditoriali e NON imprenditoriali sono obbligate alla registrazione dei movimenti turistici nel portale regionale ROSS1000, entro il giorno 5 del mese successivo a quello di riferimento, ai sensi del Decreto Legislativo n.322/89 (art.7), dal Regolamento UE n.692/2011 e dalla Legge Regionale n.27/2015:
 
• la mancata compilazione dei flussi parziale o totale, nei tempi e nelle modalità indicate, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.38 comma 8 della L.R. n.27/2015;

• sia la chiusura temporanea che l'apertura senza movimento della struttura sono da segnalate nel mese di competenza in ROSS1000 e non possono essere omesse;

 
Le foresterie lombarde sono strutture ricettive gestite in forma imprenditoriale, in non più di sei camere, con un massimo di quattordici posti letto da chi, anche in un immobile diverso da quello di residenza, fornisce alloggio ed eventuali servizi complementari, compresa la somministrazione di alimenti e bevande esclusivamente per le persone alloggiate.
 
Le locande sono strutture ricettive complementari all'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, gestite dallo stesso titolare in forma imprenditoriale in non più di sei camere con un massimo di quattordici posti letto. L'attività di locanda è svolta in modo unitario nello stesso edificio in cui si svolge l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, comprese le pertinenze, dallo stesso titolare previa presentazione Scia.
 
I locali destinati all'esercizio di locanda devono possedere  le caratteristiche strutturali igienico-sanitarie previste per i locali di civile abitazione. 
I locali di nuova costruzione destinati a locanda devono possedere le caratteristiche strutturali igienico-sanitarie previste per le strutture ricettive alberghiere.
 
I bed & Breakfast sono attività svolte a conduzione familiare in forma non imprenditoriale da chi, in maniera non continuativa, fornisce alloggio e prima colazione in non più di quattro camere con un massimo di dodici posti letto avvalendosi della normale organizzazione familiare, ivi compresa l'eventuale presenza di collaboratori domestici della famiglia.
L'attività è esercitata al numero civico di residenza anagrafica del titolare, comprese le pertinenze.
L'esercizio dell'attività di Bed & Breakfast non necessita di iscrizione nel registro delle imprese e di apertura di partita iva e beneficia delle agevolazioni previste dalla Regione.
 
Alloggi o  parti di essi, per finalità turistiche, in regime di locazione gestite in forma imprenditoriale/non imprenditoriale (locazioni turistiche):
 

Regione Lombardia, con proprio atto n. 17869 del 6 dicembre 2019, ha deliberato il D.D.u.o. - Decreto Dirigente Unità Organizzativa Giunta Regionale - relativo alla "Approvazione dello schema di richiesta di riclassificazione in locazioni turistiche di attività avviate come Case ed appartamenti per vacanze (C.A.V.) – integrazione D.D.u.o. n. 13056 del 17.09.2019".

​Si fa inoltre presente che, tale attività, la LOCAZIONE TURISTICA, non si configura come struttura ricettiva e, pertanto, per il gestore e per l'agenzia di gestione, non sono previsti i sottoelencati adempimenti:

  • comunicazione delle tariffe;
  • cessazione temporanea;
  • periodo di chiusura di 90 giorni (non obbligatorio);
  • polizza assicurativa (non obbligatoria);

Le LOCAZIONI TURISTICHE saranno presenti nel portale della Regione Lombardia ROOS1000 e avranno l'obbligo di:

  • comunicazione dei flussi (inserimento nel portale della Regione Lombardia  ROOS1000);
  • comunicare gli alloggiati alla Questura;
  • utilizzare il codice CIR - Codice identificativo di riferimento.

LOCAZIONE TURISTICA. Sono alloggi dati in locazione ex. art. 53 del codice del turismo (D.lgs. 79/2011), art. 1 comma 2 della L. 431/1998 e art. 1571 del Codice civile. Hanno destinazione urbanistica residenziale e possiedono i requisiti igienico sanitari ed edilizi previsti per i locali di civile abitazione. Si considerano LOCAZIONI con finalità TURISTICHE, quelle aventi durata non superiore a 30 giorni (rif. R.R. n. 7/2016), senza registrazione del contratto di locazione. Dal 02.11.2024, data di entrata in funzione della Banca dati nazionale delle strutture ricettive BDSR, le Locazioni Turistiche sono automaticamente abilitate a sottoscrivere tutte le tipologie di contratti di locazione turistiche individuati dalla normativa statale, quindi anche superiori ai 30 giorni.

 

STRUTTURE ALPINISTICHE

Rifugi alpinistici
Rifugi escursionistici
Bivacchi fissi
Viabilità alpina
I rifugi alpinistici sono strutture ricettive idonee a offrire ospitalità e ristoro, gestite e poste a quota non inferiore a 1.000 metri di altitudine in zone isolate di montagna, inaccessibili mediante strade aperte al traffico ordinario o linee ferroviarie di servizio pubblico, a esclusione delle sciovie, oppure distanti da esse almeno 1.500 metri lineari o 150 metri di dislivello.
 
I rifugi escursionistici sono strutture ricettive idonee a offrire ospitalità e ristoro, gestite e poste a quota non inferiore a 600 metri di altitudine, al di fuori dei centri abitati, in luoghi accessibili anche mediante strade aperte al traffico di servizio o impianti di trasporto pubblico, a esclusione delle sciovie.
 
I bivacchi fissi sono locali di alta montagna incustoditi e senza viveri, allestiti con un minimo di attrezzatura per fornire riparo ad alpinisti ed escursionisti posti in luoghi isolati a quota non inferiore a 2.000 metri di altitudine e distanti almeno 3.000 metri lineari o 300 metri di dislivello da strade aperte al traffico di servizio, rifugi alpinistici o impianti di risalita.
 
Per viabilità alpina si intende la rete sentieristica che favorisce il collegamento dal fondovalle ai villaggi alpini, agli alpeggi, ai rifugi e bivacchi, alle mete di interesse escursionistico, alpinistico, storico-culturale, favorendo anche il collegamento tra di loro. Le specifiche caratteristiche delle tipologie di viabilità alpina sono definite con deliberazione di Giunta.
 
AZIENDE RICETTIVE ALL'ARIA APERTA
Sono aziende ricettive all'aria aperta gli esercizi a gestione unitaria, aperti al pubblico, che, in aree recintate e attrezzate, forniscono alloggio, in propri allestimenti o offrono ospitalità in piazzole attrezzate alla sosta e al rimessaggio di tende o altri mezzi di pernottamento mobili di proprietà di turisti. Le aziende ricettive all'aria aperta, in relazione alle caratteristiche strutturali e ai servizi che offrono, si distinguono in:
 
Campeggi:  strutture ricettive che, prevalentemente, offrono ospitalità in piazzole attrezzate alla sosta e al rimessaggio di tende o di altri mezzi di pernottamento mobili di proprietà di turisti. L'allestimento di campeggi all'interno di parchi regionali è consentito solo se compatibile con le previsioni dei piani territoriali di coordinamento dei parchi stessi.
 Villaggi turistici: strutture ricettive che offrono ospitalità prevalentemente in allestimenti di proprietà della società di gestione o del  gestore e costituiti da unità abitative fisse o mobili. 
Aree di sosta: esercizi riservati esclusivamente alla sosta e al parcheggio di autocaravan o di caravan, realizzati dal proprietario o gestore dell'area, con piazzole dotate dei servizi di alimentazione elettrica e di scarico delle acque reflue. In tali aree, la sosta è consentita per un periodo massimo di due notti.
 
REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA':
L'AVVIO delle attività di seguito elencate è soggetta a SCIA  da inviare tramite il Portale impresainungiorno.
  • case per ferie;
  • ostelli per la gioventù;
  • foresterie lombarde;
  • locande;
  • bed & breakfast;
  • rifugi alpinistici;
  • rifugi escursionistici;
  • viabilità alpina;
  • aziende ricettive all'aria aperta. 
Alla SCIA allegare:
a) la dichiarazione relativa ai servizi offerti e al rispetto degli standard qualitativi e delle dotazioni minime obbligatorie;
b) la planimetria dell'unità immobiliare o della relativa porzione sottoscritta da un tecnico abilitato, in scala 1:50 o 1:100​ con  indicazione dei dati catastali,  della superficie utile dei vani,  dell'altezza,  del numero dei posti letto,  dei vani comuni, dei vani  riservati e delle eventuali aree di pertinenza,  delle superfici finestrate di ogni vano.
c) Attestazione di pagamento ATS secondo le specifiche di cui alla pagina "Tariffario aggiornato e modalità di pagamento delle prestazioni erogate dal dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria (ATS)";
 
L'AVVIO delle attività di seguito elencate è soggetta a COMUNICAZIONE preventiva da inviare tramite il portale impresainungiorno:
  • case e appartamenti per vacanze;
  • locazione turistica;
  • bivacchi fissi.
Alla comunicazione allegare:
planimetria catastale 
 
REQUISITI SOGGETTIVI:
Per svolgere l'attività è necessario soddisfare i requisiti previsti dalla normativa antimafia e possedere i requisiti morali.
 I requisiti morali ai sensi dell'art. 71, commi 1,2,3,4, del Dlgs 59/2010 devono essere posseduti:
- dal legale rappresentante, da persona preposta all'attività ricettiva e da tutti i soggetti di cui all'art. 2, comma 3 del D.P.R. n.     252/1998 per le società, le associazioni e gli organismi collettivi;
- dal titolare e da persona preposta all'attività ricettiva per l'impresa individuale;
- dalla persona fisica in caso di attività ricettive gestite in forma non imprenditoriale.
 
MODALITA' DI ESERCIZIO: 
Le modalità di esercizio delle singole attività (ovvero i requisiti minimi richiesti per ciascuna tipologia, quali ad esempio il numero di posti letto, di servizi igienici, di accessori obbligatori in dotazione, etc…) sono indicate in apposite tabelle allegate al Regolamento Regionale del 5 agosto 2016 n. 7.
 
POLIZZA ASSICURATIVA: 
Tutte le attività ricettive non alberghiere, sono tenute a stipulare una polizza assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso i clienti, commisurata alla capacità ricettiva (art. 38, comma 10 della Legge Regionale 01/10/2015 n. 27). 
 
RISCHIO INCENDIO: 
 
- Nel caso in cui la struttura ricettiva non alberghiera ha più di 25 posti letto, è necessario procedere agli adempimenti/dichiarazioni previste dal D.p.r. 151/2011 relativi alla Prevenzione Incendi per i Vigili del Fuoco (VV.F.).
 
 
Allegati alla Scia Unica/comunicazione:
 
  • copia documento d'identità in corso di validità;
  • per i cittadini extracomunitari copia del permesso di soggiorno e di un documento di riconoscimento in corso di validità;
  • per le case appartamento vacanze, le locazioni turistiche, i bed & breakfast e le foresterie lombarde: visura e planimetria catastale;
  • per le altre attività: planimetria con data recente, quotata, con indicate superficie netta e ubicazione del locale, altezze, sezioni e quote, R.A.I., disposizioni attrezzature, impianti e macchinari, firma e timbro di un professionista iscritto all'albo e conforme alle normative vigenti in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche;
  • ricevuta pagamento diritti sanitari ATS (tranne che per le case e appartamenti per vacanze e le locazioni turistiche). 
SUBINGRESSO PER CESSIONE O AFFITTO D'AZIENDA

Il subingresso in PROPRIETA' o in GESTIONE DELL'ATTIVITA' (affitto ramo d'azienda)  è soggetto a SCIA  e deve essere effettuato alle medesime o ridotte condizioni della superficie della precedente struttura ricettiva. 
 
Allegati alla SCIA UNICA: 

• Copia documento d'identità in corso di validità;
• Eventuale procura potere firma;
• ATTO NOTARILE DI CESSIONE O AFFITTO D'AZIENDA registrato o dichiarazione notarile di avvenuto atto in corso di registrazione;
• Autocertificazione  del possesso requisiti morali ai sensi dell'art. 71 D.lgs 59/2010;
• Per i cittadini extracomunitari copia del permesso di soggiorno e di un documento di riconoscimento in corso di validità;
• Attestazione di pagamento ATS secondo le specifiche di cui alla pagina "Tariffario aggiornato e modalità di pagamento delle prestazioni erogate dal dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria (ATS)";

Nel caso si effettuino MODIFICHE relative all'attività ricettiva, comprese eventuali modifiche relative al rappresentante legale, dovranno essere  comunicate tempestivamente attraverso apposita SCIA.

VARIAZIONI STRUTTURALI
 

- in caso di modifiche strutturali al locali: planimetria ante e post operam, breve relazione descrittiva delle modifiche apportate, estremi del titolo edilizio di legittimità o riferimento all'intervento ricadente in edilizia libera come da Glossario ex Dlgs. 222/2016;
- in caso di modifiche a ciclo produttivo/categoria merceologica/modalità di svolgimento dell'attività: relazione descrittiva della modifica apportata;

 

​Sospensione /ripresa (cessazione temporanea):

L'istituto della "cessazione temporanea" dell'attività previsto dalla Legge Regionale 1 ottobre 2015 n. 27 può essere utilizzato solo per strutture ricettive che non presentano l'obbligo di chiusura durante l'anno, pertanto tutti gli esercizi tranne:

  • CAV (case e appartamenti per vacanze NON imprenditoriali)
  • BED & BREAKFAST
  • RIFUGI ALPINI

Queste tre tipologie svolgono attività "non continuativa" e sono obbligate alla chiusura di almeno novanta (90) giorni anche non continuativi.


Si ricorda che l'inserimento dei flussi turistici nel portale ROSS1000 è obbligatorio non solo in presenza di ospiti ma anche in caso di apertura senza movimenti o chiusura.

Il titolare della struttura ricettiva non alberghiera, che intende procedere alla sospensione temporanea dell'attività, deve darne PREVENTIVA comunicazione al Comune (L. R. 1 ottobre 2015 n. 27 art. 38 comma 6​).

La sospensione temporanea dell'attività di struttura ricettiva non alberghiera, fatta eccezione per i rifugi e per le attività ricettive svolte in modo non continuativo, non può essere superiore a 6 mesi e deve essere comunicata tramite il Portale  impresainungio​rno.

Per motivi di comprovata necessità, è possibile presentare domand​a (allegato Modello proroga sospensione)​​​​​​, in marca da bollo da 16,00 euro, di proroga della  sospensione temporanea dell'attività oltre il termine di 6 mesi.
 
La richiesta di proroga della sospensione temporanea dell'attività deve essere trasmessa  tramite Pec: suap.comunebrescia@legalmail.it .
 
In caso di mancata riattivazione tramite comunicazione di ripresa dell'attività sul Portale impresainungiorno il titolo abilitativo è soggetto a revoca.
 

​​​Cambiamento della ragione sociale:

Il cambiamento della ragione sociale deve essere comunicato sul Portale impresainungiorno allegando atto notarile registrato o in via di registrazione. 

Variazione soggetti titolari requisiti:

La variazione dei soggetti titolari dei requisiti (rappresentante legale  o compagine sociale) deve essere comunicato tramite il Portale impresainungiorno, autocertificando il possesso dei requisiti morali  di colui/coloro oggetto di variazione.


CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'

La cessazione di ciascun appartamento dato in locazione deve essere comunicata tramite Impresa in un giorno;

La cessazione definitiva dell'attività, come disposto dal D.d.s. 27 gennaio 2023 n. 946, a partire dal 1 agosto 2023,  dovranno essere trasmesse esclusivamente alla Camera di Commercio di Brescia, la quale provvederà ad inviarle al competente Suap di Brescia il quale, a sua volta, inoltrerà la pratica agli enti competenti (Ats, Provincia etc…);

La cessazione delle attività non imprenditoriali dovranno essere comunicate tramite COMUNICAZIONE da inviare sul Portale impresainungiorno;

La cessazione delle attività imprenditoriali, come disposto dal D.d.s. 27 gennaio 2023 n. 946, a partire dal 1 agosto 2023,  dovranno essere trasmesse esclusivamente alla Camera di Commercio di Brescia, la quale provvederà ad inviarle al competente Suap di Brescia il quale, a sua volta, inoltrerà la pratica agli enti competenti (Ats, Provincia etc…)

 

MODALITA' D'INVIO DOCUMENTAZIONE

Le pratiche di competenza del Suap del Comune di Brescia, dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica tramite il portale impresainungiorno.

I documenti da presentare dovranno essere tutti firmati digitalmente dal titolare dell'attività o dal soggetto preposto a presentare la documentazione; in quest'ultimo caso il titolare dovrà presentare procura del potere di firma, cosi' come tutti i soggetti in qualità di soci o amministratori di società, associazioni e organismi collettivi. 

Possibilità di pagamento online tramite il Portale impresainungiorno. nel caso sia previsto il versamento di oneri. 

Ai sensi della L.241/1990 e s.s.m.i. l'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA/COMUNICAZIONE  all'amministrazione competente. 

L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e presupposti, nel termine di 60 giorni dal ricevimento della SCIA UNICA, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.

Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti, l'amministrazione competente con atto motivato, invita il privato a provvedere, prescrivendo le misure necessarie, con la fissazione di un termine non inferiore a 60 giorni, per le adozioni di quest'ultime. In difetto di adozione delle misure delle stesse, decorso il suddetto termine, l'attività s'intende vietata.

CODICE IDENTIFICATIVO REGIONALE (CIR)

Legge Regionale n.28/2022 del 13 dicembre 2022 introduce una modifica alla Legge Regionale n.27/2015 estendendo a tutte le tipologie l’obbligo di indicare il codice identificativo di riferimento (CIR) nella pubblicità, promozione e nella commercializzazione della propria offerta, mentre fino ad ora tali procedure erano previste solo per le case e appartamenti per vacanze e le locazioni turistiche.

Vedi Art. 7 (Modifica all’articolo 38 della L.R. 27/2015)

1. Alla legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo) (7)è apportata la seguente modifica:

a) il comma 8 bis dell'articolo 38 è sostituito dal seguente:

8 bis. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta turistica e di semplificare i controlli da parte delle autorità competenti, la pubblicità, la promozione e la commercializzazione dell'offerta delle strutture ricettive di cui alla presente legge, compresi gli alloggi o le porzioni di alloggi dati in locazione per finalità turistiche ai sensi della legge 431/1998, con scritti o stampati o supporti digitali e con qualsiasi altro mezzo all'uopo utilizzato, devono indicare apposito Codice identificativo di riferimento (CIR) di ogni singola unità ricettiva. Tale codice coincide con il codice regionale generato dal sistema di gestione dei flussi turistici utilizzato, per la comunicazione degli stessi flussi, dai soggetti di cui al comma 8. La Giunta regionale disciplina il CIR con propria deliberazione.'

Una volta che è concluso il procedimento, la documentazione viene inoltrata via PEC alla Provincia di Brescia – Settore Turismo – Ufficio Strutture Ricettive – ed è necessario attendere una loro comunicazione, che perverrà entro 60 giorni dal ricevimento della PEC in questione, per il rilascio del “codice identificativo di riferimento” (C.I.R.) Tale codice (C.I.R.) è costituito da 6 caratteri numerici del codice Istat del comune, 3 caratteri alfanumerici che individuano la tipologia di struttura ricettiva e un numero sequenziale generato dal sistema di 5 caratteri per un totale di complessivi 14 caratteri alfanumerici. La struttura, fino all'ottenimento del Codice Identificativo di Riferimento - C.I.R., non può essere pubblicizzata in alcun canale pubblicitario. Al primo accesso al portale della Regione Lombardia denominato ROSS 1000, gestito dal Settore Turismo della Provincia,  l'interessato troverà il codice C.I.R.  della struttura. Dal 1° marzo 2021 l'accesso al programma di rilevazione statistica "ROSS 1000” è consentito unicamente tramite il Sistema Pubblico di Identità digitale CNS/SPID/CIE.

Per informazioni riguardo al portale Ross 1000 contattare la Provincia di Brescia:

 

Ufficio Strutture Ricettive per problematiche inerenti all’attività e la gestione:

Francesco Leonesio          030 3749921           dal lunedì al giovedì         Orario 10-12/15-16

Maria Federica Tosi          030 3748509                  lunedì                         Orario 10-12/15-16

Maria Chiara Sbicego        030 3748509                 giovedì                       Orario 10-12/15-16

O inviare mail a turismo.strutturericettive@provincia.brescia.it

 

Ufficio Statistica per problematiche inerenti i flussi turistici:

Barbara Bazzoli                 030 3749404            dal  lunedì al giovedì       Orario 10-12/15-16

Milena Calzi                       030 3748734            dal  lunedì al giovedì       Orario 10-12/15-16

O inviare mail a turismo.statistica@provincia.brescia.it

 

CODICE IDENTIFICATIVO NAZIONALE (CIN)

Con la pubblicazione dell’avviso attestante l’entrata in esercizio della Banca dati nazionale delle strutture ricettive e degli immobili in locazione breve e per finalità turistica (BDSR) pubblicato in data 03/09/2024 nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 03/09/2024 (avviso) e sulla pagina del Ministero al seguente link (ministeroturismo.gov.it), decorrono i termini per l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 13-ter del decreto-legge n. 145/2023.

In base al Decreto-legge 154/2023 tutte le strutture ricettive alberghiere e non alberghiere e locazioni turistiche devono essere in possesso di CIN (Codice Identificativo nazionale)

Attenzione: Il CIN è obbligatorio e può essere richiesto solo se si è già in possesso nel CIR (Codice Identificativo Regionale), pertanto anche le nuove strutture ricettive dovranno ottenere il CIR prima di procedere con la richiesta del CIN.

Tempistiche per l’esposizione di CIN:

Le strutture già in possesso di CIR prima del 2 novembre 2024 hanno 60 gg da tale data. Data ultima quindi per il possesso e l’esposizione del CIN è quindi il 1 gennaio 2025.

Le strutture con codice CIR assegnato dopo il 2 novembre 2024 devono richiedere e iniziare a esporre il CIN entro 30 gg dall’ottenimento del CIR.

 

I titolari di strutture ricettive già in possesso di CIR possono accedere alla BDSR dal sito del Ministero del Turismo https://bdsr.ministeroturismo.gov.it/ , esclusivamente tramite SPID o CIE, e digitando il CIR possono visualizzare le proprie strutture.

Per approfondimenti è possibile consultare l’informativa allegata.

 

Per assistenza tecnica sulla procedura di assegnazione del CIN

è possibile contattare il

Contact Center del Ministero del Turismo

attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00

Tel. 06.164169910

E-mail: info.bdsr@ministeroturismo.gov.it

             urp@ministeroturismo.gov.it

 

 

COMUNICAZIONE  DELLE TARIFFE

La denuncia delle Tariffe, di cui all'art. 40, comma 1 della L.R. 27/2015 e della D.G.R. n. XI/280 del 28.06.2018, non sarà più effettuata direttamente alla Provincia di Brescia, bensì DOVRA' ESSERE ESEGUITA DIRETTAMENTE ATTRAVERSO IL PORTALE DELLA REGIONE LOMBARDIA "ROSS 1000".​​​

Successivamente, sarà possibile stampare in autonomia la Tabella prezzi, che si ricorda, dovrà essere esposta nei locali di ricevimento del pubblico, ai sensi della L.R. 15/2017, art. 15, comma 1, lettera c). La mancata pubblicità dei prezzi (esposizione) comporta una sanzione amministrativa da € 2.000,00 a € 5.000,00.

Per la denuncia annuale delle tariffe, sarà cura della Provincia di Brescia, comunicare, via mail agli interessati, le future procedure.

Dal 1 marzo 2021 l'accesso al programma di rilevazione statistica "ROSS1000" sarà consentito unicamente tramite il Sistema Pubblico di Identità digitale CNS/SPID.

 

COMUNICAZIONE DEI FLUSSI TURISTICI

La comunicazione dei flussi turistici deve essere fatta alla Questura di Brescia e alla Provincia di Brescia.

QUESTURA DI BRESCIA

​Il servizio "Alloggiati Web" è gratuito ed è raggiungibile attraverso una qualsiasi connessione internet, da pc con sistema operativo Windows e Ios. Il servizio è individuato quale unico sistema di comunicazione dei dati relativi agli alloggiati alle Questure territorialmente competenti. Tali dati non potranno, pertanto, essere fatti pervenire in forma cartacea, o in altra forma, né alla Questura, né ai Carabinieri o ad altri enti (ad esempio al proprio Comune).

I gestori delle strutture, una volta accreditati per l'accesso al servizio, non avranno più bisogno di rivolgersi alla Questura territorialmente competente per ulteriori rinnovi delle utenze o dei certificati d'accesso, in quanto il portale è strutturato in modo tale da permettere all'utilizzatore di gestire la proprio utenza in autonomia.

L'invio telematico delle schedine alloggiati da parte delle strutture ricettive è obbligatorio ai sensi dell'art. 109 del T.U.L.P.S.  e del Decreto del Ministero dell'Interno del 07 Gennaio 2013 ​ e non fa distinzione tra attività imprenditoriale e non.

Ad esclusione dei rifugi alpini iscritti nell'elenco delle Regioni, il servizio è obbligatorio per:

-gestori di esercizi alberghieri;

-gestori di altre strutture ricettive;

-a chi fornisce alloggio in tende e/o roulotte;

-proprietari e gestori di case e di appartamenti per vacanze;

-affittacamere;

-gestori di strutture di accoglienza non convenzionale (bed & breakfast, ostelli, alloggi turistico rurali, residence) ;

-case di riposo o case di salute.

Indirizzo : Via Botticelli n.2 - 25124 Brescia

Numero di telefono: 03037441

 

PROVINCIA DI B​RESCIA

Il servizio GESTIONE DEI DATI TURISTICI è lo strumento riservato alle Strutture Ricettive lombarde per ottemperare ai debiti informativi nei confronti di ISTAT per quanto riguarda le rilevazioni Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi e Capacità degli esercizi ricettivi previsti dal Programma Statistico Nazionale (PSN) (art 7, D.lgs. n. 322/1989) e di Regione Lombardia per quanto previsto all'art.38 comma 8 della LR 27/2015.

Si ricorda che l'inserimento dei flussi turistici nel portale ROSS1000 è obbligatorio non solo in presenza di ospiti ma anche in caso di apertura senza movimenti o chiusura.

Successivamente, PoliS-Lombardia in qualità di organo intermedio di rilevazione provvede all'invio dei dati raccolti a ISTAT secondo la modulistica prevista (Mov/C e allegato 7, modello CTT4).

Dal 1 marzo 2021 l'accesso al programma di rilevazione statistica "ROSS1000" sarà consentito unicamente tramite il Sistema Pubblico di Identità digitale CNS/SPID.​​

Ufficio Statistica per problematiche inerenti i flussi turistici:

Barbara Bazzoli                 030 3749404            dal  lunedì al giovedì       Orario 10-12/15-16

Milena Calzi                       030 3748734            dal  lunedì al giovedì       Orario 10-12/15-16

O inviare mail a turismo.statistica@provincia.brescia.it

Attenzione:
ROSS1000 portale di gestione dei dati statistici regionale è lo strumento riservato alle Strutture Ricettive lombarde per quanto riguarda le rilevazioni Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi e Capacità degli esercizi ricettivi previsti dal Programma Statistico Nazionale (PSN) (art 7, D.lgs. n. 322/1989 e Circolare ISTAT annuale) e di Regione Lombardia per quanto previsto all'art.38 comma 8 della LR 27/2015.
In caso di “cessazione temporanea” le strutture devono provvedere all’inserimento dei mesi utilizzando l’opzione “Rimanenti chiusura” (come specificato nel manuale “Profilo operatore flussi”) non sono pertanto esonerate dalla registrazione.
 
 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
 
L.R. 1 ottobre 2015 n. 27​ - Politiche regionali in materia di turismo e attrattiva del territorio lombardo;
 
R.R. 14 febbraio 2011 n. 2
​Definizione degli standard obbligatori minimi e dei requisiti funzionali delle case per ferie;
 
R.R. 5 agosto 2016 n. 7 ​- Definizione dei servizi degli standard qualitativi e​​ delle dotazioni minime obbligatorie; 
 
Decreto Legge 14 giugno 2019 n. 53 - Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica (GU Serie Generale n. 138 del 14.06.2019);
 
R.R. 19 gennaio 2018 n. 3​ - Disposizioni per la disciplina e la classificazione delle aziende ricettive all'aria aperta in attuazione dell'art. 37 della legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 "Politiche regionali in materia di turismo e attrattiva del territorio lombardo";
 
Decreto 17 settembre 2019 n. 13056​ - Approvazione degli schemi di comunicazione per chi offre alloggio o parti di esso, per finalità turistiche, in regime di locazione;
 
D.d.u.o 6 dicembre 2019 n. 17869​ - Approvazione dello schema di richiesta di riclassificazione in locazioni turistiche di attività avviate come case ed appartamenti per vacanze - integrazione d.d.u.o. n. 13056 del 17 settembre 2019;
 
Legge Regionale n. 28/2022 (modifica l'art. n. 7 della Legge Regionale n. 27/2015)
 
Art. 5 - Modifiche al regio decreto 18 giugno 1931 n. 773​​​​​
  1. ​Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, all'articolo 109, comma 3, dopo le parole "successive all'arrivo" sono inserite le seguenti: "e con immediatezza nel caso di soggiorni non superiori alle ventiquattro ore".

 
​​
 
​​
Ultimo aggiornamento

13/11/2024, 11:14