ATTO-RICONOSCIMENTO-AI-SENSI-ART.6,--DEL-REG.(CE)-N.8522004

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Descrizione

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​​​​Il Decreto n. 55 del 03.02.2020  di  Regione Lombardia (in recepimento  del Decreto D.g. Welfare n. 19102 del 23.12.2019  - aggiornamento  del Decreto n. 14013 del 10.11.2017 – procedura per il riconoscimento delle imprese alimentari, ai sensi dell'art.6, comma 3 del Reg. (CE) 852/2004), prevede l'aggiornamento  delle indicazioni e della modulistica  per le domande di riconoscimento  ai senti dell'art. 6 del Reg. (CE) n. 852/2004  e in particolare decreta:

  1. di approvare la procedura, di cui all'Allegato 1, e la relativa modulistica, di cui all'Allegato 2, parti integranti del presente atto, per il riconoscimento ai sensi dell'art. 6 del Reg. (CE) n. 852/2004, delle seguenti attività:
    • ​​produzione, commercializzazione e deposito ai fini della commercializzazione degli additivi alimentari, aromi ed enzimi, di cui al D.P.R. n. 514 del 19 novembre 1997 "Regolamento recante disciplina del procedimento di autorizzazione alla produzione, commercializzazione e deposito di additivi alimentari, a norma dell'art. 20, comma 8, della Legge 15 marzo 1997, n. 59;  
    • produzione e confezionamento di prodotti destinati a gruppi specifici di popolazione di cui al Regolamento (UE) n. 609/2013; 
    • produzione e confezionamento di integratori alimentari, disciplinati dalla Direttiva 2002/46/CE, attuata dal decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169 "Attuazione della direttiva 2002/46/CE relativa agli integratori alimentari"; 
    • produzione e confezionamento di alimenti addizionati di vitamine e minerali, disciplinati dal Regolamento (CE) n. 1925 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti; 
    • produzione e confezionamento di germogli di cui al Regolamento (UE) n. 210/2013 della Commissione dell'11 marzo 2013 sul riconoscimento a norma del Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio degli stabilimenti che producono germogli.
​Campo di applicazione

La presente procedura disciplina la fattispecie di seguito riportate:

  1. avvio di nuovi stabilimenti (o di nuova linea produttiva in impianto esistente non riconosciuto);
  2. aggiornamento del riconoscimento a seguito di modifiche strutturali e/o impiantistiche di gamma produttiva;
  3. cambio di ragione sociale, di rappresentante legale, di toponomastica;
  4. sospensione e/o cessazione (parziale o totale) del riconoscimento.

IL PERCORSO IN PIATTAFORMA CORRETTO PER I 3 GRUPPI DI ATTIVITA'  OGGETTO DEL DECRETO E' IL SEGUENTE: 

> Industria e artigianato 

> Alimentare 

> Attività nel settore degli additivi alimentari/aromi/enzimi (REG CE852/2004)

> Adempimenti di RICONOSCIMENTO 

OPPURE 

> Attività nel settore degli stabilimenti che producono germogli (Regolamento CE 852/2004 e del Reg. UE n. 210/2013)

> Adempimenti di RICONOSCIMENTO  

 OPPURE

>Attività nel settore degli stabilimenti dedicati alla produzione e confezionamento di alimenti per gruppi specifici di popolazione (FSG), integratori alimentari e alimenti addizionati di vitamine e minerali (Regolamento CE 852/2004)

> Adempimenti di RICONOSCIMENTO   

 

In sostanza sono questi tre evidenziati in arancione:

​             ^  Industria e Artigianato ( Ateco da 10 a 33 + 45.2 + 45.40.3 + 56.10.2 + 56.10.3​ + 95 )
^ ​Alimentare
  • ​Panificio 
  • Laboratorio artigianale alimentare (gelateria, pasticceria, pizza al taglio, Kebab etc) 
  • Attività di trasformazione di alimenti in stabilimenti ( compresi gli impianti di macellazione), laboratori 
  • Attività nel settore degli additivi alimentari/aromi/enzimi (Reg. CE 852/2004) 
  • Attività nel settore degli stabilimenti che producono germogli ( Regolamento CE 852/2004 e del Reg. UE n. 210/2013)
  • Attività nel Settore degli stabilimenti dedicati alla produzione e confezionamento di alimenti per gruppi specifici di popolazione /FSG) integratori alimentari e alimenti addizionati di vitamine e minerali (Regolamento CE 852/2004)
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Selezionare uno dei 3 casi arancione – ADEMPIMENTI DI RICONOSCIMENTO

E POI CLICCARE ANCORA adempimenti di riconoscimento e si  apre questa casistica

               ^ Adempimenti di RICONOSCIMENTO 

                              ^ Adempimenti di Riconoscimento ai sensi del Regolamento CE n. 852/2004

  • ​​​Domanda di riconoscimento ai sensi dell'art. 6 comma 3 del Reg. (CE) 852/2004 per attività di produzione/commercializzazione/deposito di additivi/enzimi/aromi ad uso alimentare  
  • Domanda​ di aggiornamento dell'atto di riconoscimento ai sensi del Reg. (CE) n. 852/2004 
  • Comunicazione di cessazione parziale dell'attività riconosciuta/e ai sensi del Reg. (CE) n. 852/2004 
  • Comunicazione di sospensione/riattivazione della/e attività di cui all'atto di riconoscimento rilasciato ai sensi del Reg. (CE) n. 852/2004 
  • Comunicazione cessazione definitiva attività ai sensi del Reg. (Ce) 852/2004

La domanda di aggiornamento  dell'atto di riconoscimento  e' da utilizzare per  modifiche strutturali e/o impiantistiche e/o gamma produttiva / cambio di ragione sociale/ legale rappresentante/ toponomastica -  bisogna poi  specificare il motivo della richiesta di aggiornamento

 

Utilizzare i procedimenti sopradescritti in quanto aggiornati  con quanto previsto dal decreto n. 55 del 03.02.2020.​



Ultimo aggiornamento

28/03/2022, 13:40