Agriturismo-florovivaismo-enoturismo

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Agriturismo, florovivaismo e enoturismo​

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Aree tematiche
Istanze e comunicazioni

Descrizione

Descrizione
​​​​​​​​AGRITURISMO (descrizione attività)
 

Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.

Possono essere addetti allo svolgimento dell'attività agrituristica l'imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile, nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale. Gli addetti di cui al periodo precedente sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale. Il ricorso a soggetti esterni è consentito esclusivamente per lo svolgimento di attività e servizi complementari. 

Rientrano fra le attività agrituristiche:

a) l’ospitalità in alloggi o in spazi aperti attrezzati per la sosta dei campeggiatori fino a un massimo di cento ospiti al giorno e sempre nel rispetto del rapporto di connessione tra attività agricola e attività agrituristica; 

b) la somministrazione di alimenti e bevande per il consumo sul posto, prevalentemente improntati alla tradizione e tipicità della cucina rurale lombarda, fino ad un massimo di centosessanta pasti al giorno e sempre nel rispetto del rapporto di connessione tra attività agricola ed attività agrituristica; 

c) l’organizzazione, all’interno delle strutture aziendali, di attività di degustazione di prodotti aziendali;

d) l’organizzazione, nell'ambito dell'azienda o delle aziende associate o anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, di attività agri-turistico-venatorie e cinotecniche, ricreativo-culturali, ludico-didattiche, di rilevanza sociale, nonché di ittiturismo e di ippoturismo. 

Requisiti per lo svolgimento di attività agrituristiche:

Gli imprenditori agricoli che intendano svolgere attività agrituristiche si dotano di una certificazione di connessione dell'attività agrituristica rispetto a quella agricola che rimane prevalente e frequentano un apposito corso di formazione istituito o riconosciuto dalla Regione in esito al quale è rilasciato un attestato di partecipazione.

La prevalenza dell'attività agricola si realizza quando il tempo impiegato per lo svolgimento dell'attività agrituristica, nel corso dell'anno solare, è inferiore al tempo impiegato nell'attività agricola nel medesimo periodo. Se eventuali modifiche aziendali rendano prevalente l'attività agrituristica su quella agricola l'operatore agrituristico ne dovrà dare tempestivamente comunicazione alla competente struttura regionale.

Conseguito l'attestato e ottenuta la certificazione di connessione gli interessati presentano domanda di iscrizione nell'elenco degli operatori agrituristici istituito presso la Giunta regionale. 

Soltanto dopo l'iscrizione potrà essere presentata al comune la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

Requisiti oggettivi
Possono essere utilizzati per attività agrituristiche tutti gli edifici in possesso del requisito di ruralità rilevante ai fini fiscali, già esistenti da almeno tre anni, a condizione che la loro destinazione all'attività agrituristica non comprometta l'esercizio dell'attività agricola. I suddetti edifici rurali sono compatibili con ogni destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici comunali e sovracomunali.
Il riuso degli immobili destinati ad agriturismo, anche distaccati, può avvenire attraverso interventi di ristrutturazione edilizia, di restauro e risanamento conservativo e attraverso ampliamenti necessari all'adeguamento igienico-sanitario e tecnologico. E', altresì, consentito, per una sola volta, l'ampliamento nella misura massima del dieci per centro della superficie lorda di pavimento destinata a uso agrituristico sulla base della potenzialità agrituristica risultante dal certificato di connessione.
Nelle aree destinate all'agricoltura dagli strumenti urbanistici generali, sono ammessi l'approntamento di spazi per la sosta di mezzi da campeggio, nonché la realizzazione di locali tecnici e di servizi igienici accessori da destinare alla sosta di campeggiatori, in rapporto alla potenzialità agrituristica risultante dal certificato di connessione. 
 
Somministrazione di alimenti e bevande
 
L’operatore agrituristico somministra pasti e bevande utilizzando una quota di prodotto proprio ottenuta anche attraverso lavorazioni interne o esterne all’azienda. 
Nella somministrazione di pasti e bevande sono impiegate le seguenti tipologie di prodotto: 
  1. prodotti propri dell’azienda agricola direttamente trasformati oppure ottenuti attraverso lavorazioni esterne di materie prime aziendali in misura non inferiore al trentacinque per cento; per le aziende che ricadono nelle aree svantaggiate di montagna, identificate dal Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 - Allegato B, la percentuale è ridotta al trenta per cento; 
  2. prodotti direttamente acquistati da altre aziende agricole lombarde, compresi prodotti iscritti nell’elenco dei prodotti tradizionali e prodotti caratterizzati dai marchi DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG e prodotti acquistati da aziende agricole delle province contigue alla provincia dove ha sede l’azienda agrituristica, anche di altre Regioni. 
FLOROVIVAISMO (descrizione attività)
Il florovivaismo consiste nell’attività principale di coltivazione di fiori, piante e relativi materiali di moltiplicazione, per il cui esercizio è necessaria l’autorizzazione, nonché nell’attività complementare di vendita diretta al dettaglio, secondo le disposizioni dell’articolo 4 del dlgs. 228/2001, di prodotti provenienti in prevalenza dalla coltivazione del fondo o da essi derivati, di prodotti agricoli acquistati da altri agricoltori, del medesimo settore o altro settore merceologico, e di prodotti complementari all’attività principale. La prevalenza è riferita al ricavo conseguito dalla vendita dei prodotti provenienti dal fondo rispetto a quelli forniti da terzi.
La superficie destinata all’esercizio dell’attività di vendita dei soli prodotti complementari all’attività principale non può eccedere il limite del dieci per cento del totale della superficie aziendale e comunque non può superare i mille metri quadrati. 
Ai fini del presente titolo, l’imprenditore agricolo florovivaista può esercitare la vendita al dettaglio delle seguenti categorie merceologiche: 
  1. prodotti agricoli e derivati quali piante a radice nuda e in contenitore, comprese piante acquatiche, bonsai e piante grasse, fronde e fiori recisi, materiale da propagazione provenienti dalla propria azienda o da fornitori terzi; 
  2. prodotti complementari all’attività principale quali: 
    • ​substrati colturali e prodotti per la cura del verde, quali humus, ammendanti, concimi, terricci, cortecce, torbe, prodotti fitosanitari non professionali; 
    • materiali per la messa a dimora delle piante quali vasi, fioriere, sostegni e graticci; 
    • materiali idonei a confezionare e decorare le piante e i prodotti derivati; 
    • attrezzi e accessori per la gestione e la cura del verde in giardino e in casa; 
    • animali da compagnia e da cortile, prodotti ed accessori ad essi dedicati. ​
ENOTURISMO (descrizione attività)
La Regione promuove l’enoturismo secondo la definizione di cui all’articolo 1, comma 502, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) quale aspetto della multifunzionalità dell’azienda agricola. A tal fine la Giunta regionale istituisce, in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 12 marzo 2019 (Linee guida ed indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l’esercizio dell’attività enoturistica), l’elenco regionale degli operatori che svolgono attività enoturistiche, da pubblicare sul portale regionale, disciplinandone le modalità di tenuta e l’organizzazione dell’attività di formazione rivolta alle aziende e ai loro addetti. Possono iscriversi nell’elenco di cui al comma 1 gli operatori che hanno i requisiti previsti dal decreto ministeriale 12 marzo 2019, che hanno presentato la SCIA relativa all’attività enoturistica e che hanno frequentato apposito corso formativo autorizzato dalla Regione. 
 
 
 
​Apertura, trasferimento o ampliamento dell'attività
L'apertura, il trasferimento sede e l'ampiamento dell'attività di agriturismo è soggetta a Segnalazione Certificata d'inizio attività  da inviare tramite il portale impresainungiorno.
Allegati:

• Copia documento d’identità in corso di validità;
• Per i cittadini extracomunitari e dell’Unione Europea copia di uno dei titoli richiesti al paragrafo “Requisiti soggettivi” ed eventuale copia del permesso di soggiorno e di un documento di riconoscimento in corso di validità;
• Eventuale procura potere di firma;
• n. 1 planimetria con data recente, quotata, con indicate superficie netta, altezze, sezioni e quote, R.A.I., disposizione attrezzature, impianti e macchinari, firma e timbro di un professionista iscritto all’albo e conforme alle norme vigenti in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche;
• eventuali estremi di riferimento di titoli autorizzativi recenti e non, relativamente a modifiche  dei locali (es: estremi di licenza edilizia o di concessione edilizia, o permesso a costruire, oppure D.I.A. / S.C.I.A./c.i.l.a. o condono edilizio)
• Iscrizione nell'elenco degli operatori agrituristici;
- Certificato che attesta la connessione dell'attività agrituristica rispetto a quella agricola;
• Eventuale deroga A.T.S. ai sensi del D.lgs 81/2008 per l’utilizzo del locale interrato;
• Autocertificazione antimafia ai sensi del D.lgs. n.159/ 2011;
• Autocertificazione del possesso dei requisiti morali  ai sensi dell’art. 71 D.lgs. 59/2010;
pagamento diritti sanitari ATS (alla pagina "Tariffario aggiornato e modalità di pagamento delle prestazioni erogate dal dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria (ATS)"). 
Variazione dell'attività
La variazione dei soggetti titolari dei requisiti (legale rappresentante o compagine sociale) deve essere comunicata tramite il portale impresainungiorno.
 
Cessazione dell'attività 
Come disposto dal D.d.s. 27 gennaio 2023 n. 946, a partire dal 1 agosto 2023, tutte le pratiche di cessazione per le attività citate nello stesso,  dovranno essere trasmesse esclusivamente alla Camera di Commercio di Brescia, la quale provvederà ad inviarle al competente Suap di Brescia il quale, a sua volta, inoltrerà la pratica agli enti competenti (Ats, Provincia etc…)
 

MODALITA' D'INVIO DOCUMENTAZIONE

Le pratiche di competenza del SUAP del Comune di Brescia dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica​ tramite il  Portale impresainungiorno.

I documenti da presentare, compresi gli allegati, dovranno essere tutti firmati digitalmente dal titolare dell'attività o dal soggetto preposto a presentare la documentazione; in quest'ultimo caso il titolare dovrà presentare procura del potere di firma, così​ come tutti i soggetti in qualità di soci o amministratori di società, associazioni e organismi collettivi. 

Possibilità di pagamento online tramite il Portale impresainungiorno. nel caso sia previsto il versamento di oneri. 

Ai sensi della L​.241/1990 e s.s.m.i. l'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA all'amministrazione competente.

​L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e presupposti, nel termine di 60 giorni dal ricevimento della SCIA  adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.
Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti, l'amministrazione competente con atto motivato, invita il privato a provvedere, prescrivendo le misure necessarie, con la fissazione di un termine non inferiore a 60 giorni, per le adozioni di quest'ultime. In difetto di adozione delle misure delle stesse, decorso il suddetto termine, l'attività s'intende vietata.

 

COMUNICAZIONE DELLE TARIFFE
L'operatore agrituristico deve comunicare al Comune entro il 1  ottobre, e successivamente solo in caso di variazione,  i prezzi massimi, riferiti ai periodi di alta e bassa stagione, che intende praticare a decorrere dall’1 gennaio dell’anno successivo; per le strutture di nuova apertura la comunicazione è effettuata entro la data di avvio dell’attività.

 

COMUNICAZIONE  DELLE TARIFFE  - PER ATTIVITA' AGRITURISTICHE CON ALLOGGIO 

La denuncia delle Tariffe, di cui all'art. 40, comma 1 della L.R. 27/2015 ​e della D.G.R. n. XI/280 del 28.06.2018, non sarà più effettuata direttamente alla Provincia di Brescia, bensì DOVRA' ESSERE ESEGUITA DIRETTAMENTE ATTRAVERSO IL PORTALE TURISMO5.​

 

COMUNICAZIONE DEI FLUSSI TURISTICI

La comunicazione dei flussi turistici deve essere fatta alla Questura di Brescia e alla Provincia di Brescia.

QUESTURA DI BRESCIA

​Il servizio "Alloggiati Web" è gratuito ed è raggiungibile attraverso una qualsiasi connessione internet, da pc con sistema operativo Windows e Ios. Il servizio è individuato quale unico sistema di comunicazione dei dati relativi agli alloggiati alle Questure territorialmente competenti. Tali dati non potranno, pertanto, essere fatti pervenire in forma cartacea, o in altra forma, né alla Questura, nè ai Carabinieri o ad altri enti (ad esempio al proprio Comune).

I gestori delle strutture, una volta accreditati per l'accesso al servizio, non avranno più bisogno di rivolgersi alla Questura territorialmente competente per ulteriori rinnovi delle utenze o dei certificati d'accesso, in quanto il portale è strutturato in modo tale da permettere all'utilizzatore di gestire la proprio utenza in autonomia.

L'invio telematico delle schedine alloggiati da parte delle strutture ricettive è obbligatorio ai sensi dell'art. 109 del T.U.L.P.S.  e del Decreto del Ministero dell'Interno del 07 Gennaio 2013​.

Indirizzo : Via Botticelli n.2 - 25124 Brescia

Numero di telefono: 03037441

 

PROVINCIA DI B​RESCIA

Il servizio GESTIONE DEI DATI TURISTICI è lo strumento riservato alle Strutture Ricettive lombarde per ottemperare ai debiti informativi nei confronti di ISTAT per quanto riguarda le rilevazioni Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi e Capacità degli esercizi ricettivi previsti dal Programma Statistico Nazionale (PSN) (art 7, D.lgs. n. 322/1989) e di Regione Lombardia per quanto previsto all'art.38 comma 8 della LR 27/2015.

Successivamente, Polis-Lombardia in qualità di organo intermedio di rilevazione provvede all'invio dei dati raccolti a ISTAT secondo la modulistica prevista (Mov/C e allegato 7, modello CTT4).

Per ricevere assistenza:

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
 
Legge 20 febbraio 2006 n. 96 - Disciplina dell'agriturismo
 
L.R. 5 dicembre 2008 N. 31 titolo X - Disciplina Regionale dell'agriturismo
 
R.R. 24 luglio 2020 n. 5 ​- Norme di attuazione del titolo X della L.R. 5 dicembre 2008 n. 31​
 
L.R. 18 giugno 2019 n. 11​ - Modifiche alla Legge Regionale 5 dicembre 2008 n. 31 (Testo unico delle Leggi Regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)
Ultimo aggiornamento

29/08/2023, 09:10