AGENZIE D'AFFARI

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Agenzie d'affari

Tempo di lettura:

11 min

Aree tematiche
Istanze e comunicazioni

Descrizione

Descrizione

​​​​Descrizione dell'attività
Cos'è:
L’agenzia d'affari è un'impresa che si offre come intermediaria nella gestione o trattazione di affari altrui, prestando la propria opera a chiunque ne faccia richiesta. L’agenzia d’affari svolge una serie di attività organizzate ed abituali con scopo di lucro.
Sono agenzie d'affari di competenza del SUAP quelle per:

 

  • ​abbonamenti a giornali e riviste
  • informazioni commerciali
  • allestimento ed organizzazione di spettacoli, compresa la ricerca degli attori
  • collocamento complessi di musica leggera
  • organizzazione di mostre ed esposizioni di prodotti, mercati e vendite televisive
  • organizzazione di congressi, riunioni,  feste, convegni, fiere, wedding planner
  • compravendita di veicoli usati a mezzo mandato o procura a vendere (in questo caso è necessario presentare o aver presentato SCIA per esercizio di vicinato e comunicare dove si trova l'eventuale rimessa)
  • organizzazione di servizi per la comunità: ricerca di affari o clienti per conto di artigiani, professionisti e prestatori di mano d'opera
  • compravendita di cose usate, oggetti d'arte o di antiquariato
  • prenotazione e vendita di biglietti per spettacoli e manifestazioni
  • disbrigo pratiche amministrative per il rilascio di documenti o certificazioni
  • pubblicità
  • disbrigo pratiche infortunistiche e assicurative
  • disbrigo pratiche per le onoranze funebri

 

Agenzie d'affari non di competenza del SUAP

Sono di competenza della Camera di Commercio:
 
  • ​gestione e servizi immobiliari
  • agenzie di mediazione
  • agenzie di mediazione marittima
  • agenzie di spedizionieri​
  • agenzie di agente o rappresentante di commercio
Sono competenza della Provincia:
 
  • agenzie per le pratiche automobilistiche che svolgono attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (Legge 08/08/1991, n. 264)
Sono di competenza dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP):
 
  • agenzie di assicurazione

Sono di competenza della CONSOB:
 
  • agenzie di intermediazione finanziaria

Sono di competenza della Banca d'Italia:
 
  • agenzie di mediazione creditizia

             (Legge 07/03/1996, n. 108)


Sono di competenza della Questura:
 
  • ​agenzie di recupero crediti
  • agenzie di pubblici incanti
  • agenzie matrimoniali
  • agenzie di pubbliche relazioni
  • agenzie di scommesse (articolo 88 del Regio Decreto 18/06/1931 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza")
  • commercio/fabbricazione e mediazione di oggetti preziosi (articolo 127 del Regio Decreto 18/06/1931 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza")
Sono di competenza del Registro Nazionale Stampa c/o Presidenza Consiglio Ministri:
 
  • agenzie di stampa

             (Legge 05/08/1981, n. 416)


Requisiti per l'esercizio dell'attività:
Per svolgere l’attività è necessario presentare COMUNICAZIONE per inizio attività di agenzia d'affari come previsto dall'articolo 115 del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" e

dall'articolo 19 della Legge 07/08/1990, n. 241 e D.Lgs 222 del 26.11.2016.


Requisiti soggettivi
Per svolgere l’attività è necessario possedere i requisiti previsti dalla normativa antimafia e i requisiti morali.

Requisiti oggettivi
I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale. L’art. 24 PGT del Comune di Brescia prevede che i locali devono essere classificati come terziario (cat catastali C1 o A10)
Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.
Gli ufficiali e gli agenti della pubblica sicurezza possono accedere in qualunque momento ai locali destinati all’esercizio dell'attività per verificare il rispetto della norma. È necessario, quindi, dare il consenso per sottoporsi alle prescrizioni relative a questo provvedimento (articolo 16 del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza").

Registro giornaliero delle operazioni
È necessario tenere un registro giornaliero delle operazioni. Esso sarà utilizzabile solo quando sarà auto vidimato dall’impresa.

(articolo 115 del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza").

 
Tabella delle operazioni
È necessario avere una tabella delle operazioni. Essa sarà utilizzabile solo quando sarà auto vidimata dall’impresa (articolo 115 del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza").
 
Apertura, trasferimento, ampliamento dell'attività, cambio di ragione sociale, subingresso 
E’ necessario presentare apposito modello di COMUNICAZIONE corredato da:
 
  • visura catastale;
  • comunicazione auto vidimazione tabella operazioni e registro;
  • copia timbro utilizzato per l'auto vidimazione;
  • agibilità dei locali rilasciata dal Comune (per gli stabili molto vecchi è sufficiente l'autodichiarazione di un tecnico che i locali sono agibili);
  • atto notarile (solo per subingressi);
  • ( solo per nuova attività, trasferimento e ampliamento ) una planimetria in scala almeno  1:100 ​quotata ed aggiornata dei locali (con indicata la superficie dei vari locali utilizzati , la loro destinazione, la superficie lorda di pavimentazione - slp -  la via, numero civico, numero del piano dove sono ubicati i locali, R.A.I.  e altezze locali ) redatta da un tecnico abilitato, timbrata e firmata in originale dal tecnico . 
 
 
CESSAZIONE
Come disposto dal D.d.s. 27 gennaio 2023 n. 946, a partire dal 1 agosto 2023, tutte le pratiche di cessazione per le attività citate nello stesso,  dovranno essere trasmesse esclusivamente alla Camera di Commercio di Brescia, la quale provvederà ad inviarle al competente Suap di Brescia il quale, a sua volta, inoltrerà la pratica agli enti competenti (Ats, Provincia etc…)
 
Informazioni sull'istanza
Dove si presenta: Allo sportello telematico SUAP tramite il sistema Impresainungiorno.​
Iter del procedimento:  L'esercizio dell'attività è consentito dopo l’avvenuta presentazione della documentazione richiesta, se completa. 
Registri Tulps e auto vidimazione​
Non è più necessario recarsi in comune per far vidimare il registro per l'acquisto e la vendita di preziosi o il registro dove annotare le operazioni compiute dall'agenzia di affari è infatti ammessa l'auto-vidimazione.  nota n. 557/PAS/U/009438/12015(1) del 20 giugno 2017 Permane l’obbligo previsto dal  Tulps, testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, (R.D. 18 giugno 1931, n. 773) di tenere un registro delle operazioni giornaliere svolte, in cui annotare le generalità di coloro con i quali le operazioni stesse sono compiute e le altre indicazioni prescritte dal regolamento (R.D. 6 maggio 1940, n. 635) ma le imprese che sono tenute all'onere della registrazione secondo le indicazioni dell' Ufficio per gli affari di Polizia amministrativa e sociale del Ministero dell'Interno devono presentare un'autodichiarazione allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) territorialmente competente; la ricevuta della dichiarazione dovrà essere allegata al registro, in quanto sua parte integrante.
In particolare, la dichiarazione di auto-vidimazione deve contenere le generalità complete del titolare dell'esercizio; l'indicazione dell'attività, la denominazione, la sede, nonché l'articolo di legge ai sensi del quale si svolge l'attività (nel caso dell'attività di agenzia di affari l' art. 115 del Tulps). Inoltre, la dichiarazione di auto-vidimazione deve essere corredata dalla dichiarazione di responsabilità ai sensi degli art. 46 e 47, Testo Unico sulla documentazione amministrativa 28 dicembre 2000, n. 445, nonché dall'indicazione del numero delle pagine vidimate ed il relative timbro, unitamente al numero di registro e l'anno di riferimento.
 
Il percorso da seguire per reperire la COMUNICAZIONE DI AUTOVIDIMAZIONE è il seguente:
 
  • ​EDILIZIA, AMBIENTE,  ALTRI ADEMPIMENTI
  • ALTRE ESIGENZE CONNESSE CON L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ (mezzi pubblicitari…)
  • VIDIMAZIONE REGISTRI
  • COMUNICAZIONE DI AUTOVIDIMAZIONE REGISTRO E TARIFFARIO


D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222 (G.U. 26 novembre 2016, n. 277, S.O.)
 

Stato Italiano
Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 635 - Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773 delle Leggi di Pubblica Sicurezza

Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773  - Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza

Legge 7 agosto 1990 n. 241  - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi

Decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno

Ministero dell'interno

Parere ministeriale (Ministero dell'interno) 19-4-2013, n. 557/PAS/U/007463/13500.A - Quesiti in materia di commercio elettronico di veicoli usati, commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e piccoli trattenimenti all'interno di esercizi pubblici di somministrazione e bevande.

 

Ultimo aggiornamento

29/08/2023, 09:10