Descrizione
Descrizione attività
L'attività di acconciatore comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l’aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari che non implichino prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba e ogni altro servizio inerente o complementare.
Nell'attività sono, inoltre, comprese le prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico, limitatamente a taglio, limatura e laccatura delle unghie. Non è prevista alcuna distinzione fra le attività di acconciatore per uomo o per donna.
Requisiti soggettivi
Per svolgere l’attività è necessario:
- possedere i requisiti previsti dalla normativa antimafia e i requisiti professionali previsti dal Regolamento Regionale 28/11/2011, n. 6 e s.m.i. e dalla Legge 17/08/2005, n. 174.
- designare almeno un responsabile tecnico, in possesso dei requisiti professionali, per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di acconciatura (articolo 3 della Legge 17/08/2005, n. 174). Il ruolo di responsabile può essere svolto da: il titolare, un socio partecipante al lavoro, un familiare aiutante o un dipendente dell'impresa.
Per le imprese artigiane che svolgono l’attività in una sola sede, il responsabile tecnico deve essere il titolare per le imprese individuali, uno o più soci partecipanti al lavoro per le società.
Il responsabile tecnico deve essere costantemente presente nell’esercizio negli orari di apertura e svolgimento dell'attività e verrà iscritto nel Repertorio delle notizie Economico-Amministrative (REA) contestualmente alla trasmissione della SCIA.
In caso di malattia o temporaneo impedimento del responsabile tecnico, il titolare dell’esercizio deve designare un sostituto, munito di idonea abilitazione professionale, il quale è soggetto all’obbligo di cui sopra.
Sia nel caso di impresa artigiana esercitata in forma di società, anche cooperativa, che nel caso di imprese commerciali, tutti i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività devono essere in possesso della qualificazione professionale.
tipo impresa | titolare dei requisiti |
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ditta individuale |
il titolare in caso di impresa artigiana; il titolare o il direttore tecnico in caso di impresa commerciale; |
società iscritta all'artigianato |
almeno un socio partecipante all'attività se la società è composta da 2 soci; dalla maggioranza dei soci negli altri casi (art. 5 L. 443/1985) |
impresa commerciale | il direttore tecnico |
Requisiti oggettivi
I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.
Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.
Devono essere soddisfatti i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza previsti dall'Allegato 1 del Regolamento Regionale 28/11/2011, n. 6 e s.m.i.
Luogo di svolgimento dell’attività
Prima di inoltrare segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) è necessario verificare l’idoneità dei locali rivolgendosi allo Sportello Edilizia del Comune di Brescia (Ufficio tecnico di turno).
L'attività di acconciatore può essere svolta esclusivamente in locali rispondenti alle vigenti norme urbanistiche, edilizie e sanitarie e dotati di specifica destinazione d'uso.
Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di acconciatore in forma ambulante o con l'utilizzo di posteggio su area aperta al pubblico.
Le imprese titolate all'esercizio dell'attività di acconciatore in sede fissa possono esercitare l'attività anche presso la sede designata dal cliente in caso di sua malattia o altro impedimento fisico oppure, nel caso in cui il cliente sia impegnato in attività sportive, in manifestazioni legate alla moda o allo spettacolo o in occasione di cerimonie o di particolari eventi fieristici o promozionali.
E' fatta salva la possibilità di esercitare l'attività di acconciatore nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con i relativi soggetti pubblici.
L'attività di acconciatore può essere esercitata anche presso il domicilio dell'esercente a condizione che i locali utilizzati dispongano dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di urbanistica, igiene, sanità e sicurezza e siano dotati di ingressi e servizi igienici autonomi e in regola con le vigenti normative.
L’esercente l’attività di acconciatore può consentire l’utilizzo dei propri spazi ad acconciatori ed estetisti, in possesso dei prescritti titoli abilitativi, mediante il contratto di affitto di poltrona o di cabina. Nel caso in cui gli spazi siano utilizzati da estetisti, tali spazi devono rispettare i requisiti igienico sanitari previsti dal regolamento regionale 5/2016 per i locali in cui si svolge l’attività di estetista ed entrambe le attività dovranno presentare idonea e separata istanza.
Vendita di prodotti inerenti ai servizi effettuati
Nei locali utilizzati per l’esercizio dell’attività di acconciatore possono essere venduti parrucche, beni accessori e prodotti cosmetici in confezione originale, purché strettamente inerenti allo svolgimento dell’attività stessa. In tal caso non trovano applicazione le disposizioni previste dal d.lgs. 114/1998 e dal d.lgs. 59/2010 e non sono, quindi, necessari specifici titoli abilitativi.
Attività congiunta di estetista
E’ ammesso l'esercizio congiunto delle attività di acconciatore e di estetista, anche mediante il contratto di affitto di poltrona o di cabina, nel rispetto delle rispettive qualificazioni professionali e dei requisiti igienico sanitari, nonché delle procedure amministrative relative all’attività.
Procedure per l'esercizio dell'attività
Tutti gli adempimenti relativi all’attività di acconciatore devono essere presentati, per via telematica sul portale camerale "impresainungiorno" (D.P.R. 160/2010) secondo le indicazioni riportate di seguito.
Apertura
Documentazione da presentare per l'inizio dell'attività, o per la modifica di sede, locali, ciclo produttivo, aspetti merceologici, ecc.
Modulo:
SCIA – Segnalazione Certificata di Inizio Attività per l’esercizio dell’attività di acconciatore o estetista (Sez. I, Tabella A, D.lgs. 222/2016)
Allegati:
- Procura e copia del documento di identità del soggetto che conferisce la procura speciale (nel caso di segnalazione/comunicazione non sottoscritta digitalmente dal dichiarante);
- dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soci;
- dichiarazione sul possesso dei requisiti da parte del responsabile tecnico per attività di acconciatore - (in presenza di un responsabile tecnico diverso dal dichiarante);
- planimetria aggiornata (in scala 1/100) con timbro e firma di un tecnico abilitato e indicazione della via del numero civico e del committente, che specifichi la destinazione d’uso dei singoli locali (con disposizione di arredi ed attrezzature), la superficie degli stessi, il calcolo dei rapporti aero-illuminanti (R.A./R.I.) e le sezioni con relative altezze e quote rispetto al livello stradale;
- Relazione descrittiva delle caratteristiche dei locali medesimi, della loro localizzazione e attrezzatura utilizzata per il servizio;
- Dichiarazione relativa all’accessibilità dello spazio di relazione (barriere architettoniche - DM 236/1989 punto 5.5) sia che siano state eseguite opere edilizie (allegando la relativa documentazione) sia che non vi siano state opere;
- comunicazione degli orari di apertura nel rispetto dell'ordinanza vigente;
- Attestazione di pagamento ATS secondo le specifiche di cui alla pagina "Tariffario aggiornato e modalità di pagamento delle prestazioni erogate dal dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria (ATS)";
- Protocollo di disinfezione, sanificazione e sterilizzazione dei locali e delle attrezzature come stabilito dal Regolamento Regionale n. 6 del 28 Novembre 2011 e s.m.i. all'allegato 1 punto 7.
Modifiche e trasferimento dell’attività
Ogni modifica dei locali dovrà essere preventivamente segnalata mediante apposita SCIA che il SUAP provvederà a trasmettere agli enti competenti per le relative istruttorie.
Coloro che intendono trasferire la sede dell'attività in altro locale del territorio comunale, dovranno presentare, per via telematica, una segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune in cui si esercita l'attività stessa secondo le modalità indicate dal portale telematico comunale.
Subingresso
E’ ammesso il subentro nella titolarità di un’attività di acconciatore; il subentrante deve presentare, per via telematica, una COMUNICAZIONE di subentro al SUAP del Comune in cui si esercita l'attività stessa secondo le modalità indicate dal portale telematico comunale, ai sensi del DLgs 222/2016; oltre alla documentazione prevista per l’avvio dell’attività andrà allegata copia dell’atto notarile di cessione dell'azienda (o riferimenti di registrazione).
In caso di decesso del titolare, gli aventi diritto possono proseguire l’attività fino al massimo di un anno senza l'accertamento della qualificazione professionale, purché l'attività venga svolta da personale qualificato. Decorso il citato periodo l'attività dovrà essere cessata, salvo che uno dei legittimi eredi non comprovi di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 3 della Legge 174/2005.
Modulo:
Comunicazione per il subingresso in attività
Allegati:
- Procura e copia del documento di identità del soggetto che conferisce la procura speciale (nel caso di segnalazione/comunicazione non sottoscritta digitalmente dal dichiarante);
- dichiarazione sul possesso dei requisiti da parte degli altri soci
- dichiarazione sul possesso dei requisiti da parte del responsabile tecnico per attività di acconciatore (in presenza di un responsabile tecnico diverso dal dichiarante);
- copia dell’atto notarile o dichiarazione del notaio sull’atto in corso di registrazione;
- comunicazione degli orari di apertura nel rispetto dell'ordinanza vigente;
- Attestazione di pagamento ATS secondo le specifiche di cui alla pagina "Tariffario aggiornato e modalità di pagamento delle prestazioni erogate dal dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria (ATS)";
Variazione del responsabile tecnico
Modulo:
Comunicazione modifica responsabile tecnico
Allegati:
- Procura e copia del documento di identità del soggetto che conferisce la procura speciale (nel caso di segnalazione/comunicazione non sottoscritta digitalmente dal dichiarante);
- dichiarazione sul possesso dei requisiti da parte del responsabile tecnico per attività di acconciatore (in presenza di un responsabile tecnico diverso dal dichiarante).
VARIAZIONI STRUTTURALI
- in caso di modifiche strutturali al locali: planimetria ante e post operam, breve relazione descrittiva delle modifiche apportate, estremi del titolo edilizio di legittimità o riferimento all'intervento ricadente in edilizia libera come da Glossario ex Dlgs. 222/2016
- in caso di modifiche a ciclo produttivo/categoria merceologica/modalità di svolgimento dell'attività: relazione descrittiva della modifica apportata
Cambiamento di ragione sociale, modifica della compagine sociale o dei soggetti titolari dei requisiti morali.
Modulo:
SCIA per variazione soggetti in attività di acconciatore
Allegati:
- Procura e copia del documento di identità del soggetto che conferisce la procura speciale (nel caso di segnalazione/comunicazione non sottoscritta digitalmente dal dichiarante);
- dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soci.
Cessazione, sospensione temporanea e ripresa dell'attività
L'attività di acconciatore può essere sospesa, per un periodo di un anno, eventualmente prorogabile per un ulteriore anno, previa comunicazione al SUAP del comune in cui si esercita l'attività stessa. Al termine dell'anno di proroga sono concessi all'impresa sessanta giorni entro i quali comunicare la ripresa o la cessazione dell'attività. Se il termine di sessanta giorni decorre inutilmente, l'attività di impresa si considera cessata.
Come disposto dal D.d.s. 27 gennaio 2023 n. 946, a partire dal 1 agosto 2023, tutte le pratiche di cessazione per le attività citate nello stesso, dovranno essere trasmesse esclusivamente alla Camera di Commercio di Brescia, la quale provvederà ad inviarle al competente Suap di Brescia il quale, a sua volta, inoltrerà la pratica agli enti competenti (Ats, Provincia etc…)
Modulo:
Comunicazione di cessazione o sospensione temporanea dell’attività.
Allegati:
- Procura e copia del documento di identità del soggetto che conferisce la procura speciale (nel caso di segnalazione/comunicazione non sottoscritta digitalmente dal dichiarante);
Orari ed esposizione tariffe.
Gli orari di apertura delle attività e le prescrizioni relative alle giornate di chiusura sono stabiliti con ordinanza del Sindaco, fatto salvo il venir meno dell’obbligo di chiusura settimanale.
È fatto obbligo all’esercente di esporre l’orario in maniera ben visibile dall’esterno del negozio.
È concessa la prosecuzione dell’attività a porte chiuse per l’ultimazione delle prestazioni in corso al massimo per 30 minuti oltre i limiti d’orario.
Il titolare dell’esercizio dovrà esporre le proprie tariffe minime in modo visibile all’ingresso dell’esercizio stesso e comunicare preventivamente al cliente la tariffa applicata per la prestazione richiesta.
Normativa di riferimento
Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Brescia
Circolare (Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Brescia) 8 ottobre 2012, n. 38/2012 Semplificazioni e abrogazioni - Prime indicazioni operative (disposizioni integrative e correttive del d.lgs. 59/10 recante attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno). |
Circolare (Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Brescia) 10 giugno 2010, n. 242 Attività di acconciatore/estetista: competenza comunale. |
Regione Lombardia
Legge regionale (Regione Lombardia) 27 febbraio 2012, n. 3 Disposizioni in materia di artigianato e commercio e attuazioni della Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno. Modifiche alle leggi regionali 30 aprile 2009, n. 8 (Disciplina della vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell'azienda)(1) e 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere). |
Regolamento Regionale (Regione Lombardia) 28 novemnbre 2011, n. 6 Disciplina dell’attività di acconciatore in attuazione dell’art. 21 bis della legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73 «Disciplina istituzionale dell’artigianato lombardo». |
Determinazione dirigenziale (Regione Lombardia) 30 luglio 2008, n. 8506 Adozione del percorso formativo per l'abilitazione all'esercizio della professione di acconciatore, ai sensi della legge 174/05 «Disciplina dell'attività di acconciatore» |
Stato Italiano
Decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese. |
Legge 17 agosto 2005, n. 174 Disciplina dell'attività di acconciatore |
Legge (Stato Italiano) 29 ottobre 1984, n. 735 Attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 82/489 del 19 luglio 1982 comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi dei parrucchieri. |
Legge (Stato Italiano) 14 febbraio 1963, n. 161 Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini. |
Ministero dello sviluppo economico
Parere ministeriale (Ministero dello sviluppo economico) 8 marzo 2016, n. 65416 Attività di barbiere. Riconoscimento dei requisiti professionali. |
Parere ministeriale (Ministero dello sviluppo economico) 11 febbraio 2015, n. 19468 Esercizio nella medesima sede delle attività di acconciatore ed estetista. |
Parere ministeriale (Ministero dello sviluppo economico) 2 febbraio 2015, n. 13472 Attività di acconciatore e di estetista. Presenza del responsabile tecnico. |
Parere ministeriale (Ministero dello sviluppo economico) 20 gennaio 2015, n. 6678 Attività di acconciatore. Nomina del responsabile tecnico. |
Parere ministeriale (Ministero dello sviluppo economico) 27 ottobre 2014, n. 188379 Parere su avvio attività di acconciatore. |
Circolare ministeriale (Ministero dello sviluppo economico) 31 gennaio 2014, n. 16361 Contratto di “affitto di poltrona” e di “affitto di cabina” per le attività di acconciatore ed estetista. |