Legge 28 giugno 2019 n. 58 - reintroduzione della denuncia fiscale per gli alcolici

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Conversione in Legge, con modificazioni, del D.L. 30 aprile 2019 n. 34, in vigore dal 30 giugno 2019 (G.U. n. 151 del 29/06/2019)

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​​​​​Art. 13 bis - Reintroduzione della denuncia fiscale per la vendita di alcolici

1. Al comma 2 dell'articolo 29 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «, ad esclusione degli esercizi pubblici, degli esercizi di intrattenimento pubblico, degli esercizi ricettivi e dei rifugi alpini,» sono soppresse.


L'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 504/95 era stato oggetto di modifica, non molto tempo fa, tramite l'art. 1, comma 178, della legge 4 agosto 2017, n. 124. La novella del 2017 ha sancito, in favore degli esercizi pubblici, di quelli di intrattenimento e degli esercizi ricettivi, l'espressa esclusione dall'obbligo di denuncia di attivazione e quindi della correlata licenza rilasciata dall'Ufficio delle Dogane. Sul punto vedere l'interpretazione data con nota dell'Ag.DDMM n. 113015 del 09/10/2017. Da rilevare che anche il d.lgs. n. 222/2016, prima della modifica del 2017 era intervenuto sulla questione della c.d. licenza fiscale per la vendita di alcolici, stabilendo l'equipollenza della comunicazione preventiva, presentata al SUAP, alla denuncia di esercizio ex art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 504/95 (per usare le parole dell'Ag.DDMM). In pratica, il d.lgs. n. 222/2016 ha trasformato quella che era un'anacronistica licenza in bollo con funzione meramente accertativa, in una semplice "comunicazione" (quindi ancora meno di una SCIA). Sul punto vedere la tabella A, sezione I, voce 1.10 e altre voci analoghe.

Adesso, con l'art. 13-bis in commento, il legislatore reintroduce l'obbligo di denuncia fiscale. Nella relazione tecnica di conversione del DL n. 34/2019 si legge che è atteso un certo incremento di gettito dovuto all'imposta di bollo, rilevando come necessari due bolli da 16,00 € per la richiesta e il rilascio della c.d. licenza fiscale. Tuttavia la relazione tecnica non coglie nel segno omettendo di considerare il disposto del d.lgs. n. 222/2016. Infatti, con la modifica di cui trattasi, si torna alla reviviscenza perfetta della disposizione del TU in vigore nel 2016 senza intervenire, ulteriormente, sul d.lgs. n. 222/2016 ergo, la relativa disposizione dello stesso d.lgs. n. 222/2016 continua ad essere pienamente applicabile. 

Comma 2, art. 29 del d.lgs. n. 504/95 in vigore prima del 29/08/2017 e dal 30/06/2019: Sono soggetti alla denuncia di cui al comma 1 anche gli esercizi di vendita ed i depositi di alcol denaturato con denaturante generale in quantità superiore a 300 litri.

​Comma 2, art. 29 del d.lgs. n. 504/95 in vigore dal 29/08/2017 al 29/06/2019:Sono soggetti alla denuncia di cui al comma 1 anche gli esercizi di vendita, ad esclusione degli esercizi​ pubblici, degli esercizi d​i intrattenimento pubblico, degli esercizi ricettivi e dei rifugi alpini, ed i depositi di alcol denaturato con denaturante generale in quantità superiore a 300 litri.​

Ultimo aggiornamento

02/05/2022, 06:46