Descrizione
Sono compresi negli usi domestici l'innaffiamento di giardini ed orti inservienti direttamente al proprietario ed alla sua famiglia e l'abbeveraggio del bestiame”.
La Regione Lombardia con proprio Regolamento del 24 marzo 2006 N. 2 in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 ha disciplinato l’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzi delle acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua.
In particolare l’Art. 4 del suddetto Regolamento Regionale al punto 1, stabilisce che “per uso domestico si intende l’estrazione di acqua sotterranea da parte del proprietario di un fondo, ovvero da parte dell’ affittuario o dell’usufruttuario dietro consenso espresso del proprietario, e la sua destinazione all’uso potabile, ivi compreso quello igienico, all’innaffiamento di orti e giardini, all’abbeveraggio del bestiame, purché tali usi siano rivolti al nucleo familiare dell’utilizzatore e non configurino un’attività economico-produttiva o avente finalità di lucro”.
Il prelievo e l’utilizzo delle acque pubbliche sono regolamentati da Leggi dello Stato (Regio Decreto n.1775 del 11/12/1933 e s.m.i) e della Regione (Regolamento Regionale n.2 del 24/03/2006).
Per il prelievo e l’utilizzo delle acque è necessario un Provvedimento di concessione rilasciato dall’Autorità competente (Regione Lombardia per le grandi derivazioni, Provincia per le Piccole derivazioni):
Ai fini della concessione, sia per le grandi sia per le piccole derivazioni, la competenza in ordine all'istruttoria spetta alle province, alle quali pertanto devono essere presentate le domande di concessione (art. 7 Regolamento Regionale 2/06).
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