Enti di diritto privato controllati

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Sezione dedicata agli enti di diritto privato controllati

Amministrazione trasparente
Enti Controllati

Descrizione

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​​​L'art. 22, comma 1, lett. c) del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, dispone che: “Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente … c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi". 

La terminologia “comunque denominati" usata dal legislatore consente di ricomprendere, nell'eterogeneità delle entità giuridiche di diritto privato sulle quali le Amministrazioni Pubbliche esercitano forme di controllo, le figure civilistiche di Comitati, Fondazioni, Consorzi, Associazioni, e simili.

L'individuazione di tali soggetti da parte del Comune ha subito delle evoluzioni legate alle modifiche normative intervenute in materia. 

Su tale tematica è intervenuta la determinazione n. 8 del 17.6.2015 dell'ANAC, con cui sono state individuate alcune condizioni sintomatiche per la corretta individuazione delle entità giuridiche di cui sopra.

A tal proposito si è quindi deciso di procedere, fatta salva la possibilità di interpretazioni correttive, che potessero scaturire da successivi indirizzi dell'ANAC e dalla prassi, alla pubblicazione dei dati prescritti dall'art. 22 delle entità giuridiche che soddisfacessero i seguenti requisiti:

  • ​partecipazione maggioritaria del Comune nel capitale di dotazione;
  • nomina/designazione/delega da parte del Comune della maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione dell'ente;
  • nomina/designazione/delega da parte del Comune anche in misura minoritaria dei componenti dell'organo di amministrazione dell'ente, laddove sussista la gestione per conto del Comune di un servizio di pubblico interesse.

Con la modifica del D. Lgs. n. 33/2013 ad opera del D. Lgs. n. 97/2016, e successiva determinazione n. 1134 dell'8.11.2017 di ANAC, è stato rivisto il concetto di controllo per gli enti di diritto privato diversi dalle società, individuati in quelli che cumulativamente presentano i requisiti dell'articolo 2 bis, comma 2, lett. c) e cioè: associazioni, fondazioni e enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.

Si è perciò rivista l'impostazione adottata e deciso di procedere alla pubblicazione dei dati prescritti dall'art. 22 degli enti di diritto privato che, in ossequio alla norma, presentino uno dei seguenti requisiti:

  • enti in controllo pubblico dal punto di vista della normativa sulla trasparenza, ovvero che presentano cumulativamente i requisiti di cui all'art. 2 bis, comma 2, lett. c) sopra citato;

oppure

  • enti costituiti o vigilati anche (non solo) dal Comune di Brescia, nei quali siano a questo riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi. A questi si equiparano gli enti in cui il Comune non ha poteri di nomina, ma ricopre cariche di vertice o negli organi per disposizione statutaria.

​Da ultimo, posto che fino ad ora non risulta vigente un'interpretazione rigorosa e univoca del concetto di ente “vigilato", si è ritenuto a partire dal 2021 di considerare tali tutti gli Enti per i quali al Comune di Brescia è riconosciuto il potere di nomina anche di un solo membro degli organi di amministrazione o di indirizzo.​

 

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Ultimo aggiornamento

19/02/2024, 14:42