Discarichi di cartelle esattoriali

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Informazioni sulle cartelle di pagamento (cartelle esattoriali) emesse dal corpo polizia locale del Comune di Brescia

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Polizia Locale

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​​​​​​​​​​​​​PREMESSA – SOLLECITI DI PAGAMENTO
Qualora non sia proposta impugnazione e non sia effettuato il pagamento integrale della sanzione e delle spese del procedimento  nei termini previsti, il verbale costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento (art. 203 C.d.S.). In caso di pagamento insufficiente, sarà dovuta la differenza.
Al fine di concludere il procedimento in maniera bonaria o di definire eventuali questioni da rivalutare, la Polizia Locale trasmette agli interessati una lettera di sollecito di pagamento di quanto dovuto.
L’interessato può chiedere alla Polizia Locale – Nucleo Contenzioso e Autotutele di riesaminare il verbale solo in punto di diritto, utilizzando il relativo modello, nel quale sono elencati i casi previsti. La sottoscrizione della richiesta deve essere autentica, con allegazione di un documento di identità, ovvero può essere apposta digitalmente.
Valutate le ragioni indicate, il verbale può essere sottoposto ad archiviazione ovvero la richiesta può essere rigettata con conseguente trasmissione del ruolo.
La richiesta di archiviazione/definizione del verbale può essere presentata, previa compilazione del modello “Richiesta di definizione del verbale a seguito di sollecito” sottostante, con le seguenti modalità:
    • mediante mail all’indirizzo polizialocale@pec.comune.brescia.it;​
    • mediante posta all’indirizzo Corpo Polizia Locale, Nucleo Contenzioso ed Autotutele, via Donegani n. 12, 25126 Brescia;
    • mediante consegna della richiesta cartacea con accesso diretto agli sportelli in Brescia, via Donegani n. 12, nei seguenti orari (in giorni non festivi): lunedì e mercoledì dalle 8.30 alle 17.30; martedì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 14.30; sabato dalle 8.30 alle 12.30

1. INFORMAZIONI GENERALI
Nel caso in cui un atto di competenza della Polizi​a Locale (verbale di contestazione, ordinanza del Comune, ordinanza prefettizia, sentenza dell’Autorità Giudiziaria) non venga pagato nei termini, viene chiesta all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (ex Equitalia) l’emissione della cartella di pagamento per il recupero delle somme dovute, mediante iscrizione a ruolo. 
Gli atti devono essere iscritti a ruolo entro 5 anni dalla notifica del verbale. 
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione fornisce informazioni sulla propria situazione debitoria e riceve le richieste di rateizzazione o sospensione. Informazioni più specifiche sono indicate nella stessa cartella di pagamento e contenute sul sito dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Per eventuali informazioni sull’atto presupposto (quali ad es. contenuto dell’atto, notifica o pagamenti già avvenuti), è invece necessario rivolgersi direttamente al Comando Polizia Locale, con le seguenti modalità:
  • trasmissione della richiesta di informazioni mediante mail all’indirizzo verbali.polizialocale@comune.brescia.it​;
  • trasmissione della richiesta di informazioni mediante posta all’indirizzo Corpo Polizia Locale, Nucleo Procedimenti Sanzionatori – Ufficio Ruoli, via Donegani n. 12, 25126 Brescia;
  • accesso diretto agli sportelli in Brescia, via Donegani n. 12, nei seguenti orari (in giorni non festivi): lunedì e mercoledì dalle 8.30 alle 17.30; martedì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 14.30; sabato dalle 8.30 alle 12.30;
  • richiesta telefonica al numero 0302942130, nei seguenti orari: da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 18.00; sabato dalle 8.30 alle 12.30.
2. LA CARTELLA DI PAGAMENTO
Nella cartella è indicato l’importo totale da saldare e gli enti che ne hanno fatto richiesta, il dettaglio degli importi a debito, nonché l’aggio e le spese di notifica che spettano all'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
La cartella ha valore di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dai ruoli in essa contenuti entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica. Nelle ipotesi in cui il ruolo emesso sia ripartito in più rate, l'intimazione produce effetti relativamente a tutte le rate.
In caso di mancato pagamento, l'Agente della riscossione può acquisire, anche con richieste a terzi, notizie sul reddito e sul patrimonio dei singoli debitori e può procedere, sulla base del ruolo che costituisce titolo esecutivo, secondo le disposizioni di legge, a: fermo amministrativo di beni mobili registrati (veicoli, natanti, aeromobili), iscrizione di ipoteca sugli immobili, esecuzione forzata di beni immobili, mobili e crediti (per esempio, stipendio, emolumenti vari, parcelle, fatture, titoli, somme disponibili sui conti correnti e depositi).
La cartella di pagamento viene notificata al debitore dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione nelle forme ordinarie (invio di raccomandata con avviso di ricevimento o messo comunale) o con Posta elettronica certificata (PEC) nei confronti di imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché di professionisti iscritti in albi o elenchi, all’indirizzo risultante dall’Indice nazionale degli indirizzi di Posta elettronica certificata (INI-PEC).
Nel caso in cui il verbale di violazione al Codice della strada, che ha dato origine alla cartella di pagamento, sia stato notificato a persone obbligate in solido (è l'esempio di un verbale contestato, cioè notificato, sulla strada al conducente e poi successivamente notificato al proprietario del veicolo persona diversa dal conducente) la cartella di pagamento viene notificata ad entrambe le persone. In tal caso deve essere pagata una sola cartella e il pagamento, effettuato nei termini, estingue automaticamente l'altra cartella. 
Il termine per il pagamento della cartella è di 60 giorni dalla data di notifica della stessa. Dopo tale termine matureranno gli interessi di mora e sarà attivata l'azione esecutiva. 
Il ricorso avverso la cartella di pagamento può essere presentato solo per vizi formali propri o di notifica, entro 30 giorni dalla data di notifica della stessa avanti l’Autorità Giudiziaria competente.
 
3. ARCHIVIAZIONE DI CARTELLE ESATTORIALI (DISCARICO)
Ai sensi dell'art. 390 del Regolamento di attuazione al Codice della Strada, l'ente creditore può chiedere all'agente della riscossione la cancellazione dal ruolo di cartelle di pagamento emesse sulla scorta di palesi errori. Pertanto è possibile rivolgersi al Comando Polizia Locale – Ufficio Ruoli per avanzare la relativa richiesta di cancellazione dal ruolo con conseguente estinzione dell'obbligazione di procedere al pagamento (in termini tecnici "discarico").
Il discarico è possibile solo per vizi formali o procedurali (es. errata notificazione del verbale) oppure casi in cui sono intervenuti fatti successivi alla formazione del ruolo che estinguono l'obbligazione (es. decesso del proprietario, pagamento, ecc). La cartella non può essere annullata per motivi di merito, essendo il verbale divenuto esecutivo. 
La richiesta di discarico può essere avanzata dall’interessato:
- direttamente agli sportelli del Comando Polizia Locale nei giorni e negli orari già indicati;
- mediante mail all’indirizzo verbali.polizialocale@comune.brescia.it;
- mediante spedizione di raccomandata A.R. al Corpo Polizia Locale di Brescia, Nucleo Procedimenti Sanzionatori – Ufficio Ruoli, via Donegani n. 12, 25126 Brescia.
 
Il modello, scaricabile in questa pagina, deve essere sottoscritto in forma autentica, con allegazione di un proprio documento d’identità, ovvero deve essere sottoscritto digitalmente.
Allo stesso, va allegata altresì eventuale documentazione a sostegno della richiesta.​​​
 
Ultimo aggiornamento

06/03/2023, 13:54