Registro dei volontari - bollatura

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Modalità per la bollatura del registro dei volontari aderenti ad Ente del Terzo Settore

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Bollatura registro dei volontari aderenti ad Ente del Terzo Settore

 
 
Secondo quanto disposto dall’art. 18, comma 1, del DLgs. 117/2017 – Codice del Terzo Settore -gli enti del Terzo Settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. L’art. 3 del Decreto del Ministero per lo sviluppo economico del 6.10.2021, pubblicato nella G.U. n. 285 del 30.11.2021, stabilisce tra l’altro che gli enti del Terzo Settore predispongono un registro dei volontari non occasionali e ne garantiscono la tenuta e che i medesimi enti possono istituire un'apposita sezione separata del registro, ove sono iscritti coloro che prestano attività di volontariato in modo occasionale. 
Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio da un notaio o da un pubblico ufficiale a ciò abilitato, che dichiara nell'ultima pagina il numero dei fogli che lo compongono.
 
 
Gli enti del Terzo Settore che intendono procedere alla bollatura del registro dei volontari non occasionali (ed eventualmente anche occasionali) aderenti ai medesimi enti hanno la possibilità di rivolgersi al Settore Segreteria Generale e Trasparenza del Comune di Brescia - P.zza Loggia 3, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 12. 
 
Documentazione da presentare:
•  il registro da bollare 
• il modulo di richiesta debitamente compilato e sottoscritto, corredato da fotocopia del documento di identità del legale rappresentante dell’ente richiedente
•  copia dello statuto dell’ente richiedente
 
Nel registro l'ente del Terzo Settore dovrà indicare, per ciascun volontario:
a) il codice fiscale o, in alternativa, le generalità, il luogo e la data di nascita;
b) la residenza o, in alternativa, il domicilio ove non coincidente;
c) la data di inizio e quella di cessazione dell'attività di volontariato presso l'organizzazione, che corrisponde alla data di iscrizione e cancellazione nel registro.
 
Qualora il registro da bollare fosse costituito da fogli mobili, ognuno di questi deve recare una intestazione con la denominazione dell’ente richiedente e il relativo codice fiscale, il numero di pagina, una serie di colonne e una elencazione progressiva di spazi in cui verranno poi riportati i dati di cui alle predette lettere a), b) e c) relativi ai volontari (vedi fac-simile) 
 
Modalità di rilascio:
La bollatura viene effettuata entro una settimana dalla presentazione della domanda. L’ente richiedente ha l’onere di procedere al ritiro del registro.
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Ultimo aggiornamento

06/03/2023, 10:37