Somministrazione di alimenti e bevande al domicilio del consumatore

Dettagli della notizia

Descrizione breve
Somministrazione di alimenti e bevande al domicilio del consumatore

Tempo di lettura:

13 min

Aree tematiche
Istanze e comunicazioni

Descrizione

Descrizione
​​DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'
 
Si considera somministrazione al domicilio del consumatore l’effettuazione di un servizio consistente nella fornitura al domicilio del richiedente e previa richiesta di quest’ultimo, di alimenti e bevande pronti per il consumo sul posto rivolto esclusivamente al consumatore, ai familiari e alle persone da lui invitate.
Per domicilio del consumatore si intende non solo la privata dimora, ma anche il locale in cui si trova per motivi di lavoro o di studio o per lo svolgimento di convegni, congressi o cerimonie.
La somministrazione al domicilio del consumatore viene normalmente distinta in:
 
- attività di catering che consiste nella fornitura di alimenti e bevande per eventi quali meeting e cerimonie, il cibo e le bevande ​             vengono fornite al di fuori del luogo in cui vengono cucinate;
- attività di banqueting che consiste non solo nella fornitura di alimenti e bevande ma anche tutto ciò che riguarda la                                   presentazione e l’organizzazione dell’evento. Comprende anche il servizio al tavolo e la preparazione e il riordino dei                                tavoli/buffet, delle sedie, dei tovagliati, delle posaterie e delle stoviglie necessari.
 
REQUISITI SOGGETTIVI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’:
 
Per svolgere l'attività è necessario soddisfare i requisiti previsti dalla normativa antimafia, requisiti morali e quelli professionali.
I requisiti morali ai sensi dell’art. 71, commi 1,2,3,4 del D.lgs. 59/2010 devono essere posseduti:
• dal legale rappresentante, da persona preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti di cui all’art. 2, comma 3 del D.P.R. n. 252/1998 per le società, le associazioni e gli organismi collettivi;
• dal titolare e da persona preposta all’attività commerciale per l’impresa individuale.
 
Il requisito professionale ai sensi dell’art. 71, comma 6 del D.lgs. 59/2010​  deve essere posseduto:
• dal legale rappresentante oppure da persona preposta all’attività commerciale, per le società, le associazioni e gli organismi collettivi;
• dal titolare oppure da persona preposta all’attività commerciale per l’impresa individuale.
 
I cittadini extracomunitari e dell’Unione Europea che esercitano l’attività devono possedere almeno uno dei seguenti titoli:
attestato che dimostri di aver conseguito un titolo di studio presso una scuola italiana legalmente riconosciuta;
• attestato che dimostri di aver frequentato, con esito positivo, un corso professionale per il commercio nel settore alimentare o per la somministrazione di alimenti e bevande istituito o riconosciuto dalla Regione Lombardia, dalle altre Regioni o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano. 

 

INIZIO ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE AL DOMICILIO DEL CONSUMATORE

 

 
L’inizio dell’ attività di somministrazione di alimenti e bevande  al domicilio del consumatore  è soggetta a SCIA UNICA (Scia per avvio dell’attività più notifica sanitaria) da presentare al SUAP tramite il portale impresainungiorno.
 
Allegati:
 
  • ​Copia documento d’identità in corso di validità;
  • Per i cittadini extracomunitari e dell’Unione Europea copia di uno dei titoli richiesti al paragrafo “Requisiti soggettivi” ed eventuale copia del permesso di soggiorno e di un documento di riconoscimento in corso di validità;
  • Eventuale procura potere di firma;
  • planimetria del laboratorio dove vengono preparati i cibi con data recente, quotata,  ubicazione, altezze, sezioni e quote, R.A.I., disposizione attrezzature, impianti e macchinari, firma e timbro di un professionista iscritto all’albo;
  • Autocertificazione antimafia ai sensi del D.lgs. n.159/ 2011;
  • SCIA - Scheda 2 - Requisiti morali e professionali per commercio e somministrazione di alimenti e bevande (deve esser compilata una scheda per ogni amministratore o socio con poteri di rappresentanza), firmata digitalmente da ciascuno oppure da altro soggetto con procura SCIA alla firma (modello sul nostro sito);
  • Copia della documentazione relativa al requisito professionale posseduto dalla persona da preporre all’esercizio (es: busta paga, attestato corso abilitante ecc. ecc.);
  • Ricevuta di pagamento diritti sanitari ATS
  • Targa o copia del libretto di circolazione del mezzo utilizzato per il trasporto degli alimenti.
 
 
SUBINGRESSO NELLA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE AL DOMICILIO DEL CONSUMATORE
 
Il subingresso in PROPRIETA’ o in GESTIONE DELL’ATTIVITA’ (affitto ramo d’azienda) è soggetto a SCIA UNICA  (comunicazione per subentro dell’attività più notifica sanitaria)da presentare al SUAP tramite il portale impresainungiorno.
 
Allegati:
  • Copia documento d’identità in corso di validità;
  • Per i cittadini extracomunitari e dell’Unione Europea copia di uno dei titoli richiesti al paragrafo “Requisiti soggettivi” ed eventuale copia del permesso di soggiorno e di un documento di riconoscimento in corso di validità;
  • Eventuale procura potere di firma
  • ATTO DI CESSIONE o ATTO DI AFFITTO d’AZIENDA registrato o dichiarazione notarile di avvenuto atto in corso di registrazione;
  • Autocertificazione antimafia ai sensi del D.lgs. n.159/ 2011;
  • SCIA - Scheda 2 - Requisiti morali e professionali per commercio e somministrazione di alimenti e bevande (deve esser compilata una scheda per ogni amministratore o socio con poteri di rappresentanza), firmata digitalmente da ciascuno oppure da altro soggetto con procura SCIA alla firma (modello sul nostro sito);
  • Copia della documentazione relativa al requisito professionale posseduto dalla persona da preporre all’esercizio (es: busta paga, attestato corso abilitante ecc. ecc.);
  • Ricevuta di pagamento diritti sanitari ATS;​
  • Targa o copia del libretto di circolazione del mezzo utilizzato per il trasporto degli alimenti.
 
SOSPENSIONE -  RIPRESA 
 
La sospensione dell’attività di somministrazione bevande e alimenti  al domicilio del consumatore per un periodo superiore ad 1 mese e fino ad un massimo di 12, deve essere comunicata tramite il Portale impresainungiorno.
 
In caso di mancata riattivazione tramite comunicazione di ripresa dell'attività sul Portale impresainungiorno entro i 12 mesi, il titolo abilitativo è soggetto a decadenza.
 
CAMBIAMENTO DELLA RAGIONE SOCIALE 
Il cambiamento della ragione sociale deve essere comunicato tramite il Portale impresainungiorno, allegando atto notarile registrato od in via di registrazione.​
 
VARIAZIONE SOGGETTI TITOLARI DEI REQUISITI
La variazione dei soggetti titolari dei requisiti (rappresentante legale, preposto o compagine sociale) deve essere comunicata tramite il  Portale impresainungiorno, autocertificando il possesso dei requisiti morali e professionali di colui/coloro oggetto di variazione.
 
CESSAZIONE DELL’ATTIVITÀ
Come disposto dal D.d.s. 27 gennaio 2023 n. 946, a partire dal 1 agosto 2023, tutte le pratiche di cessazione per le attività citate nello stesso,  dovranno essere trasmesse esclusivamente alla Camera di Commercio di Brescia, la quale provvederà ad inviarle al competente Suap di Brescia il quale, a sua volta, inoltrerà la pratica agli enti competenti (Ats, Provincia etc…)
 
MODALITA’ D’INVIO DOCUMENTAZIONE
 
Le pratiche di competenza del Suap del Comune di Brescia dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica tramite il Portale Suap impresainungiorno.
I documenti da presentare, compresi gli allegati, dovranno essere tutti firmati digitalmente dal titolare dell’attività o dal soggetto preposto a presentare la documentazione; in quest’ultimo caso il titolare dovrà presentare procura del potere di firma, così​ come tutti i soggetti in qualità di soci o amministratori di società, associazioni e organismi collettivi.
 
Possibilità di pagamento online tramite il Portale impresainungiorno nel caso sia previsto il versamento di oneri.
 
Ai sensi della L.241/1990 e s.s.m.i. l’attività può essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA all’amministrazione competente.
 
L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e presupposti, nel termine di 60 giorni dal ricevimento della SCIA  adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.
Qualora sia possibile conformare l’attività intrapresa e i suoi effetti, l’amministrazione competente con atto motivato, invita il privato a provvedere, prescrivendo le misure necessarie, con la fissazione di un termine non inferiore a 60 giorni, per le adozioni di quest’ultime. In difetto di adozione delle misure delle stesse, decorso il suddetto termine, l’attività s’intende vietata.
 
Normativa di riferimento :
 
Regione Lombardia:
Decreto del Dirigente di Unità Organizzativa (Regione Lombardia) 27 giugno 2017, n. 7649​ - Recepimento accordo conferenza unificata moduli unificati e standardizzati in materia di attività commerciali e assimilate - d.lgs n. 126/2016 e d.lgs n. 222/2016​
D.lgs. n.126/2016 - Attuazione della delga in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 2015 n. 124​  
Decreto Legislativo MADIA N. 222 DEL 25 novembre 2016​ - Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività  (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 2015 n. 124​ 
​Circolare Regionale (Regione Lombardia) 21 marzo 2011 - n. 3 Art. 19 legge 241/90 - segnalazione certificata di inizio attività - Prime indicazioni applicative  
Art. 19 Legge n. 241/1990 -  segnalazione certificata di inizio attività - Prime indicazioni operative
Legge regionale (Regione Lombardia) 02 febbraio 2010, n. 6  - Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere​
 
 
Ministero dell'industria commercio e artigianato:
Circolare ministeriale (Ministero dell'industria commercio e artigianato) 28 maggio 1999, n. 3467/C​ 
Circolare in riferimento al decreto legislativo 31 mar​zo 1998, n. 114 - ​recante la riforma della disciplina relativa al settore del commercio.​​

Pagine informative

SUAP

Requisiti professionali somministrazione - vendita alimenti

Informazioni generali inerenti i requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e commercio al dettaglio nel settore alimentare

Vai alla pagina
SUAP

Tariffario aggiornato e modalità di pagamento delle prestazioni erogate dal dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria (ATS)

Tariffario aggiornato e modalità di pagamento delle prestazioni e degli interventi erogati dal dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria delle agenzie di tutela della salute richiesti da terzi nel proprio interesse.

Vai alla pagina
Ultimo aggiornamento

22/03/2024, 12:07