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Autorizzazione Unica Ambientale

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​Descrizione
L’Autorizzazione Unica Ambientale è il provvedimento, adottato dalla Provincia quale autorità competente e rilasciato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive SUAP (unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva), che sostituisce i seguenti atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale, previsti dall’art. 3, comma 1, del d.P.R. n. 59/2013:
 
  1. autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
  2. comunicazione preventiva di cui all’articolo 112 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
  3. autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
  4. autorizzazione generale di cui all’articolo 272, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
  5. comunicazione o nulla osta di cui all’articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge n. 447 del 26/10/1995;
  6. autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all’articolo 9 del d.lgs. n. 99 del 27/01/1992;
  7. comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
La domanda di AUA e ogni altra comunicazione per la Provincia dovrà essere inviata in modalità esclusivamente telematica al SUAP competente per territorio che provvederà anche al rilascio del provvedimento finale, che ha durata di 15 anni. La data di decorrenza è quella del rilascio a mezzo PEC da parte del SUAP; ai sensi del DPR 642/1972 e s.m.i.
 
Marche da bollo
Le due marche da bollo, i cui codici identificativi sono stati riportati in sede di comunicazione dell’istanza, vanno apposte debitamente annullate rispettivamente sulla ricevuta di presentazione della domanda rilasciata dal sistema SUAP, e sull’autorizzazione AUA rilasciata dal SUAP stesso: l’assolvimento dell’imposta di bollo è verificabile nei successivi 10 anni e va esibito in sede di eventuali controlli.
 
Oneri
Al SUAP non sono dovuti oneri. Per il calcolo degli oneri dovuti agli altri Enti si rimanda alla tabella allegata; il calcolo può essere fatto anche in sede di compilazione della pratica su impresainungiorno.
 
Come si presenta
Come previsto dal DPR 160/2010 e dal DPR 59/2013, a partire dal 1 novembre 2014 tutte le istanze di competenza SUAP devono essere inviate esclusivamente per via telematica utilizzando la piattaforma resa disponibile dal Comune di Brescia all’indirizzo impresainungiorno.
L’invio alternativo di pratiche allegate a messaggi di posta elettronica certificata non è consentito, per cui le istanze trasmesse con sola PEC saranno rifiutate e la ricevuta generata automaticamente dal gestore della casella non produrrà alcun effetto amministrativo ai fini dello svolgimento dell’attività di impresa. Parimenti, non è accettato nulla che pervenga in forma cartacea.
La domanda per il rilascio dell’AUA, corredata dalla documentazione prevista dalla normativa vigente, deve essere presentata esclusivamente al SUAP competente per il comune in cui è ubicato lo stabilimento.
Il SUAP trasmette immediatamente la domanda, con la documentazione allegata, alla Provincia quale autorità competente ed ai soggetti competenti in materia ambientale.
Lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) è l’unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento, ai sensi del d.P.R. n. 160 del 07/09/2010.
Le informazioni relative ai SUAP dei Comuni della provincia di Brescia sono rilevabili sul sito internet impresainungiorno.
 
Delega
Ai sensi della Risoluzione 8753 del 20 gennaio 2014, in merito all’art.38 del DPR445/2000, l’istanza può essere presentata anche da un professionista incaricato: in tal caso, all’istanza andrà allegata la procura con firma autografa del richiedente firmata digitalmente dal professionista incaricato.
 
Quando richiedere l’AUA
L’acquisizione dell'AUA è generalmente obbligatoria in occasione del rilascio, rinnovo, modifica o aggiornamento di almeno uno dei titoli abilitativi sostituiti, salvo il caso in cui l’attività dell'impresa necessiti esclusivamente di titoli abilitativi acquisibili in regime di comunicazione o di adesione all’autorizzazione generale.
Le indicazioni che seguono sono state aggiornate sulla base della Circolare del Ministro dell’Ambiente, e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) prot. n. 49801 del 07.11.2013 recante i chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell’AUA.
 
Ambito di applicazione dell’AUA
L’AUA è obbligatoria per due macro categorie di soggetti:
  1. le categorie di imprese di cui all’art.2 del DM delle attività produttive del 18.04.2005 pubblicato nella G.U. n°238 del 12.10.2005 (microimprese, piccole imprese, medie imprese) costituita da imprese con meno di 250 occupati e un fatturato annuo inferiore a 50 mln di euro oppure un totale di bilancio annuo inferiore a 43 mln di euro;
  2. tutti gli impianti produttivi IPPC anche quando il gestore sia una grande impresa (Circolare MATTM prot. n. 49801 del 07.11.2013) non soggetti alle disposizioni in materia di AIA e pertanto non inseriti nell’elenco di cui all’allegato VIII alla parte seconda del DLGS 152/2006.

 Ai sensi del punto 4. della d.g.r. Lombardia 16 maggio 2014 n. X/1840 “Indirizzi regionali in merito all’applicazione del regolamento inerente l’autorizzazione unica ambientale (AUA)” sono esclusi dall’AUA:

  • gli impianti di trattamento di acque reflue urbane, in quanto impianti destinati allo svolgimento di attività di pubblico servizio gestite direttamente da enti pubblici o dati in concessione da questi;
  • gli impianti connessi ad interventi di bonifica o messa in sicurezza di emergenza, poiché afferenti​ a specifica normativa settoriale e caratterizzati da un esercizio limitato alla durata dell’intervento di bonifica/ messa in sicurezza.
Quando deve essere presentata domanda di AUA?
A partire dal 13/06/2013, data di entrata in vigore del d.P.R. n. 59/2013, i gestori devono presentare la domanda di AUA al SUAP in caso di rilascio, rinnovo o aggiornamento di almeno uno dei titoli abilitativi indicati all’art. 3, comma 1, del citato decreto.
Nel caso in cui l’impianto sia soggetto alla verifica di cui all’art. 20 del d.lgs. n. 152/2006 in materia di VIA, l’AUA può essere richiesta solo dopo che l’autorità competente a tale verifica abbia valutato di non assoggettare alla VIA il relativo progetto. La domanda di AUA deve essere presentata nei termini previsti dalla normativa di settore relativa a ciascuno dei titoli abilitativi sostituiti dall’AUA (di cui i sopraindicati punti da 1. a 7.) per beneficiare della possibilità di continuare l’attività anche nel caso di mancata risposta, nei termini di legge, sulla richiesta di primo rilascio dell’AUA (Circolare MATTM prot. n. 49801 del 07.11.2013).
 
E’ sempre necessario presentare la domanda di AUA?
 
Il gestore ha la facoltà di non avvalersi dell’AUA solo:
  1. nel caso in cui si tratti di attività soggette esclusivamente a comunicazione o ad autorizzazione generale alle emissioni di cui ai sopraindicati punti 2., 4., 5. e 7. (art. 3, comma 3 del d.P.R. n. 59/2013).
  2. quando intenda aderire alle autorizzazioni di carattere generale alle emissioni (art. 7, comma 1 del richiamato d.P.R.).

Anche in tali casi, comunque, le relative comunicazioni o domande di adesione vanno presentate per il tramite del SUAP sulla piattaforma impresainungiorno.

La richiesta di AUA è sempre obbligatoria alla scadenza del primo dei titoli abilitativi previsti dall’art. 3, comma 1 del d.P.R. salvo che ricorra una delle due deroghe previste ai precedenti punti 1) e 2).
L’AUA deve quindi essere richiesta anche quando l’impianto è soggetto cumulativamente a comunicazioni e ad autorizzazioni di settore ed il primo titolo in scadenza è una comunicazione (Circolare MATTM prot. n. 49801 del 07.11.2013).
Ai sensi del richiamato art. 7, comma 1 del d.P.R. 59/2013, nel caso in cui venga a scadere un’autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera, il gestore può presentare autonoma istanza di adesione a tale autorizzazione (senza richiedere l’AUA) non solo quando l’attività è soggetta esclusivamente ad autorizzazione di carattere generale, bensì anche quando l’attività è soggetta anche a titoli abilitativi tra quelli sostituiti dall’AUA (Circolare MATTM prot. n. 49801 del 07.11.2013).
 
Documentazione da allegare alla domanda di AUA
Vanno allegati i documenti e le informazioni di seguito indicate per ciascuna tipologia di autorizzazione reperibili sul sito internet della Provincia e dell’Ufficio d’Ambito di Brescia.
 

Autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del Titolo IV della sez. II Parte III del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.:

  1. Autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne e rinnovo autorizzazione (Modulo A)
  2. Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale e rinnovo autorizzazione (Modulo A)
  3. Autorizzazione allo scarico negli strati superficiali del sottosuolo di acque reflue domestiche di insediamenti isolati con carico organico inferiore a 50 abitanti equivalenti (Modulo A)
  4. Autorizzazione allo scarico nelle acque sotterranee di acque derivanti da un impianto geotermico (Modulo A)
  5. Autorizzazione per lo scarico acque reflue urbane e rinnovo autorizzazione (Moduli B e C)
  6. Autorizzazione scarico acque reflue domestiche con carico organico superiore a 50 abitanti equivalenti o acque reflue assimilate alle domestiche di insediamenti isolati e rinnovo autorizzazione (Modulo A)
  7. Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali e/o di prima/seconda pioggia.

Autorizzazione generale (procedura semplificata) di cui all’art. 272, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

  1. Per impianti industriali ed artigianali: Atto Dirigenziale della Provincia di Brescia n. 1674 del 26/05/2009.
  2. Per allevamenti: Atto Dirigenziale della Provincia di Brescia n. 3289 del 18/09/2012.
  3. Per pulitintolavanderie: D.G.R. n. 20138 del 23/12/2004.
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera (procedura ordinaria) di cui all’art. 269 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
  1. Per impianti industriali ed artigianali.
  2. Per allevamenti
Comunicazione in materia di rifiuti (procedura semplificata) di cui agli artt. 215 e 216 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
Comunicazione preventiva di cui all’art. 112 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste.
 
Ambiti di applicazione esclusi
La Circolare Regionale 05/08/2013 n. 19 chiarisce che le nuove disposizioni non si applicano ai procedimenti di:
  1. voltura (cambio di denominazione del soggetto titolare del titolo abilitativo);
  2. modifica non sostanziale (variazione al progetto, già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione o dell'impianto, che può produrre effetti sull'ambiente);
  3. procedimento unico di cui all’articolo 208 del d.lgs. 152/2006, concernente l’autorizzazione per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti.
Pertanto questo tipo di istanze devono essere gestite secondo la disciplina prevista dalla normativa settoriale, quindi direttamente dalle Autorità Competenti (articolo 6, comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 13/03/2013, n. 59).
 
Enti competenti e tempistiche
Scarichi (90 gg):
Provincia Area Ambiente
AATO (eccetto che per scarichi di acque di 1/2/3 pioggia in reticolo idrico)
ARPA
A2A
ASL (per scarico di acque utilizzate a scopo geotermico nella falda sotterranea)
 
Emissioni (120 gg ; 60 gg in caso di silenzio assenso per modifiche non sostanziali):
Provincia Area Ambiente
ARPA
 
Rifiuti (180 gg):
Provincia Area Ambiente
ARPA
ASL
AATO (se previsti scarichi)
A2A (se previsti scarichi)

ALTRE PROCEDURE AMBIENTALI
 
Procedure di competenza SUAP da assolvere tramite impresainungiorno.
Oltre alle AUA, la normativa prevede che dal SUAP passino anche altre istanze ambientali di seguito elencate.
Lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) è l’unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento, ai sensi del d.P.R. n. 160 del 07/09/2010.
Come previsto dal DPR 160/2010 e dal DPR 59/2013, a partire dal 1 novembre 2014 tutte le istanze di competenza SUAP devono essere inviate esclusivamente per via telematica utilizzando la piattaforma resa disponibile dal Comune di Brescia all’indirizzo impresainungiorno.
L’invio alternativo di pratiche allegate a messaggi di posta elettronica certificata non è consentito, per cui le istanze trasmesse con sola PEC saranno rifiutate e la ricevuta generata automaticamente dal gestore della casella non produrrà alcun effetto amministrativo ai fini dello svolgimento dell’attività di impresa. Parimenti, non è accettato nulla che pervenga in forma cartacea.
La domanda per il rilascio dell’AUA, corredata dalla documentazione prevista dalla normativa vigente, deve essere presentata esclusivamente al SUAP competente per il comune in cui è ubicato lo stabilimento.
Il SUAP trasmette immediatamente la domanda, con la documentazione allegata, alla Provincia quale autorità competente ed ai soggetti competenti in materia ambientale.
 
Oneri
Al SUAP non sono dovuti oneri. Per il calcolo degli oneri dovuti agli altri Enti si rimanda agli Enti medesimi.
 
Elenco adempimenti

Scarichi:

  1. Recapitanti in rete fognaria pubblica (volture autorizzazioni vigenti) 
    a - scarico di acque reflue industriali e/o acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne, acque reflue di dilavamento che recapitano in rete fognaria pubblica
  2. Non recapitanti in rete fognaria pubblica (volture autorizzazioni vigenti)
    a - scarico di acque reflue domestiche non recapitanti in rete fognaria pubblica
    b - scarico di acque reflue industriali e/o meteoriche di dilavamento non recapitanti in rete fognaria
  3. Assimilazione alle acque domestiche
    a - comunicazione di assimilazione alle acque reflue domestiche
    b - richiesta di assimilazione alle acque reflue domestiche
Emissioni in atmosfera (Autorizzazioni di carattere generale, modifiche non sostanziali, volturazioni e adempimenti successivi all'autorizzazione):
 
  1. Richiesta di adesione all'autorizzazione in via generale per nuovo impianto, trasferimento, rinnovo dell'adesione, adeguamento, esercizio (art. 272 commi 2 e 3 D.Lgs. 152/2006)
  2. Modificare in modo non sostanziale un impianto con emissioni in atmosfera (art. 269, c. 8, D. Lgs.152/2006)
  3. Modifica di attività in deroga (art. 272,c. 2, D.Lgs. 152/2006)
  4. Richiesta di adesione all'autorizzazione di carattere generale, ai sensi dell'art. 275 del D. Lgs. 152/06 per l'esercizio di impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce, e per le pulitintolavanderie a ciclo chiuso (nuovo impianto, trasferimento, modifica)
  5. Richiesta di rinnovo, ai sensi degli artt. 269 e 281 del D.lgs. 3.4.2006 n.152 e s.m.i.
  6. Richiedere la voltura di autorizzazione alle emissioni in atmosfera
  7. Comunicare emissioni ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante (art. 272,c. 1 del D.Lgs. 152/2006)
  8. Comunicare la messa in esercizio/a regime dell'impianto e la data di effettuazione dei campionamenti analitici
  9. Comunicare l'analisi dei fumi
  10. Comunicare piano di gestione dei solventi
 Rifiuti:
  1. Richiesta di autorizzazione per i nuovi impianti di smaltimento/recupero rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i
  2. Comunicazione di inizio attività per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti non pericolosi, ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e del D.M. 05/02/98 come modificato dal D.M. 186/06
  3. Comunicazione per l'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti pericolosi, ai sensi degli artt. 215 e 216 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. e del D.M. 12/06/2002 n. 161
  4. Comunicazione di rinnovo per l'esercizio attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216, comma 1 del D.Lgs 152/2006
  5. Rilascio/rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto mobile
  6. Richiesta di voltura di autorizzazione
  7. Richiedere la variante sostanziale di impianti di smaltimento/recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 208, comma 20, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.
  8. Richiedere la variante non sostanziale di impianti di smaltimento/recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 208, comma 20, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.

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Ultimo aggiornamento

29/08/2023, 08:31