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Autorizzazione Sismica - Depositi

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E' stato pubblicato, da parte del MIT, il decreto n.24 del 9/1/2020 contente le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati.

Il nuovo decreto contiene aggiornamenti e rettifiche in relazione a disposizioni legislative nazionali e provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate in ordine all’applicabilità delle agevolazioni previste estendendole anche al caso di demolizione e ricostruzione di immobili.

La modifica, che riguarda le procedure per ottenere la detrazione fiscale, è stata disposta per evitare confusione sugli interventi ammessi alla detrazione e sulle tempistiche per la consegna dei documenti.

Secondo quanto contenuto nel D.M. 28 febbraio 2017, n. 58, era richiesta la contestuale allegazione al titolo edilizio del progetto architettonico al S.U.E. degli interventi per la riduzione del rischio sismico – come asseverato dal progettista in base al modello contenuto nell’allegato B al D.M. (art. 3, commi 4 e 6) - ed il deposito presso lo sportello unico dell’edilizia, il nuovo decreto consente l'allegazione prima dell'inizio dei lavori.
Sulla base delle richiamate disposizioni deve ritenersi che la non contestuale/tardiva allegazione del progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico contenente l’asseverazione non consente l’ottenimento dei benefici fiscali di cui all’art. 16, comma 1-quater, come stabilito dal comma 5 dell’art. 3 del citato D.M. 28 febbraio 2017, n. 58.

 

Presentazione tardiva delle attestazioni

Due risposte dell'agenzia delle entrate  ovvero la 31 e la 64 indicano chiaramente che: "L'osservanza delle prescrizioni in esso contenute è, pertanto, funzionale alla fruizione delle maggiori detrazioni correlate agli interventi contemplati dalla citata disposizione."

In particolare, l'articolo 3, comma 2, del D.M. 28 febbraio 2017 n. 58 prevede recita precisamente: "Il progettista dell'intervento strutturale, ad integrazione di quanto già previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e dal (...) decreto 14 gennaio 2008, assevera, secondo i contenuti delle allegate linee guida, la classe di rischio dell'edificio precedente l'intervento e quella conseguibile a seguito dell'esecuzione dell'intervento progettato".

Il successivo comma 3 stabilisce che: "il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico, contenente l'asseverazione di cui al comma 2, è allegato alla segnalazione certificata di inizio attività da presentare allo sportello unico competente di cui all'articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, per i successivi adempimenti".

Il comma 4 dispone inoltre che: "il direttore dei lavori e il collaudatore statico, ove nominato per legge, all'atto dell'ultimazione dei lavori strutturali e del collaudo, attestano, per quanto di rispettiva competenza, la conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato, come asseverato dal progettista".

Il comma 5 statuisce, espressamente, che: "l'asseverazione di cui al comma 2 e le attestazioni di cui al comma 4 sono depositate presso il suddetto sportello unico e consegnate in copia al committente, per l'ottenimento dei benefici fiscali di cui all'articolo 16, comma 1-quater, del citato decreto-legge n. 63 del 2013".

Le richiamate prescrizioni del D.M. 28 febbraio 2017, n. 58, richiedono, quindi, in relazione ai citati interventi, la contestuale allegazione al titolo edilizio del progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico - come asseverato dal progettista in base al modello contenuto nell'allegato B al D.M. (art. 3, commi 4 e 6) - ed il deposito presso lo sportello unico.

Ultimo aggiornamento

17/01/2020, 11:40