IMU dichiarazione/comunicazione

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Informazioni sulle modalità di presentazione della dichiarazione IMU

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La denuncia di variazione I.M.U. deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. 

Per l'anno 2018, per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2018 la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno 2019

Per l'anno 2019, per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2019, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno 2020. 

L’obbligo dichiarativo IMU sorge solo nei casi in cui siano intervenute variazioni che non sono, comunque, conoscibili dal Comune rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni ICI/IMU già presentate.
In generale, la dichiarazione deve essere presentata in tutti i casi in cui l’immobile gode di esenzioni o riduzioni di imposta, con la sola esclusione delle agevolazioni per le quali il regolamento comunale prevede la presentazione di apposita comunicazione. (v. più oltre), nonché in tutti i casi in cui il Comune non è in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria (ad es. leasing, acquisizione o variazione di valore di aree edificabili). La casistica dettagliata è riportata nelle istruzioni ministeriali per la compilazione della dichiarazione (si veda in calce).

In particolare, sussiste l’obbligo dichiarativo per usufruire della riduzione del 50% della base imponibile prevista per i fabbricati di interesse storico-artistico e per gli immobili concessi in comodato gratuito registrato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta di primo grado che la utilizzano come abitazione principale e in tutti i casi di esenzione d’imposta, esclusa quella per abitazione principale.

La dichiarazione ministeriale deve essere obbligatoriamente presentata, a pena di decadenza, entro il 30 giugno dell'anno successivo, per attestare il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, purchè mai locati (c.d. "beni merce")

Non sussiste obbligo dichiarativo nei casi di compravendita immobiliare e nei casi in cui sia stata presentata dichiarazione di successione.

Non si deve invece presentare la dichiarazione IMU, bensì la comunicazione  predisposta dal Comune e rinvenibile alla pagina delle "agevolazioni ed assimilazioni IMU", nei casi di:

  • contratto di affitto a canone concordato ex art. 2, comma 3 e art. 5, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo n. 431/1998;
  • trasferimento dell'anziano o disabile in casa di cura o di riposo;
  • uso gratuito a parenti di primo grado qualora non ricorrano le condizioni per usufruire dell’agevolazione  prevista dall'art. 1, comma 10, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016).

Deve essere presentata comunicazione sugli appositi moduli  disponibili alla pagina "ICI-IMU-modulistica" anche nei casi di:

  • coniugi separati;
  • immobile inagibile o inabitabile;
  • cittadini italiani residenti all'estero iscritti all'AIRE, già pensionati nel paese estero di residenza e che posseggano un immobile in Italia per cui richiedano l'assimilazione ad abitazione principale.

 

Le dichiarazioni relative ad immobili ubicati nel Comune di Brescia devono essere presentate al Settore Tributi del Comune di Brescia in via XX Settembre 15, con le seguenti modalità:

  • consegna a mano della copia del Comune e di quella del Contribuente

oppure

  • spedita a mezzo raccomandata semplice senza ricevuta di ritorno utilizzando l’apposita busta o altra busta riportante, comunque, sul frontespizio la dicitura “Dichiarazione IMU 2016” o "Dichiarazione IMU 2017", inserendo la sola copia del Comune.

oppure

E' possibile anche la trasmissione telematica tramite i canali Entratel e Fisconline messi a disposizione dall' Agenzia delle Entrate.

Si ricorda che per la trasmissione con posta certificata il modello della dichiarazione IMU deve essere allegato soltanto in formato PDF.

ENTI NON COMMERCIALI

La dichiarazione IMU/TASI degli ENTI NON COMMERCIALI  deve essere presentata da parte degli enti pubblici e privati diversi dalle società che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale residenti nel territorio comunale che posseggano immobili oggetto dell'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lettera i).

La dichiarazione deve essere presentata entro i termini di legge, esclusivamente tramite i canali Entratel e Fisconline.

Ultimo aggiornamento

29/03/2019, 08:18