Messa in sicurezza e bonifica dei distributori di carburante

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Messa in sicurezza e bonifica serbatoi dei distributori di carburante

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Il Ministero dell'Ambiente,  in data 12 febbraio 2015 ha emanato il Decreto n. 31, con la quale regola i criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei suoli e delle acque sotterranee per le aree di sedime o di pertinenza dei punti vendita carburanti, ai sensi dell'articolo 252, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
 
Il Decreto Ministeriale, oltre a definire tempi procedurali in parte diversi dall'art. 242 del D.Lgs. n. 152/2006, sostanzialmente regolamenta quanto già previsto dall'Appendice V ai "Criteri metodologici per l'analisi assoluta di rischio ai siti contaminati" di ISPRA.
Tra le principali novità definisce un limite per i parametri MTBE, ETBE e piombo tetraetile, riproponendo quanto suggerito dall'Istituto Superiore della Sanità (Parere del 2001 n. 57058 IA/12).
Normativa di riferimento
  • D.Lgs. n. del 16 gennaio 2008 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 152/06 recante norme in materia ambientale"
  • L.R. n. 20 del 16 agosto 2007 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di difesa del suolo, lavori pubblici e ambiente";
  • D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 "Codice dell'ambiente"; 
  • D.G.R.V. n. 2922 del 3 ottobre 2003 "Definizione delle linee guida per il campionamento e l'analisi dei campioni dei siti inquinati - protocollo operativo";

DM Ambiente 12 Febbraio 2015, n. 31 "Regolamento recante criteri semplificati per la  caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti" 

Procedura per dismissione serbatoi interrati
La dismissione è costituita dalla disconnessione del serbatoio dalle linee di erogazione/alimentazione.
Ogni operazione di dismissione deve prevedere interventi di bonifica e pulizia.
La rimozione del serbatoio avviene per opera di aziende qualificate incaricate dall’interessato.
Qualora la rimozione non fosse fattibile il serbatoio dismesso va messo in sicurezza sempre da società qualificate.
Il titolare dell’autorizzazione–concessione o il proprietario del serbatoio interrato deve comunicare la dismissione al Comune di Brescia ed all’ARPA dipartimento di Brescia, presentando il programma degli interventi da eseguire secondo le indicazioni tecnico-operative contenute nelle “Linee Guida sui Serbatoi Interrati” di ARPA Lombardia.
Ultimo aggiornamento

26/03/2024, 10:03