E’
stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale l’Ordinanza dl Ministero della salute del 23 gennaio relativa alla Regione
Lombardia. Da domenica 24 gennaio, e fino al 7 febbraio, salvo diverse
disposizioni, la Lombardia è inserita nella “zona arancio”.
📌 Sono vietati gli spostamenti da una regione
all’altra, da un Comune all’altro, ad
eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di
necessità o motivi di salute, che andranno giustificati esibendo una
autodichiarazione. Dalle ore 5 alle ore 22 è consentito spostarsi una sola
volta al giorno verso un’altra abitazione privata ubicata all’interno dello
stesso comune, nel limite massimo di due persone ulteriori rispetto a quelle
ivi già conviventi (oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone
esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti
conviventi).Chi vive in un Comune fino a 5.000 abitanti può spostarsi dalle
5.00 alle 22.00 entro i 30 km dai confini comunali. Sono esclusi in ogni caso
gli spostamenti verso i capoluoghi di provincia. Resta sempre consentito il
rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
📌 Sono sospese le attività dei servizi di
ristorazione fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie L’asporto è
consentito fino alle ore 18.00 per i bar e fino alle ore 22 per le altre
attività, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per la
consegna a domicilio non ci sono restrizioni,
📌 Sono sospese le attività inerenti ai servizi alla
persona. Rimangono aperti i barbieri, parrucchieri, servizi di lavanderia. All’ingresso
di tutti gli esercizi di cui è autorizzata l’apertura dovrà essere
obbligatoriamente esposto un cartello che riporti il numero massimo di persone
ammesse contemporaneamente all’interno,.
📌 Sono sospese le attività sportive, comprese quelle
che si svolgono nei centri sportivi all’aperto, così come tutti gli eventi e le
competizioni sportive organizzate dagli enti di promozione sportiva, salvo
quelle riconosciute di interesse nazionale da CONI e CIP. Restano chiuse
palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali (fatta
eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali
di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche).È consentito
svolgere individualmente attività motoria all'aperto in prossimità della
propria abitazione, purché nel rispetto della distanza di sicurezza di almeno
un metro da ogni altra persona, fatti salvi i casi in cui sia necessaria la
presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente
autosufficienti, e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle
vie respiratorie (salvo che per i soggetti esclusi da tale obbligo).È altresì
consentito lo svolgimento di attività sportiva all’aperto in forma individuale.
📌 Interdizione della mobilità dalle 22 alle 5 ad
eccezione di quella motivata da comprovate esigenze lavorative, situazioni di
necessità o motivi di salute, che andranno giustificati esibendo l’autodichiarazione.