Alcune precisazioni sull’applicazione dei decreti per limitare il diffondersi del contagio da coronavirus
Nell’intera provincia di Brescia, fino all’8 marzo restano valide le disposizioni del decreto ministeriale del primo marzo (http://bit.ly/DPCM_1_marzo_2020).
Quindi, fino a domenica 8 marzo nella provincia di Brescia sono attive le seguenti misure:
📌 sospensione degli eventi e delle competizioni sportive
di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo
svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di
allenamento, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse. È
fatto divieto di trasferta dei tifosi lombardi per la partecipazione a eventi e
competizioni sportive che si svolgono nelle restanti regioni e province;
📌 sospensione delle attività di palestre, centri
sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta
eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali
di assistenza, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;
📌 è consentito lo svolgimento delle attività nei
comprensori sciistici a condizione che il gestore provveda alla limitazione
dell’accesso agli impianti di trasporto chiusi assicurando la presenza di un
massimo di persone pari ad un terzo della capienza (funicolari, funivie,
cabinovie, ecc.);
📌 sospensione di tutte le manifestazioni organizzate, di
carattere non ordinario, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi
compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se
svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio,
grandi eventi, cinema, teatri, discoteche, cerimonie religiose;
📌 l’apertura dei luoghi di culto è condizionata
all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone,
tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da
garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di
almeno un metro;
📌 sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e
delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della
frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le
Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica,
di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università
per anziani, ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e
dei corsi di formazione specifica in medicina generale nonché delle attività
dei tirocinanti delle professioni sanitarie. Resta in ogni caso la possibilità
di svolgimento di attività formative a distanza;
📌 apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e
luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e
del paesaggio, a condizione che assicurino modalità di fruizione contingentata
o comunque tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle
dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico e tali che i
visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
📌 sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e
private, ad esclusione dei casi in cui venga effettuata la valutazione dei
candidati esclusivamente su basi curriculari e/o in maniera telematica, nonché
ad esclusione dei concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami
di stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo e
di quelli per il personale della protezione civile;
📌 svolgimento delle attività di ristorazione, bar e pub
consentito a condizione che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere
e che, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, gli
avventori siano messi nelle condizioni di rispettare la distanza tra loro di
almeno un metro;
📌 le attività commerciali che non sono ristoranti, bar o
pub hanno l’apertura condizionata all’adozione di misure organizzative tali da
consentire l’accesso con modalità contingentate o comunque idonee a evitare
assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche
dei locali aperti al pubblico e tali da garantire ai frequentatori la possibilità
di rispettare la distanza di almeno un metro;
📌 limitazione dell’accesso dei visitatori alle aree di
degenza, da parte delle direzioni sanitarie ospedaliere;
📌 rigorosa limitazione dell’accesso dei visitatori agli
ospiti nelle residenze sanitarie assistenziali per non autosufficienti;
📌 sospensione dei congedi ordinari del personale
sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a
gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello
regionale;
📌 privilegiare, nello svolgimento di incontri o riunioni,
le modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture
sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti
attivati nell’ambito dell’emergenza coronavirus.
Da lunedì 9 marzo entreranno in vigore le disposizioni del decreto del 4 marzo (http://bit.ly/DPCM_4_marzo_2020), meno restrittive, che saranno attive fino al tre aprile.
Lezioni
sospese in scuole e università fino al 15 marzo. Provvedimenti validi su tutto
il territorio nazionale.
📌 sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in
cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di
servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data
successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività
convegnistica o congressuale;
📌 sono sospese le manifestazioni e gli eventi di qualsiasi natura, svolti in
ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone
tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale
di almeno un metro.
📌 sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine
e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque
consentito, non nella zona rossa, lo svolgimento dei predetti eventi e
competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti,
all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse o all’aperto senza
la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive,
a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli
idonei a contenere il rischio di diffusione del virus tra gli atleti, i
tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano.
Lo sport di
base e le attività motorie in genere, svolte all’aperto o all’interno di
palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a
condizione che sia possibile consentire il rispetto della raccomandazione di
mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro.
LE DISPOSIZIONI DELL'ULTIMO PARAGRAFO NON SI APPLICANO IN REGIONE LOMBARDIA DOVE RIMANE IN VIGORE LA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DI PALESTRE, PISCINE, CENTRI SPORTIVI, NATATORI, BENESSERE E TERMALI PER L'ATTIVITÀ SPORTIVA DI BASE.
📌 sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia le attività didattiche
nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività
scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni
di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali,
master e università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di
svolgimento di attività formative a distanza; sono esclusi dalla sospensione i
corsi post universitari connessi con l’esercizio di professioni sanitarie, ivi
inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione
specifica in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioni
sanitarie, nonché le attività delle scuole di formazione attivate presso i
ministeri dell’interno e della difesa;
📌 sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o
gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate,
programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
📌 i dirigenti scolastici, sentito il collegio dei docenti, attivano, ove
possibile e per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche
nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle
specifiche esigenze degli studenti con disabilità;
📌 nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale
e coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attività didattiche o
curriculari possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza,
individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo
alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le
Istituzioni, successivamente al ripristino dell’ordinaria funzionalità,
assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le
relative modalità, il recupero delle attività formative nonché di quelle
curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che
risultino funzionali al completamento del percorso didattico;
📌 a beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze
connesse all’emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione
alle attività didattiche o curriculari delle Università e delle Istituzioni di
alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere
svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime
Università e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli
studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni assicurano, laddove
ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il
recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni
altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al
completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui
alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad
esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni;
📌 è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale
di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso
(DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario
preposto;
📌 l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo
degenza, residenze sanitarie assistite (RSA) e strutture residenziali per
anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla
direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure
necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;
📌 la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della
legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di
emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020,
dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei
principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi
individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all’articolo 22
della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche
ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto
nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;
📌 con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei
candidati che non hanno potuto sostenere le prove d’esame in ragione della
sospensione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera f) del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, la proroga dei termini
previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285;
📌 tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute,
d’intesa con il coordinatore degli interventi per il superamento dell’emergenza
coronavirus, le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale
assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento
della diffusione del contagio, anche mediante adeguati presidi idonei a
garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale
della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i nuovi ingressi negli
istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, con particolare
riguardo ai soggetti provenienti dai comuni della zona rossa.