Questo chiarimenti della Prefettura di Brescia in merito al
decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri:
📌 Bar e
pub
Svolgimento
delle attività di ristorazione, bar e pub, a condizione che il servizio sia
espletato per i soli posti a sedere e che, tenendo conto delle dimensioni e
delle caratteristiche dei locali, gli avventori siano messi nelle condizioni di
rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.
Il
criterio di riferimento è il servizio a sedere ai tavoli presenti nei locali,
senza alcuna limitazione di orari.
📌 Altre
attività commerciali diverse da bar e pub
L’apertura
delle altre attività commerciali è condizionata all'adozione di misure
organizzative tali da consentire un accesso con modalità contingentate, o
comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle
dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da
garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno
un metro tra i visitatori.
In
ragione della necessità di individuare un criterio da applicare in modo
omogeneo sul territorio, in via interpretativa e in analogia con quanto
previsto per i comprensori sciistici, deve essere assicurata la presenza di un
massimo di persone calcolata a partire dalla superficie in mq dell’area di
vendita, ridotta ad un terzo: es. locale di mq 60, n. massimo di persone pari a
60:3 = 20. La superficie in mq è individuata nella Scia.
La
disposizione si riferisce a tutti gli esercizi, ivi compresi quelli di
vicinato, i piccoli, medi e grandi esercizi, e anche gli alimentari.
I mercati
all’aperto non soggiacciono a nessuna limitazione, né di orari, né di giorni,
né di attività.
📌 Eventi e
competizioni sportive. Piscine e palestre
Art. 2,
comma 1, lett. a). Sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di
ogni ordine e disciplina, sino all'8 marzo 2020, in luoghi pubblici o privati.
Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché
delle sedute di allenamento, all'interno di impianti sportivi utilizzati a
porte chiuse. E' fatto divieto di trasferta dei tifosi per la partecipazione a
eventi e competizioni sportive.
Art. 2,
comma 3. Sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine,
centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per
l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza,
centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.
L’art. 2,
comma 1, lettera a) ha disposto la sospensione, sino all’8marzo 2020, degli
eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, facendo
tuttavia salvo lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni e delle sedute
di allenamento degli atleti tesserati agonisti, all’interno di impianti
sportivi utilizzati a porte chiuse. Si raccomanda di adottare misure
organizzative tali da garantire agli atleti la possibilità di rispettare, negli
spogliatoi, la distanza tra loro di almeno un metro. La sospensione prevista
dal successivo art. 2, comma 3 dell’attività di palestre, centri sportivi,
piscine e centri natatori, riguarda soltanto lo sport di base e l’attività
motoria in genere, svolta all’interno delle predette strutture ed è limitata
alla Regione Lombardia.
📌 Comprensori
sciistici
È
consentito lo svolgimento delle attività nei comprensori sciistici, a
condizione che il gestore provveda alla limitazione dell'accesso agli impianti
di trasporto chiusi, assicurando la presenza di un massimo di persone pari ad
un terzo della capienza (funicolari, funivie, cabinovie, ecc.).
📌 Manifestazioni
organizzate
Sospensione,
sino all'8 marzo 2020, di tutte le manifestazioni organizzate, di carattere non
ordinario, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, compresi quelli di
carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi
chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema,
teatri, discoteche, cerimonie religiose.
Nella
sospensione rientrano anche le fiere.
📌 Luoghi
di culto
L’apertura
dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da
evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle
caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità
di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.
Di
concerto con le Autorità Ecclesiastiche si soprassiede fino a venerdì alle
celebrazioni delle messe feriali.
Per
quanto riguarda gli oratori, sono sospese tutte le attività formative
aggregative e sportive ed è disposta la chiusura degli spazi aperti al
pubblico.
All’interno
della disposizione riguardante i luoghi di culto rientrano anche i matrimoni e
i funerali, ovviamente nei limiti della distanza tra persone di almeno un
metro.
📌 Musei
L’apertura
al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui
all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, a condizione che
assicurino modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare
assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle
caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali che i visitatori possano
rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.
È
importante e opportuno assicurare un sistema di conta-persone per contingentare
le presenze.
📌 Scuole e
Università
Sospensione, sino all'8 marzo 2020, dei servizi educativi per l'infanzia e
delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della
frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le
Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica,
di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università
per anziani, ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e
dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività
dei tirocinanti delle professioni sanitarie, ferma in ogni caso la possibilità
di svolgimento di attività formative a distanza.
I locali
in cui si svolge l’istruzione saranno sottoposti all’ordinaria e straordinaria
pulizia senza necessità di sanificazione.
Le
segreterie delle scuole rimangono aperte: l’attività scolastica è sospesa
mentre prosegue, trattandosi di pubblici uffici, l’attività amministrativa.
La
riunione tra professori avranno luogo a discrezione del Dirigente scolastico.
📌 Procedure
concorsuali
Sospensione
delle procedure concorsuali pubbliche e private, ad esclusione dei casi in cui
venga effettuata la valutazione dei candidati esclusivamente su basi
curriculari e/o in maniera telematica, nonché ad esclusione dei concorsi per il
personale sanitario, compresi gli esami di stato e di abilitazione all'esercizio
della professione di medico chirurgo, e di quelli per il personale della
protezione civile, ferma restando l'osservanza delle disposizioni di cui alla
direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 25 febbraio
📌 Limitazioni
di accesso nelle aree degenza
Limitazione
dell'accesso dei visitatori alle aree di degenza, da parte delle direzioni
sanitarie ospedaliere.
📌 Limitazione
dell’accesso residenze sanitarie assistenziali
Rigorosa
limitazione dell'accesso agli ospiti nelle residenze sanitarie assistenziali
per non autosufficienti.
Leggi qui
il decreto integrale: http://bit.ly/DPCM_1_marzo_2020