Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi
del virus COVID-19, sull’intero territorio nazionale sono adottate le seguenti
misure (https://bit.ly/DPCM_22_marzo) in vigore fino al 3 aprile 2020, che si aggiungono a quelle dei precedenti decreti:
📌 Sono sospese tutte le attività
produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate
nell’allegato 1 e salvo quanto di seguito disposto. Le attività professionali
non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all’art. 1, punto 7, dpcm
11 marzo 2020. Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto
dall’art. 87 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18. Resta fermo, per le
attività commerciali, quanto disposto dal dpcm 11 marzo 2020 e dall’ordinanza
del ministro della Salute del 20 marzo 2020.
📌 È fatto divieto a tutte le
persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o
privati dal comune in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate
esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;
conseguentemente all’articolo 1 comma 1 lettera a) del dpcm 8 marzo 2020 le
parole “ E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o
residenza” sono soppresse;
📌 Le attività produttive che
sarebbero sospese ai sensi della lettera A possono comunque proseguire se
organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;
📌 Restano sempre consentite
anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere
delle attività di cui all’allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e
dei servizi essenziali di cui alla lettera e, previa comunicazione al Prefetto
della provincia ove è
ubicata l’attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le
imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle
attività consentite; il Prefetto può sospendere le predette attività qualora
ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino
all’adozione dei provvedimenti regionali di sospensione dell’attività, essa è
legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa;
📌 Sono comunque consentite le attività che erogano
servizi di pubblica utilità, nonchè servizi essenziali di cui alla legge 12
giugno 1990, n. 146. Resta tuttavia ferma la sospensione del servizio di
apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura di cui
all’articolo 101 del codice beni culturali, nonché dei servizi che riguardano
l’istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto nei limiti
attualmente consentiti;
📌 E’ sempre consentita
l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci,
tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti
agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale
a fronteggiare l’emergenza.
📌 Sono consentite le attività
degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto
della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione
derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il
Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano
le condizioni di cui al periodo precedente. In ogni caso, non è soggetta a
comunicazione l’attività dei predetti impianti finalizzata a garantire
l'erogazione di un servizio pubblico essenziale;
📌 Sono consentite le attività
dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di
rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa autorizzazione del
Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive.
📌 Le imprese le cui attività non
sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo
2020 fra il Governo e le parti sociali.
📌 Le imprese le cui attività
sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie
alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in
giacenza.