Per il contenimento del contagio da
coronavirus sono in vigore i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri
Fino al 3 aprile
2020, su tutto il territorio nazionale, sono in vigore le seguenti misure (https://bit.ly/DPCM_22_marzo) che si aggiungono, o sostituiscono, quelle adottate dei precedenti decreti:
📌 Sono sospese tutte le attività
produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate
nell’allegato 1 e salvo quanto di seguito disposto. Le attività professionali
non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all’art. 1, punto 7, dpcm
11 marzo 2020. Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto
dall’art. 87 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18. Resta fermo, per le
attività commerciali, quanto disposto dal dpcm 11 marzo 2020 e dall’ordinanza
del ministro della Salute del 20 marzo 2020.
📌 È fatto divieto a tutte le
persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o
privati dal comune in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate
esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;
conseguentemente all’articolo 1 comma 1 lettera a) del dpcm 8 marzo 2020 le
parole “ E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o
residenza” sono soppresse;
📌 Le attività produttive che
sarebbero sospese ai sensi della lettera A possono comunque proseguire se
organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;
📌 Restano sempre consentite
anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere
delle attività di cui all’allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e
dei servizi essenziali di cui alla lettera e, previa comunicazione al Prefetto
della provincia ove è
ubicata l’attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le
imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle
attività consentite; il Prefetto può sospendere le predette attività qualora
ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino
all’adozione dei provvedimenti regionali di sospensione dell’attività, essa è
legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa;
📌 Sono comunque consentite le attività che erogano
servizi di pubblica utilità, nonchè servizi essenziali di cui alla legge 12
giugno 1990, n. 146. Resta tuttavia ferma la sospensione del servizio di
apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura di cui
all’articolo 101 del codice beni culturali, nonché dei servizi che riguardano
l’istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto nei limiti
attualmente consentiti;
📌 E’ sempre consentita
l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci,
tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti
agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale
a fronteggiare l’emergenza.
📌 Sono consentite le attività
degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto
della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione
derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il
Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano
le condizioni di cui al periodo precedente. In ogni caso, non è soggetta a
comunicazione l’attività dei predetti impianti finalizzata a garantire
l'erogazione di un servizio pubblico essenziale;
📌 Sono consentite le attività
dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di
rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa autorizzazione del
Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive.
📌 Le imprese le cui attività non
sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo
2020 fra il Governo e le parti sociali.
📌 Le imprese le cui attività
sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie
alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in
giacenza.
.
Sempre fino al 3 aprile sono in
vigore le misure approvate con
DPCM dell’8 marzo (http://bit.ly/DPCM_8_marzo).
📌 evitare ogni spostamento
delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente
articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli
spostamenti motivati da comprovare esigenze lavorative o situazioni di
necessità, ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro
presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
📌 ai soggetti con sintomatologia
da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente
raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i
contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
📌 divieto assoluto di mobilità
dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della
quarantena, ovvero risultati positivi al virus;
📌 sono sospesi gli eventi e le
competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o
privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni,
nonché delle sedute di allenamento degli atleti professionisti e atleti di
categoria assoluta che partecipano ai giochi olimpici o a manifestazioni
nazionali o internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte
chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico. In tutti tali casi, le
associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute
ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus
tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi
partecipano.
📌 si raccomanda ai datori di
lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del
presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi
di congedo ordinario o di ferie, fermo restando, quanto previsto dall’art. 2,
comma 1, lettera r);
📌 sono chiusi gli impianti nei
comprensori sciistici;
📌 sono sospese tutte le
manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico
o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e
religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico,
quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo,
sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei
predetti luoghi è sospesa ogni attività;
📌 sono sospesi i servizi
educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 65 e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e
grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione
superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica
Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni
sanitarie e università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di
svolgimento di attività formative a distanza ad esclusione dei corsi per i
medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in
medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni
sanitarie. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi
qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunione
degli organi collegiali in presenza. Gli enti gestori provvedono ad assicurare
la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili
concernenti servizi educativi per l’infanzia richiamati, non facenti parte di
circoli didattici o istituti comprensivi;
📌 l’apertura dei luoghi di culto
è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare
assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle
caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità
di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le
cerimonie civili e religiose, comprese quelle funebri;
📌 sono chiusi i musei e gli altri
istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali
e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
📌 sono sospese le procedure
concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione
dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in
modalità telematica; sono inoltre esclusi dalla sospensione i concorsi per il
personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione
all’esercizio della professione di medico chirurgo, e quelli per il personale
della protezione civile, i quali devono svolgersi preferibilmente con modalità
a distanza o, in caso contrario, garantendo la distanza di sicurezza
interpersonale di un metro;
📌 sono consentite le attività di
ristorazione e dei bar dalle 6 alle 18, con obbligo, a carico del gestore, di
far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con
sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;
📌 sono consentite le attività
commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che
il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate
o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle
dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da
garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno
un metro tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell’attività in caso
di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non
consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro,
le richiamate strutture dovranno essere chiuse;
📌 sono sospesi i congedi ordinari
del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano
necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a
livello regionale;
📌 sono adottate, in tutti i casi
possibili, nello svolgimento di incontri o riunioni, modalità di collegamento
da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie,
servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza
COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza
interpersonale di un metro ed evitando assembramenti;
📌 nelle giornate festive e
prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli
esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati.
Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre
le condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza
interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in
caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che
non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un
metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse. La chiusura non è
disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il
cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di
sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione
dell’attività in caso di violazione;
📌 sono sospese le attività di
palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri
termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei
livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri
ricreativi.
📌 sono sospesi gli esami di
idoneità di cui all’art 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, numero 285,
da espletarsi presso gli uffici periferici della motorizzazione civile aventi
sede nei territori di cui al presente articolo; con apposito provvedimento
dirigenziale è disposta in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere
le prove d’esame in ragione della sospensione, la proroga dei termini previsti
dagli articoli 121 e 122 del ddl 30 aprile 1992, numero 285.