Domenica 4 marzo 2018 dalle ore 7.00 alle ore 23.00 si
voterà per le Elezioni Politiche e per le elezioni Regionali della Regione
Lombardia.
Le operazioni di scrutinio per le elezioni
politiche avranno luogo dopo la chiusura della votazione nella giornata
di domenica.
Le operazioni di scrutinio per le elezioni regionali
inizieranno alle ore 14.00 di lunedì 5 marzo 2018.
Tutte le informazioni per il voto nella pagina dedicata -> Elezioni 4 marzo 2018
ELEZIONI POLITICHE
Le prossime Elezioni Politiche del 4 Marzo saranno regolamentate dal
Rosatellum, la nuova legge elettorale entrata in vigore nel 2017. Per la prima
volta ci sarà un nuova ripartizione dei collegi elettorali: l’assegnazione di
232 seggi alla Camera dei Deputati e di 116 seggi al Senato della Repubblica è
effettuata in collegi uninominali, in cui è proclamato eletto il candidato più
votato. L’assegnazione dei restanti seggi delle circoscrizioni del territorio
nazionale, 386 per la Camera e 193 per il Senato, avviene con metodo
proporzionale in collegi plurinominali.
L'elettore ha a disposizione due schede elettorali,
una per la Camera dei Deputati ed una per il Senato. Sia per la Camera sia
per il Senato la scheda elettorale contiene il nome del candidato nel
collegio uninominale e il contrassegno di ciascuna lista o coalizione di liste
per il collegio plurinominale. I contrassegni delle liste riportano
a fianco i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale.
Ecco le modalità di voto valide:
•il voto espresso tracciando un segno sul contrassegno della lista vale anche
per il candidato uninominale collegato, e viceversa;
•il voto espresso tracciando un segno sul nome del candidato uninominale
collegato a più liste in coalizione, viene ripartito tra le liste in modo
proporzionale ai loro voti ottenuti in collegio;
•se l’elettore traccia un segno sul nominativo del candidato del collegio
uninominale e sul contrassegno della lista, il voto è comunque valido a favore
sia del candidato uninominale sia della lista;
•se l’elettore traccia un segno sul contrassegno e un segno sulla lista di
candidati nel collegio plurinominale della stessa lista, il voto risulta a
favore sia della lista sia del candidato uninominale.
Per l’elezione della Camera dei Deputati e del Senato
della Repubblica non è previsto il voto disgiunto. Il voto, infatti, risulterà
nullo se l’elettore traccia un segno sul rettangolo contenente il nominativo
del candidato uninominale e un segno su un rettangolo contenente il
contrassegno di una lista cui il candidato non sia collegato.
ELEZIONI REGIONALI
I componenti del Consiglio regionale sono eletti con criterio proporzionale
sulla base di liste circoscrizionali concorrenti, con applicazione di un premio
di maggioranza.
La votazione per l'elezione del Presidente della Regione e per l'elezione del
Consiglio regionale avviene su un'unica scheda.
La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di Presidente della
Regione, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati,
racchiusi in un più ampio rettangolo, il contrassegno del gruppo di liste
ovvero i contrassegni dei gruppi di liste riunite in coalizione con cui il
candidato è collegato. A fianco di ciascun contrassegno sonoi poste le
righe per esprimere eventuali preferenze.
Ciascun elettore può, a scelta:
a) votare per un candidato alla carica di Presidente della Regione;
b) votare per un candidato alla carica di Presidente della Regione e per
una delle liste a esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una
di tali liste;
c) votare disgiuntamente per un candidato alla carica di Presidente della
Regione e per una delle altre liste a esso non collegate, tracciando un segno
sul contrassegno di una di tali liste;
d) votare a favore solo di una lista; in tale caso il voto si intende
espresso anche a favore del candidato Presidente della Regione a essa
collegato.
L'elettore può esprimere nelle apposite riga della
scheda fino a due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome ed il
cognome del candidato o dei candidati compresi nella stessa lista. Nel caso di
espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso
diverso della medesima lista, pena l'annullamento della seconda
preferenza.
Qualora l'elettore esprima il voto a favore di un candidato Presidente della
Regione e la preferenza per più di una lista, è ritenuto valido il solo voto al
candidato Presidente e nulli i voti di lista.