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Somministrazione, vendita alimenti

Servizio attivo

I requisiti professionali per il commercio al dettaglio di alimenti e bevande sono necessari solo per l'alimentazione umana e la vendita al dettaglio, non per mangimi o commercio all'ingrosso.

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Materie del servizio

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A chi è rivolto

  • il legale rappresentante oppure persona preposta all’attività commerciale, per le società, associazioni e gli organismi collettivi;
  • il titolare oppure  persona preposta all’attività commerciale per impresa individuale.

Uno stesso preposto può essere nominato da parte di più società o imprese individuali diverse e anche per più punti vendita, fermo restando che la preposizione all’attività commerciale deve essere effettiva con i conseguenti poteri e responsabilità che il ruolo richiede e non solo limitata strumentalmente alla fase di dimostrazione dei requisiti. La persona designata come preposto può non essere necessariamente legata contrattualmente al soggetto titolare dell’autorizzazione e può non essere sempre presente nell’esercizio commerciale.

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Descrizione

I requisiti professionali di esercizio delle attività di commercio al dettaglio nel settore alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande sono disciplinati dall’art. 71, commi 6 e 6 bis, del D.l.gs n. 59/2010​​ e successive modifiche ed integrazioni.

I requisiti professionali sono necessari solo per l’esercizio di attività del settore alimentare finalizzati all’alimentazione umana (escludendo quindi la vendita di mangimi per animali) e per la sola vendita al dettaglio (escludendo quindi il commercio all’ingrosso).

L’esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all’alimentazione umana, di un’attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

  • aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli  alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle provincie autonome di Trento e di Bolzano;

È ancora valida l’iscrizione al REC, ottenuta prima della soppressione del registro stesso, in tabelle merceologiche  appartenenti al settore alimentare ovvero in tabelle relative alla somministrazione (ai sensi dell’articolo 1 della Legge 11 giugno 1971 n. 426) per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande. 

I corsi devono essere svolti solo presso gli Enti formativi che risultino accreditati dalla Regione Lombardia e quindi iscritti nell’apposito Albo “Sezione B” presente sul sito della Regione Lombardia.

È possibile frequentare il corso anche presso Enti formativi accreditati in una Regione diversa dalla Lombardia a condizione che si accerti che il corso professionale abilitante risponda ai criteri sanciti dall’Accordo integrativo, approvato in Conferenza Unificata Stato-Regioni del 16 novembre 2017, altrimenti il corso non è valido.

Per quanto riguarda i FAD (corsi di formazione a distanza) devono avere una durata minima di 90 ore e, successivamente, devono  essere integrati con  un corso  di 50 ore  per quanto concerne  salute, sicurezza, informazione e tutela del consumatore, nonché le materie che prevedono attività di laboratorio o di esercitazione con attrezzature.

  • aver, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d’impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o aver prestato la propria opera, presso  tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli  alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il  terzo grado, dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’Istituto nazionale per la  previdenza sociale.

Per quanto riguarda la qualità di dipendente qualificato, si ritengono inquadramenti contrattuali idonei al riconoscimento di tale requisito quelli corrispondenti ai quattro livelli retributivi più elevati del relativo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Qualora  il soggetto da preporre all'attività  abbia adottato un orario di lavoro part-time, si specifica che, nel caso in cui il monte ore lavorato risulti corrispondente almeno al 50% di quello con contratto a tempo pieno, è consentita l’assimilazione al tempo pieno. Diversamente, per i rapporti a tempo parziale di durata inferiore al 50%, deve essere applicato il criterio di proporzionalità, ovvero la percentuale di tempo lavorato abbinata alla durata del rapporto deve risultare non inferiore a due anni di prestazione a tempo pieno nel quinquennio precedente (equiparazione che per motivi aritmetici non è comunque possibile per prestazioni part-time che siano state per l’intero quinquennio di durata inferiore al 40%), senza in alcun modo estendere il periodo da prendere in considerazione ad esperienze più lontane nel tempo.

  • essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo   professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla   preparazione o alla somministrazione di alimenti. Sono validi i titoli di studio espressamente riconosciuti dal Ministero  dello sviluppo economico. (Risoluzio​ni ministeriali)​​

Nei corsi di studio degli istituti commerciali (diploma di Ragioniere Perito commerciale), prima della riforma entrata in vigore dall’anno scolastico 1996/1997, era presente la materia “merceologia” che conteneva all’epoca nozioni di merceologia riferibili anche ai prodotti alimentari; pertanto tali diplomi di Ragioniere Perito commerciale nel cui corso di studi era ricompresa la materia “merceologia” sono considerati validi ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale.

È considerata valida per il riconoscimento della qualifica professionale  la Laurea di Primo livello in TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO (SNT/4 - Classe delle lauree in professioni sanitarie della prevenzione - D.M. 509/1999).

Riconoscimento qualifiche professionali estere

Il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all'estero è disciplinato ai sensi del Decreto Legislativo del 9 novembre 2007 ​n. 206 di recepimento della Direttiva 2005/36/CE, modificata dalla Direttiva 2013/55/UE.

I cittadini extracomunitari, in possesso di una qualifica professionale conseguita all'estero e che intendono svolgere un'attività lavorativa in italia trovano le informazioni in questa sezione: Mise- riconoscimento qualifiche professionali estere​

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Come fare

Il servizio Suap riceve solo su appuntamento online che potrà essere fissato tramite il Servizio di prenotazione appuntamenti online, lasciando il proprio numero di telefono e la propria mail.

Non essendo possibile accedere in presenza presso i nostri uffici sarete contattati telefonicamente, da un nostro operatore, all'orario indicato nell'appuntamento.

Per conoscere il calendario dei percorsi formativi, le modalità d’iscrizione, i costi e gli orari, è necessario prendere contatti direttamente con i singoli Enti Formativi.

Enti formativi

A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano, di seguito, alcuni Enti formativi che organizzano a Brescia corsi di preparazione professionale all’esame per la vendita dei prodotti del settore alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande:

  • Assopadana CLAAI Brescia: Via Lecco n. 5 – 25125 Brescia
  • Centro formativo provinciale G. Zanardelli: Via F. Gamba n. 12 – 25100 Brescia
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Cosa serve

  • aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli  alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle provincie autonome di Trento e di Bolzano
  • aver, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d’impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o aver prestato la propria opera, presso  tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli  alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il  terzo grado, dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’Istituto nazionale per la  previdenza sociale
  • essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo   professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla   preparazione o alla somministrazione di alimenti. Sono validi i titoli di studio espressamente riconosciuti dal Ministero dello sviluppo economico. (Risoluzio​ni ministeriali)​​
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Cosa si ottiene

I requisiti professionali sono necessari solo per l’esercizio di attività del settore alimentare finalizzati all’alimentazione umana (escludendo quindi la vendita di mangimi per animali) e per la sola vendita al dettaglio (escludendo quindi il commercio all’ingrosso).

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Tempi e scadenze

Non ci sono particolari tempi o scadenze

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Costi

Rivolgersi agli enti competenti per eventuali oneri

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Contatti Utili

Telefono (dalle ore 09:00 alle ore 12:00) : +39 030 2977865
Telefono (dalle ore 09:00 alle ore 12:00) : +39 030 2977858
Telefono Supporto Impresainungiorno.gov.it (da lunedì a venerdì dalle ore 08:30 alle ore 18:30) : +39 0664892892

Ultimo aggiornamento: 29 agosto 2025, 11:01

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