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Gestione attività funebre

Servizio attivo

Le agenzie funebri sono delle particolari agenzie d'affari che gestiscono affari altrui nel settore dell'attività funebre e offrono la propria opera a chiunque ne faccia richiesta.

Argomenti:
Imprese
Municipium

Materie del servizio

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A chi è rivolto

Attività economico - commerciali

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Descrizione

È il servizio che permette di:

  • gestire, su mandato dei familiari, le pratiche amministrative inerenti il decesso;
  • vendere le casse e altri articoli funebri;
  • trasportare il cadavere, cioè trasferire la salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o al crematorio.

 Le agenzie funebri sono delle particolari agenzie d'affari che gestiscono affari altrui nel settore dell'attività funebre e offrono la propria opera a chiunque ne faccia richiesta.

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Come fare

Per aprire o modificare un'Attività Funebre è necessario presentare apposita s.c.i.a. al SUAP come previsto dall'articolo 19 della Legge 07/08/1990, n. 241 mediante il portale di “impresainungiorno”.

Il servizio Suap riceve solo su appuntamento online che potrà essere fissato tramite il Servizio di prenotazione appuntamenti online, lasciando il proprio numero di telefono e la propria mail.

Non essendo possibile accedere in presenza presso i nostri uffici sarete contattati telefonicamente, da un nostro operatore, all'orario indicato nell'appuntamento.

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Cosa serve

Requisiti soggettivi

  • Per svolgere l’attività è necessario:
  • possedere i requisiti previsti dalla normativa antimafia;
  • il possesso dei requisiti morali di cui al Regolamento regionale 14/06/2022, n. 4, art. 4, comma. 2
  • designare un direttore tecnico, responsabile dell’attività funebre, per svolgere le pratiche amministrative e la trattazione degli affari. Il direttore tecnico deve possedere i requisiti morali ​ e i requisiti formativi previsti dall'Allegato I della Deliberazione della Giunta Regionale 21/01/2005, n. 7/20278;
  • scegliere almeno quattro operatori funebri o necrofori. Gli operatori funebri devono possedere i requisiti formativi previsti dall'Allegato I della Deliberazione della Giunta Regionale 21/01/2005, n. 7/20278 e devono essere assunti con regolare contratto di lavoro stipulato direttamente con chi avvia l'attività. In alternativa possono essere assunti anche attraverso consorzi o contratti di agenzia.

Requisiti oggettivi

I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.

Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.

L’attività deve avere:

  • una sede commerciale idonea, dedicata al disbrigo delle pratiche amministrative, alla vendita di casse ed articoli funebri e a ogni altra attività connessa al funerale;
  • almeno un’auto funebre e un'autorimessa.

La sede commerciale e l’autorimessa possono essere acquisite anche attraverso consorzi o contratti di agenzia o di fornitura. La durata e il contenuto di questi contratti devono garantire lo svolgimento dell’attività in modo continuativo e funzionale.

Note:

La copia dei formali contratti stipulati con società terze deve essere allegata alla documentazione se il richiedente non possiede direttamente la rimessa e/o le auto funebri e/o gli operatori funebri.

L'elenco, la tipologia delle auto funebri e la copia dei libretti di idoneità devono essere allegati alla documentazione se la società richiedente possiede auto funebri.

La nomina degli operatori funebri deve essere allegata alla documentazione se gli operatori funebri hanno stipulato regolare contratto di lavoro con il richiedente.

​Allegati:

  • Inizio attività:
  • Autocertificazione disponibilità operatori funebri
  • Dichiarazione direttore tecnico
  • Requisiti soggettivi morali
  • Copia contratti stipulati con società terze
  • Copia prezzario
  • Elenco, tipologia e copia dei libretti di idoneità delle auto funebri​
  • Planimetria quotata e firmata da tecnico abilitato dei locali destinati ad attività produttive

Variazioni strutturali

  • in caso di modifiche strutturali ai locali: planimetria ante e post operam, breve relazione descrittiva delle modifiche apportate, estremi del titolo edilizio di legittimità o riferimento all'intervento ricadente in edilizia libera come da Glossario ex Dlgs. 222/2016
  • in caso di modifiche a ciclo produttivo/categoria merceologica/modalità di svolgimento dell'attività: relazione descrittiva della modifica apportata

Variazione dell'attività

Documentazione da presentare per il subingresso, la sospensione, la ripresa, il cambiamento della ragione sociale dell'attività.

Note:

L'autocertificazione dei requisiti morali di altri soggetti deve essere allegata alla documentazione quando, oltre al richiedente, variano altri soggetti tenuti alla dichiarazione di possesso dei requisiti soggettivi morali.

La dichiarazione direttore tecnico deve essere allegata alla documentazione quando varia il direttore tecnico.

La copia dell'atto notarile deve essere allegata alla documentazione nei casi previsti di subingresso.

 Allegati:

  • Dichiarazione direttore tecnico
  • Autocertificazione dei requisiti soggettivi morali
  • Copia dell'atto di cessione o dichiarazione notarile

Apertura ulteriori sedi commerciali

Per aprire ulteriori sedi commerciali è necessario disporre di un incaricato alla trattazione degli affari. L’incaricato deve possedere gli stessi requisiti formativi previsti per il direttore tecnico.

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Cosa si ottiene

Le SCIA hanno validità immediata e permanente, salvo modifiche sostanziali relative al soggetto titolare, all’attività svolta o ai locali.  

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Tempi e scadenze

L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e presupposti, nel termine di 60 giorni dal ricevimento della SCIA  adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.

Qualora sia possibile conformare l’attività intrapresa e i suoi effetti, l’amministrazione competente con atto motivato, invita il privato a provvedere, prescrivendo le misure necessarie, con la fissazione di un termine non inferiore a 60 giorni, per le adozioni di quest’ultime. In difetto di adozione delle misure delle stesse, decorso il suddetto termine, l’a​attività​ s’intende vietata.

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Accedi al servizio

Canale digitale:

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Costi

Non previsti oneri

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Contatti Utili

Telefono (dalle ore 09:00 alle ore 12:00) : +39 030 2978454
Telefono Supporto Impresainungiorno.gov.it (da lunedì a venerdì dalle ore 08:30 alle ore 18:30) : +39 0664892892

Ultimo aggiornamento: 4 dicembre 2025, 10:37

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